N. 470 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 470
 Ordinanza   emessa  l'11  marzo  1998  dal  tribunale  di  Monza  nel
 procedimento penale a carico di Palumbo Francesco ed altri
 Processo penale - Dibattimento - Esame di  coimputato  o  di  persona
    imputata  in  procedimento  connesso - Esercizio della facolta' di
    non rispondere - Lettura dei verbali contenenti  le  dichiarazioni
    rese  da  detta  persona  nel  corso  delle indagini preliminari -
    Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Incidenza
    sul "principio di conservazione della prova" - Processo  penale  -
    Dibattimento  -  Valutazione  delle  prove - Modifiche normative -
    Norma  transitoria  -   Lamentata   applicabilita'   della   nuova
    disciplina ai procedimenti di cui sia stato gia' emesso il decreto
    che  dispone  il  giudizio  alla  data  di entrata in vigore della
    novella - Incidenza sul "principio di conservazione della prova".
 (C.P.P. 1998, art. 513, commi 1 e 2, modificato dalla legge 7  agosto
    1997, n. 267, artt. 1 e 6).
 (Cost., artt. 3, 25, 101, 111 e 112).
(GU n.26 del 1-7-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Sentiti il p.m. e i difensori degli imputati;
   Letti gli atti dibattimentali finora acquisiti;
                              O s s e r v a
   Il  p.m.  aveva  indicato  nella  lista  ex  art. 468 c.p.p. alcune
 persone da escutere ai sensi dell'art. 210  c.p.p.  e,  citatele  nel
 presente  dibattimento,  intendeva  interrogarle  in  ordine ai fatti
 narrati nelle dichiarazioni da loro rese  nel  corso  delle  indagini
 preliminari,  ritenute rilevanti in ordine alla posizione processuale
 degli attuali imputati Palumbo Francesco, Palumbo  Pasquale,  Palumbo
 Raffaele e Vargiu Fabio.
   Tali  imputati  di  reati od in procedimenti connessi, pero', hanno
 deciso di avvalersi della facolta' di non rispondere  e  i  difensori
 degli  imputati  qui  giudicati  non  hanno acconsentito alla lettura
 delle  dichiarazioni  da  costoro  rese  nel  corso  delle   indagini
 preliminari.
   Ci  si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni rese nel corso
 delle indagini preliminari e poi non ripetute da Cabras  Giorgio  (v.
 verbale  dell'udienza  del  4 febbraio 1998) e Di Paola Francesco (v.
 dichiarazione resa alla direzione del carcere di Ancona il 27 gennaio
 1998, con cui ha rinunziato a comparire, "in quanto intendo avvalermi
 della facolta' di non rispondere", dichiarazione che deve  intendersi
 come  resa  all'a.g.  nel presente processo, nell'ambito del quale il
 predetto era stato citato), dal p.m. indicati  nella  lista  ex  art.
 468  c.p.p.  come  persone da escutere ai sensi dell'art. 210 c.p.p.,
 risultate inutilizzabili, stante la mancanza di  consenso  alla  loro
 utilizzazione da parte dei difensori degli accusati.
   Osserva,  ora, il p.m. che la impossibilita' di acquisire agli atti
 le  dichiarazioni  rese  da  costoro  priva  il  p.m.  stesso,  e  di
 conseguenza  il  giudice,  di  elementi  importanti su cui fondare la
 decisione  del  processo,  per  le  posizioni  di  taluni   imputati,
 specificamente  raggiunti  da  accuse  originariamente  formulate dai
 collaboranti.
   Ritiene,  di  conseguenza,  la  incostituzionalita'   della   norma
 contenuta  nell'art.  513,  comma  1  e 2, c.p.p., come modificata da
 ultimo con l'art 1, legge n. 267/1997, per contrasto con gli artt. 3,
 25, 101, 111 e 112, Cost.
   La difesa, dal canto suo, si rimette alla decisione del tribunale.
   Ritiene   il  collegio  che  non  possa  disattendersi  tout  court
 l'eccezione  proposta  dal  p.m.,  che  puo'  anche  integrarsi   con
 riferimento  alla  parte  attinente  alla disciplina transitoria, non
 prevedendo l'art.  6, legge n. 267/1997  che  la  vecchia  disciplina
 continui  ad  aver  vigore nei processi rispetto ai quali il p.m. non
 aveva piu' la possibilita' di promuovere incidente probatorio.
   Gia' diverse aa.gg. hanno ritenuto  di  dover  investire  la  Corte
 costituzionale del problema innanzi evidenziato.
   Fra  gli  altri, si possono citare, ad esempio, i provvedimenti del
 tribunale di Milano, sezioni III e IV penale del 24 ottobre 1997 e di
 questo tribunale del 12 novembre 1997, del 19 dicembre 1997 e del  14
 gennaio 1998.
   Nel  presente  processo,  peraltro,  va osservato che da un lato la
 mancata acquisizione delle dichiarazioni  delle  persone  sentite  ai
 sensi  dell'art.  210  c.p.p.  fa venir meno elementi di giudizio che
 potrebbero permettere al collegio di farsi una idea piu' precisa (non
 importa, in questo momento, se  in  positivo  o  in  negativo)  circa
 l'attendibilita'  delle  dichiarazioni  dei  principali collaboranti,
 dall'altro, poiche'  la  modifica  legislativa  e'  intervenuta  dopo
 l'emissione  del  decreto  ex  art. 429 c.p.p., e' stata sottratta al
 p.m. la possibilita' di promuovere l'incidente probatorio  e  di  far
 entrare   a  pieno  titolo  nel  fascicolo  per  il  dibattimento  le
 dichiarazioni di collaboranti e comunque di  persone  da  sentire  ai
 sensi  dell'art.  210  c.p.p.,  o,  almeno, gli e' stata sottratta la
 possibilita' di effettuare  tempestivamente  diverse  valutazioni  in
 ordine alla strategia processuale da seguire.
   Viene,   in  questo  modo,  eluso  il  principio,  fondamentale  in
 qualsiasi ordinamento ed in particolare nel nostro, di  conservazione
 delle  prove, meritoriamente affermato dalla Corte costituzionale con
 le sentenze n.  254/1992,  n.  255/1992  e  n.  179/1994,  rimettendo
 all'arbitrio  di un qualunque soggetto a conoscenza di un certo fatto
 di manifestarlo e farlo, quindi, entrare nel processo, o di tacerlo e
 di sottrarlo  alla  legittima  e  doverosa  conoscenza  del  giudice,
 incaricato di accertare la verita' in quel certo processo.
   Cio'  con  la  logica  conseguenza  che l'arbitrio di un singolo si
 riverbera a  vantaggio  o  svantaggio  del  cittadino  sottoposto  al
 procedimento penale.
   Puo',  alla stregua delle suesposte considerazioni, dubitarsi della
 legittimita' costituzionale dell'art.  513,  comma  2,  c.p.p.,  come
 modificato  con  l'art.  1,  legge  n.  267/1997,  nella parte in cui
 subordina all'accordo  delle  parti  la  lettura  dei  verbali  delle
 dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato
 di  reato  connesso  o  dall'imputato  nei confronti di coimputati, e
 dell'art.  6, legge n. 267/1997, nella parte in cui non  prevede  che
 nei  processi in cui sia stato gia' emesso il decreto di cui all'art.
 429 c.p.p.   alla data di entrata  in  vigore  della  legge  medesima
 continui   a  trovare  applicazione  la  disciplina  previgente,  che
 prescindeva dal consenso di cui innanzi.
   Cio' con riferimento a tutte le norme costituzionali  indicate  dal
 p.m.
   La  questione appare rilevante nel presente processo, atteso che le
 dichiarazioni delle persone sentite ai  sensi  dell'art.  210  c.p.p.
 attengono  certamente  ai  fatti  ed  alle  imputazioni ascritti agli
 imputati qui giudicati, potendosi trarre da esse  elementi  utili  ai
 fini del presente giudizio, come innanzi evidenziato.
   Ovviamente,  dal  momento  che le dichiarazioni ora non acquisibili
 attengono  esclusivamente  alla  posizione  degli  imputati   innanzi
 indicati,  mentre,  a  detta  dello  stesso p.m., non sono essenziali
 sulla posizione degli altri imputati, va disposto lo  stralcio  degli
 atti  relativi  ai  tre Palumbo ed al Vargiu, con la formazione di un
 autonomo fascicolo processuale, contenente il presente  provvedimento
 (che  andra'  inserito, invece, in copia nel fascicolo principale, la
 cui trattazione prosegue, essendo detenuti diversi suoi imputati).
   La rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  determina  ex
 lege  la sospensione del giudizio in corso (a carico del Vargiu e dei
 Palumbo).
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 23, ss. legge n. 87/1953,
   Ritenuta rilevante e non  manifestamente  infondata,  in  relazione
 agli artt. 3, 25, 101, 111 e 112, Cost., la questione di legittimita'
 costituzionale  degli artt. 513, comma 1 e 2, c.p.p., come modificato
 dall'art.  1,  legge  n.  267/1997,  nella  parte  in  cui  subordina
 all'accordo  delle  parti  la  lettura delle dichiarazioni rese nella
 fase delle indagini preliminari dagli imputati che  nel  dibattimento
 si  avvalgano  della  facolta'  di  non  rispondere  e  dalle persone
 esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p.,  e  dell'art.  6,  legge  n.
 267/1997,  nella parte in cui non continua a prescindere dall'accordo
 delle  parti  circa  la  lettura  delle  suddette  dichiarazioni  nei
 processi  nei  quali  il decreto di cui all'art. 429 c.p.p. sia stato
 emesso prima dell'entrata in vigore della legge medesima;
   Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente  processo
 siano  trasmessi  alla  Corte  costituzionale  per la soluzione della
 questione come sopra sollevata;
   Che,  a  cura  della  cancelleria  il  presente  provvedimento  sia
 notificato al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato
 ai sigg.  Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;
   Sospende  il  presente  processo  (a  carico  di Palumbo Francesco,
 Palumbo Pasquale, Palumbo Raffaele e Vargiu Fabio) fino all'esito del
 giudizio incidentale di legittimita' costituzionale;
   Manda alla cancelleria per ogni altro adempimento di rito.
     Monza, addi' 11 febbraio 1998
                        Il presidente: De Lillo
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