N. 492 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1998
N. 492 Ordinanza emessa il 27 aprile 1998 dalla Corte d'appello di Ancona nel procedimento di ricusazione proposto da Lucchi Marco Processo penale - Dibattimento - Giudici che abbiano pronunciato o abbiano concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, provvedimento de plano in ordine alla concessione di una misura cautelare reale (nella specie: sequestro preventivo) con valutazione della sua responsabilita' penale - lncompatibilita' ad esercitare le funzioni giudicanti nello stesso procedimento o possibilita' di esercitare la ricusazione - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialita' e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 371/1996 e 66/1997. (C.P.P. 1988, artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lett. a) e b), 321, commi 1 e 2). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.28 del 15-7-1998 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto da Lucchi Marco, nato a Cagliari il 25 luglio 1950, imputato del reato di corruzione propria in concorso necessario con Mencarelli Giuseppe per avere ricevuto denaro dal Mencarelli per compiere atti contrari ai doveri di ufficio ex art. 319 c.p. nel procedimento penale n. 2/1996 r.g.n.r. a carico del Lucchi e del Mencarelli pendente in fase di giudizio avanti al tribunale di Ancona la cui prima udienza e' stata celebrata il 16 febbraio 1998 con rinvio alle udienze del 23 marzo 1998 e del 30 marzo 1998 e successive; Vista la dichiarazione di ricusazione presentata, personalmente, da Lucchi Marco in data 13 marzo 1998 con cui egli, in riferimento al processo penale di cui sopra, ricusa i giudici del collegio penale nelle persone del dott. Alberto Pallucchini, presidente, e dei dottori Edi Ragaglia e Francesca Zagoreo giudici a latere per avere esssi emesso, con procedimento de plano in camera di consiglio, su istanza del p.m. 16 febbraio 1998 pervenuta nella cancelleria penale del tribunale il successivo 17 febbraio 1998, decreto motivato il 25 febbraio 1998 depositato il 26 febbraio 1998 e notificato all'interessato il 10 marzo 1998 con cui essi disponevano, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., sequestro preventivo ai fini di successiva confisca, dei titoli di cui al dossier n. 20583 W e 19701 O, accesi presso la B.N.A. di Ancona intestati a Lucchi Marco e Formica Mara e di quelli formati con le disponibilita' economiche dei primi in tempo successivo; Atteso che, a sostegno della dichiarazione di ricusazione, l'istante deduce che il tribunale di Ancona, nel decreto de quo, ha compiuto una valutazione di merito ben piu' approfondita sulla responsabilita' penale deducendo, sulla base delle dichiarazioni confessorie rese dall'istante nel corso delle indagini preliminari (utilizzate, peraltro, malgrado fosse stata disposta dallo stesso collegio alla udienza dibattimentale del 16 febbraio 1998 la restituzione del documento contenente la confessione al p.m.), la sussistenza di univoci indizi di illecita provenienza di titoli e/o somme per essere dette somme di denaro state consegnate all'istante dai coimputati del contestato reato di corruzione propria; Visto il parere del p.m. e ritenuto che la dichiarazione di ricusazione e' stata presentata in termini; Atteso che, come dai documenti in atti, risultano provati e documentati i fatti e le ragioni addotti dall'istante a sostegno della dichiarazione di ricusazione; Ritenuto che gli artt. 34, comma 2 e 37, comma 1, lett. a), b), e 321 commi 1 e 2 del c.p.p., pur in presenza di pronunce additive della Corte costituzionale, non contemplano la predetta ipotesi tra le cause di incompatibilita' del giudice del dibattimento ne' tra quelle di ricusazione dello stesso giudice; Atteso che, quindi, va sollevata di ufficio questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 37, comma 1 e 321, commi 1 e 2 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, commi 1 e 2 della Costituzione, nella parte in cui le predette norme processuali non prevedono che non possa partecipare al giudizio nei confronti dell'imputato il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2 c.p.p., nel quale decreto la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua penale responsabilita' sia gia' stata comunque valutata; Considerato che, come da sentenza n. 371/1996 della Corte costituzionale, viene violato il principio di ragionevolezza (art. 3. Cost.) e quello di imparzialita' del giudice e del giusto processo (art. 24, primo comma, Cost.) in relazione al diritto di difesa (art. 24, secondo comma Cost.) per la propensione dello stesso giudice a confermare una propria precedente decisione o comunque una propria precedente valutazione sulla responsabilita' penale dell'imputato manifestate dallo stesso giudice in altre fasi del medesimo processo e addirittura in diverso processo, anche quando la posizione dello stesso imputato sia gia' stata comunque valutata anche se con delibazione di merito superficiale e sommaria; ritenuto, tuttavia, che la Corte costituzionale, con la suddetta sentenza n. 371/1996, ha ritenuto sussistere una causa di incompatibilita' nel caso che lo stesso giudice, in una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilita' penale di un terzo non imputato in quel precedente processo, nulla dicendo espressamente circa il caso in cui lo stesso giudice abbia valutato la responsabilita' penale dello stesso imputato con decreto motivato (od ordinanza) anziche' con sentenza e in sede di applicazione di una misura cautelare reale in camera di consiglio inaudita altera parte durante la fase di giudizio del medesimo processo a carico del medesimo imputato; Considerato che, stante la medesima ratio di tutela della imparzialita' del giudice e del giusto processo, e' irragionevole e fonte di disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente uguali, il ritenere che la dedotta situazione di incompatilita' e/o di ricusazione debba ricorrere in capo al giudice solo con riferimento ad una valutazione della responsabilita' penale dello stesso imputato espressa con sentenza e non anche con decreto motivato e solo con riferimento ad altre fasi del medesimo processo e non anche, come nel caso che ne occupa, con riferimento al procedimento de plano in camera di consiglio inaudita altera parte di applicazione di una misura cautelare reale posta in essere pero' durante la fase del giudizio del medesimo processo a carico del medesimo imputato, soprattutto ove si consideri che: il procedimento in camera di consiglio per la applicazione di una misura cautelare reale e' procedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto alla fase del giudizio del medesimo processo a carico del medesimo imputato, ed e' procedimento solo eventuale e non e' presupposto necessario, (nella sequela procedimentale di tutti gli atti del giudizio), per lo svolgimento della fase del giudizio, ed, infine, e' procedimento che comporta istruzione autonoma e valutazione anche autonoma della posizione dell'imputato e che si conclude con autonomo decreto motivato autonomamente e direttamente impugnabile avanti al tribunale del riesame di cui all'art. 324 c.p.p. e davanti alla Cassazione (art. 325 c.p.p.): Atteso che, nel decreto motivato di concessione di sequestro preventivo sopra identificato, la responsabilita' penale dell'istante, in ordine al reato di corruzione propria di cui egli deve rispondere nel processo penale in fase di giudizio di cui sopra, e' stata valutata in modo particolarmente penetrante con particolare riferimento alla confessione resa dall'imputato nel corso delle indagini preliminari; Atteso, quindi che la questione non e' manifestamente infondata, soprattutto ove si consideri che la Corte costituzionale, con sentenza n. 66/1997, aveva respinto analoga (ma non identica) questione di legittimita' costituzionale deducendo che la adozione delle misure cautelari reali "puo' prescindere da quasiasi profilo di colpevolezza" cosicche' la stessa Corte costituzionale ha lasciato ancora aperta la questione di costituzionalita' quando la adozione della misura cautelare reale si fonda, espressamente ed articolatamente, come e' avvenuto nella fattispecie, su una "incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo" (la frase tra virgolette e' stata letteralmente trascritta dalla sentenza n. 66/1997 della Corte costituzionale); Considerato, infine, che la questione e' rilevante nel procedimento in corso in quanto, se sara' ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, dovra' essere accolta la dichiarazione di ricusazione presentata dall'istante Lucchi Marco.
P. Q. M. Dichiara rilevante nel procedimento di ricusazione in corso e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. a), b) e 321, commi 1 e 2, del c.p.p., nella parte in cui le predette norme processuali non prevedono che non possa partecipare al giudizio, nei confronti dell'imputato, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, nel procedimento di applicazione di una misura cautelare reale posto in essere durante la fase del giudizio del medesimo processo a carico del medesimo imputato, un decreto motivato di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, commi 1 e 2, c.p.p., nel quale decreto motivato la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori dell'imputato, al presidente del tribunale di Ancona, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, al procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essa sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Ancona, addi' 27 aprile 1998 Il presidente: D'Addezio L'estensore: Finucci 98C0769