N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1998

                                N. 505
 Ordinanza emessa il 25 marzo 1998 e  13  maggio  1998  dal  tribunale
 amministrativo  regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce sul
 ricorso proposto da Giuliano Giovanni contro il comune di Avetrana
 Giustizia amministrativa - T.A.R. in sede di giurisdizione  esclusiva
    in  materia  di pubblico impiego (nella specie: svolgimento presso
    il comune  di  Avetrana,  da  parte  di  ragioniere  con  rapporto
    simulato  convenzionale,  di  mansioni  di  tipo  impiegatizio  in
    assenza di posto corrispondente nella pianta organica) -  Ritenuta
    inapplicabilita',  secondo il diritto vivente, dell'art. 2126 c.c.
    sulla prestazione di fatto con violazione di  legge  -  Esclusione
    della  valutazione  equitativa  della  prestazione lavorativa come
    previsto per il processo del lavoro - Violazione dei  principi  di
    uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e di tutela
    giurisdizionale.
 (C.P.C., art. 432).
 (Cost., artt. 3, 36 e 113).
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1370 del 1993
 proposto da Giuliano Giovanni, rappresentato e  difeso  dall'avv.  G.
 Spata ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla
 via Salvatore Trinchese n. 87;
   Contro  comune  di  Avetrana,  in  persona del sindaco pro-tempore,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Pietro  Quinto  ed  elettivamente
 domiciliato  in  Lecce  presso il suo studio alla via G. Garibaldi n.
 43;
   Per l'annullamento del  silenzio  rifiuto  serbato  dal  comune  di
 Avetrana  sull'atto  di diffida notificato in data  27 febbraio 1993,
 nonche' per l'accertamento  della  natura  di  rapporto  di  pubblico
 impiego  a tempo indeterminato relativamente all'attivita' lavorativa
 prestata in favore del comune di Avetrana con conseguente obbligo del
 predetto  comune  del  riconoscimento   di   diritti,   spettanze   e
 retribuzioni   maturate   e  non  corrisposte,  con  rivalutazione  e
 interessi.
   Visti il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a  sosteno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa.
   Udito  il  relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti
 G. Spata e P. Quinto.
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso n. 1370/1993, depositato in data 8 maggio  1993,  il
 ricorrente  impugna  il  silenzio  rifiuto  formatosi  sulla  diffida
 notificata  in  data  27  febbraio  1993,  chiedendo  accertarsi,  in
 relazione  alla attivita' lavorativa prestata in favore del comune di
 Avetrana la natura di rapporto di  pubblico  impiego,  con  tutte  le
 conseguenze  sul  piano  giuridico  ed economico, con rivalutazione e
 interessi sulle somme dovute.  Il ricorrente assume di aver  prestato
 servizio  presso il comune di Avetrana in qualita' di geometra (sesta
 qualifica funzionale) in virtu' di formale incarico conferitogli  con
 delibera  g.m.  n.  207/1984  (annullata dall'organo di controllo) e,
 successivamente, con delibera g.m. 374/1984.  Il ricorrente,  benche'
 la  iniziale  durata  dell'incarico  convenzionale  fosse di mesi sei
 salvo  proroghe,  asserisce  di  aver  prestato  la  propria   opera,
 contrariamente   a   quanto   previsto   dalla  convenzione,  in  via
 continuativa, in virtu' di  ulteriori  successive  delibere  adottate
 dall'a.c.  di  Avetrana.    Il  ricorrente assume di essere stato sin
 dall'inizio inserito nell'apparato organizzativo dell'ente, prestando
 la  propria  opera  con   vincolo   di   subordinazione   gerarchica,
 avvalendosi di mezzi e di attrezzature forniti dall'ente. Il rapporto
 in  questione,  nonostante  la  formale qualificazione come contratto
 d'opera ex art. 2222 c.c., si sarebbe concretamente  atteggiato  come
 vero  e  proprio  rapporto  di  pubblico  impiego.   Il ricorrente ha
 notificato apposito atto di diffida in data 27 febbraio  1993,  sulla
 quale  si  e'  formato  il  silenzio  rifiuto,  pure impugnato con il
 ricorso in esame.
   A sostegno della propria pretesa il ricorrente  deduce  i  seguenti
 motivi di censura:
     1)   eccesso  di  potere,  con  riferimento  alla  illegittimita'
 dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'atto di diffida;
     2) violazione degli artt. 36 cost e 2126 c.c., nonche' eccesso di
 potere per  manifesta  ingiustizia,  per  erronea  presupposizione  e
 difetto   di   istruttoria,   in   relazione   alla  circostanza  che
 l'amministrazione   non    avrebbe    adeguatamente    valutato    la
 configurabilita'  del  rapporto  in  esame  come rapporto di pubblico
 impiego, sussistendone tutti gli indici rivelatori  e  a  prescindere
 dal nomen fittiziamente attribuito al rapporto stesso.
   In  data  22 febbraio 1994 si e' costituito formalmente in giudizio
 il comune di Avetrana, chiedendo la reiezione del ricorso.
   In data 27 gennaio 1995 la difesa del ricorrente ha  depositato  in
 atti varia documentazione in via istruttoria.
   In  data 1 marzo 1996 il ricorrente ha  proposto istanza cautelare;
 nella c.c. 12 marzo  1996  detta  istanza  e'  stata,  su  richiesta,
 rinviata a data da destinarsi.
   In  data  11  marzo  1996  la  difesa  del  comune  di  Avetrana ha
 depositato in atti una memoria difensiva.
   Con sentenza parziale n. 281/1997 del 23 aprile 1997 in parte si e'
 dichiarata l'improcedibilita' del ricorso in esame e  in  parte  sono
 stati   disposti   ulteriori   incumbenti  istruttori.  La  richiesta
 documentazione e' stata depositata in atti in data 30 giugno 1997.
   In  data  4  ottobre  1997  il  ricorrente  ha  depositato  in atti
 ulteriore documentazione.
   In data 16 dicembre 1997  si  e'  costituito  in  giudizio  per  il
 ricorrente  l'avv. G. Spata, in sostituzione del precedente difensore
 avv. G.  Pellegrino.
   In date 14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa del  ricorrente  e,
 rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno depositato in
 atti memorie conclusive.
   All'udienza  del  25 marzo 1998, in esito all'orale discussione, il
 ricorso e' stato introitato per la decisione.
                             D i r i t t o
   Occorre premettere che l'ambito decisorio della  presente  sentenza
 deve  intendersi  limitato  alle parti del ricorso che non sono state
 definite con la sentenza parziale n. 281/1997. Con tale  sentenza  il
 ricorso  in esame e' stato gia' dichiarato in parte improcedibile per
 sopravvenuta carenza di interesse, relativamente all'impugnazione del
 silenzio rifiuto, atteso che risulta intervenuta la delibera g.m.  n.
 74 del 5 marzo 1996.
   Cio' premesso e considerato, rileva il collegio che il giudizio sul
 ricorso in esame deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
   L'azione  di  accertamento  proposta dal Giuliano con il ricorso in
 esame concerne l'arco temporale che va dal 2 maggio 1984 al 6  maggio
 1993;  il  ricorrente chiede, previa qualificazione del rapporto come
 rapporto di p.i., l'accertamento del proprio diritto alle  differenze
 retributive,   oltre   interessi   e   rivalutazione,   nonche'  alla
 regolarizzazione  del  rapporto  sotto  il  profilo  contributivo   e
 previdenziale.
   A  seguito della acquisizione agli atti, in esecuzione della citata
 sentenza parziale n. 281/1997, della relazione in data 25 giugno 1997
 a firma congiunta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale  e  del
 segretario  generale  del  comune di Avetrana e' emerso - in disparte
 ogni altra considerazione in ordine alla sussistenza  dei  cd  indici
 rivelatori - che non risultava previsto e/o vacante il corrispondente
 specifico  posto  all'interno  della  pianta organica. In particolare
 nella citata relazione si legge: "per quanto attiene alla presenza  o
 meno  in  pianta  organica  del  posto  di  geometra, ... tale figura
 professionale era gia'  occupata  fin  dal  gennaio  1983  dal  geom.
 Urselli  Francesco,  ne'  successivamente  alcuna  modifica  e' stata
 apportata a tutt'oggi ...".
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 502/1998).
 98C0782