N. 496 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1997- 22 giugno 1998

                                N. 496
 Ordinanza  emessa  il  18  dicembre  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il 22 giugno 1998) dal tribunale amministrativo della
 Liguria sul ricorso proposto da Bruzzone Stefano ed altra  contro  il
 Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica ed altra.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificato  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17,  comma 116).
 (Cost., artt. 33, e 34).
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1491/1997
 r.g.r.  proposto da Bruzzone Stefano e Gordiano Daria,  rappresentati
 e difesi dagli avv.ti Giorgio Giorgi e Andrea Bava, presso gli stessi
 elettivamente  domiciliati  in  Genova,  via  alla Porta degli Archi,
 10/27-28, ricorrenti;
   Contro il Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica,
 in persona del Ministro in carica; Universita' degli studi di Genova,
 in   persona   del   rettore   in   carica,  rappresentata  e  difesa
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistente;
    Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di  corso  di
 laurea  in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova
 in data 21 luglio 1997 con  l'approvato  manifesto  degli  studi  per
 l'anno  accademico  1997-1998,  con  cui  e'  stata  disposta  la non
 effettuazione  per  l'anno  accademico  1997-1998  della   prova   di
 ammissione  al  corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e
 di tutti gli atti connessi, con particolare riguardo  alla  circolare
 del   Ministero   dell'Universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica dell'11 luglio 1997 n. 4001, al regolamento del  suddetto
 Ministero   n.   245  del  21  luglio  1997  in  materia  di  accessi
 all'istruzione universitaria; al decreto del  medesimo  Ministero  in
 data  31  luglio  1997  dal  quale risulta che, per l'anno accademico
 1997-1998, il primo anno  di  odontoiatria  presso  l'Universita'  di
 Genova  e'  attivato  solo  per  gli studenti ammessi con riserva dal
 t.a.r. nell'anno accademico 1996-1997.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 18 dicembre 1997 la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e  uditi,  altresi', i difensori delle
 parti costituite;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il  18  e  il  19  settembre  1997  Bruzzone
 Stefano  e  Gordiano Daria impugnavano, chiedendone l'annullamento, i
 provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver  conseguito  il
 diploma  di  maturita'  e  di  volersi  iscrivere  alla  facolta'  di
 medicina, corso di laurea in odontoiatria,  presso  l'Universita'  di
 Genova,  sede di residenza, ma di aver constatato che i provvedimenti
 impugnati non consentono loro  l'iscrizione,  per  l'anno  accademico
 1997-1998.
   ll Ministero competente, infatti, con regolamento in data 21 luglio
 1997,  ha limitato l'accesso a tale corso ed ha disposto, con decreti
 del 31 luglio 1997, che la prova di ammissione ad odontoiatria presso
 l'Universita' di Genova per  l'anno  accademico  suddetto  non  debba
 neanche avere svolgimento.
   Il contenuto dei decreti del 31 luglio 1997 era stato gia' recepito
 dal  consiglio  del  corso  di  laurea,  che  il 21 luglio 1997 aveva
 deliberato la non effettuazione della prova di ammissione.
   Questi motivi del ricorso:
   1. - Violazione artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.
   La  Costituzione  sancisce  il  principio di parita' dei diritti di
 tutti i cittadini e il diritto di accedere ad ogni  tipo  di  scuola;
 prevede  inoltre  che  l'autonomia delle Universita' possa esplicarsi
 nei limiti stabiliti dalle leggi e che sia la repubblica a dettare le
 norme generali sull'istruzione: pone quindi una riserva di legge, che
 sola  puo'  introdurre  limitazioni  al   diritto   allo   studio   e
 all'istruzione,  mentre con atti amministrativi possono disporsi solo
 norme di completamento dei principi  gia  posti  dalla  legge.    Non
 esiste  peraltro  alcuna  legge che, in via di principio, permetta di
 escludere totalmente l'accesso a determinate  facolta'  universitarie
 per  determinate  sedi,  in particolare alla facolta' di odontoiatria
 nella sede di Genova: non hanno  valore  di  legge,  infatti  ne'  il
 regolamento ministeriale del 21 luglio 1997, ne' i successivi decreti
 ministeriali  del  31  luglio,  ne' la deliberazione del consiglio di
 laurea del 21 luglio che di tali disposizioni ministeriali  ricalcava
 il  contenuto.    L'esclusione  della  ricorrente  dall'iscrizione al
 suddetto corso  di  laurea  si  basa  dunque  solo  su  provvedimenti
 amministrativi   emessi   in  contrasto  con  i  richiamati  principi
 costituzionali ed in aperta violazione  della  riserva  di  legge  in
 materia.
   2.  -  Violazione  di  legge  ed eccesso di potere ex artt. 33 e 34
 Costituzione e art. 6 legge n. 168 del 1989.
   Ove la legittimita' dei provvedimenti volesse farsi derivare  dalla
 nuova  formulazione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come
 modificato dall'art. 17, comma 116, legge n.  127  del  1997,  ci  si
 troverebbe  di  fronte  ad  una  delega  in bianco del legislatore al
 ministro, delega che non e' idonea a preservare la riserva  di  legge
 prevista  dagli  artt. 33 e 34 Cost., poiche' occorrerebbe almeno che
 la legge ponesse criteri generali  e/o  norme  di  principio  atti  a
 giustificare  un'esclusione totale del diritto allo studio, che nella
 specie si verifica invece in forza di  semplici  atti  di  normazione
 secondaria.      In  realta'  l'art.  6  legge  n.  168/1989  prevede
 espressamente che le Universita' siano disciplinate,  oltre  che  dai
 rispettivi  statuti  e  regolamenti, esclusivamente da norme di legge
 che vi operino espresso riferimento, con esclusione  di  disposizioni
 emanate con circolari.
   3.  -  Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto
 con il d.P.R. n. 680 del 1980  istitutivo  del  corso  di  laurea  in
 odontoiatria presso Universita' di Genova.
   I  provvedimenti impugnati, ed in special modo la deliberazione del
 consiglio di facolta' del corso di laurea,  risultano  carenti  nella
 motivazione.  Nella  suddetta deliberazione, infatti, il consiglio si
 limita  a  sottolineare  come  gli  ammessi  con  riserva   nell'anno
 accademico  1996-1997  fossero  percentualmente  piu' numerosi che in
 tutte le altre sedi e come le  strutture  a  disposizione  fossero  a
 stento sufficienti per il numero di trenta studenti programmato negli
 anni  precedenti.    Tali  affermazioni sono infondate, perche' quasi
 tutti gli studenti ammessi con  riserva  lo  scorso  anno  accademico
 hanno gia' frequentato i corsi e superato alcuni esami del primo anno
 sicche'  non  si andrebbero a sommare agli iscritti del prossimo anno
 accademico. Sarebbe invece stato necessario, come del resto richiesto
 dal regolamento ministeriale  del  21  luglio  1997,  documentare  le
 eccezionali   carenze   di   strutture,   attrezzature  e  docenti  e
 conseguentemente accertare il numero delle  attrezzature  tecniche  a
 disposizione   per  l'insegnamento  alle  matricole  ed  indicare  le
 modalita' in atto per il loro miglior utilzzo. Nulla di tutto  questo
 e'  stato  fatto,  e  cio' e' tanto piu' grave se si considera che la
 decisione assunta ha comportato l'azzeramento totale dei posti per il
 prossimo anno accademico.  Gli atti impugnati contrastano inoltre,  e
 senza motivazione, con il d.P.R. n. 680 del 1980, che ha istituito il
 corso  di  laurea  presso  l'Universita' di Genova senza porre alcuna
 previsione di soppressione del  primo  anno  a  causa  di  situazioni
 contingenti.    I  ricorrenti concludevano per l'annullamento, previa
 sospensione,   dei   provvedimenti   impugnati,   contrastati   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio.  Con ordinanza n.
 569, del 30 settembre 1997, l'istanza cautelare veniva accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                        Motivi della decisione
   I.  -  I ricorrenti, che hanno conseguito il diploma di maturita' e
 che   intendono   iscriversi   alla    facolta'    di    odontoiatria
 dell'Universita'  di Genova, impugnano i provvedimenti che per l'anno
 accademico 1997-1998 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso
 di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-1998 nel corso di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che,  in data 21 luglio 1997 stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro  l'ambito  della  decisione  chiesta  dai  ricorrenti.  Essi
 infatti  impugnano anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e
 il d.m.  31 luglio 1997, come atti  direttamente  lesivi,  e  non  e'
 dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea
 non  arrecherebbe  alcun  vantaggio  ai  ricorrenti,  ove rimanessero
 validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale, si e'
 comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il collegio deve dunque indagare  la  legittimita'  anche  di  tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della   legge   n.   127  del  1997,  che  attribuisce  al  Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di  definire  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni".  In  concreto  il
 Ministro  ha  esercitato  il  potere cosi' conferitogli stabilendo la
 limitabilita' delle iscrizioni annuali per  il  corso  di  laurea  in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero  dei  posti disponibili per l'anno accademico 1997-1998, nella
 Universita'  di  Genova  (con  il d.m. del 31 luglio).   In tal modo,
 secondo  l'amministrazione,  rimarrebbe  soddisfatta  la  riserva  di
 legge,  che  gli  artt.  33  e  34  della Costituzione pongono per la
 limitazione del diritto allo studio.  Il collegio,  peraltro,  dubita
 della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge
 n.  341,  come modificato dall'art.   17, comma 116, legge n. 127 del
 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai
 suddetti parametri costituzionali, e la questione  si  presenta  come
 rilevante  e  non manifestamente infondata.  Quanto al primo profilo,
 non  e'  dubbio  che,  anche  nella  prospettazione  dei  ricorrenti,
 l'interesse  dedotto  in  giudizio,  che  e' quello ad ottenere senza
 limitazioni l'accesso al corso  universitario,  troverebbe  piena  ed
 integrale  soddisfazione  solo  dalla  caducazione  delle  norme  che
 consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni: Rispetto  a
 tale  interesse,  l'annullamento  gia' deciso della deliberazione del
 corso di laurea non e' sufficiente ad una  integrale  tutela,  mentre
 ulteriori  censure svolte in ricorso contro i decreti ora in esame si
 presentano come necessariamente subordinate  a³i'esito  eventualmente
 negativo  dell'incidente di costituzionalita' ed assicurerebbero, ove
 accolte, un grado minore di soddisfazione.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalle
 considerazioni  sopra  svolte,  in  base  alle  quali il diritto allo
 studio,  garantito  dagli  artt.  33  e  34  Cost.,   puo'   soffrire
 limitazioni solo per effetto di norme rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica:  art. 24, secondo comma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici  a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-1962
 al 1964-1965:  art.  3  legge  n.  685  del  1961),  ovvero  mediante
 attribuzione  del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla
 legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge  127  del
 1997,  all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro
 a  limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non  pone  essa  stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 sussistano   nella   previsione   legislativa   -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale (nello stesso senso t.a.r.  Lazio,
 III sez., ordinanza n. 2655/1997).
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma, legge cit., per contrasto con il principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  mentre  il  presente  giudizio,  per la parte
 concernente l'impugnazione del  regolamento  ministeriale  21  luglio
 1997,  e  il  d.m.  31  luglio  1997,  deve  essere  sospeso ai sensi
 dell'art.   23 legge n.  87  del  1953,  fino  alla  pronuncia  sulla
 legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Pronunciando  in  via interlocuturia sul ricorso in oggetto, per la
 parte concernente  l'impugnazione  del  regolamento  ministeriale  21
 luglio  1997  e  del  d.m.  31  luglio 1997, dichiara rilevante e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma 4, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato
 dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  relazione
 al  principio  costituzionale  della riserva relativa di legge e agli
 artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23   legge   11   marzo   1953,  n.  87,  per  la  parte  riguardante
 l'impugnazione degli atti ministeriali impugnati;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Cosi'  deciso  in Genova, nella camera di consiglio del 18 dicembre
 1997.
                         Il presidente: Balba
                                  Il consigliere rel. ed est.: Vigotti
 98C0773