N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 1998

                                N. 506
 Ordinanza emessa il 25  marzo  1998 e 13 maggio  1998  dal  tribunale
 amministrativo  regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce sul
 ricorso proposto da Giuliano Giovanni ed altri contro  il  comune  di
 Avetrana
 Giustizia  amministrativa - T.A.R. in sede di giurisdizione esclusiva
    in materia di pubblico impiego (nella specie:  svolgimento  presso
    il  comune  di  Avetrana,  da  parte  di  ragioniere  con rapporto
    simulato  convenzionale,  di  mansioni  di  tipo  impiegatizio  in
    assenza  di posto corrispondente nella pianta organica) - Ritenuta
    inapplicabilita',  secondo il diritto vivente, dell'art. 2126 c.c.
    sulla prestazione di fatto con violazione di  legge  -  Esclusione
    della  valutazione  equitativa  della  prestazione lavorativa come
    previsto per il processo del lavoro - Violazione dei  principi  di
    uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e di tutela
    giurisdizionale.
 (C.P.C., art. 432).
 (Cost., artt. 3, 36 e 113).
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 948 del 1996
 proposto da  Giuliano  Giovanni,  Fusaro'  Italo  Vincenzo,  Olivieri
 Michele e Saracino Annunziata, tutti rappresentati e difesi dall'avv.
 Giovanni  Pellegrino  e  dall'avv.  Gabriella  Spata  e elettivamente
 domiciliati in Lecce presso il loro studio alla via Braccio  Martello
 n. 36;
   Contro  comune  di  Avetrana,  in  persona del sindaco pro-tempore,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Pietro  Quinto  ed  elettivamente
 domiciliato  in  Lecce  presso il suo studio alla via G. Garibaldi n.
 43;
   Per l'annullamento della delibera g.m. di  Avetrana  n.  74  del  5
 marzo  1996,  nonche'  di  ogni  atto  presupposto  e conseguenziale;
 nonche' per l'accertamento  della  natura  di  rapporto  di  pubblico
 impiego   relativamente   all'attivita'   lavorativa   prestata   dai
 ricorrenti in favore del comune di Avetrana con  conseguente  obbligo
 del  predetto  comune  del  riconoscimento  di  diritti retributivi e
 previdenziali, con rivalutazione e interessi.
   Visti il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa.
   Udito  il  relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti
 G. Spata e P. Quinto.
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso n. 948/1996, depositato in data 16  aprile  1996,  i
 ricorrenti impugnano la delibera g.m. di Avetrana n. 74/1996, con cui
 sono stati negativamente riscontrati gli atti di diffida dagli stessi
 notificati,   chiedendo   altresi'   accertarsi,  in  relazione  alla
 attivita' lavorativa prestata in favore del comune  di  Avetrana,  la
 natura  di rapporto di pubblico impiego, con tutte le conseguenze sul
 piano retributivo e  previdenziale,  con  rivalutazione  e  interessi
 sulle  somme dovute.  I ricorrenti assumono di aver prestato servizio
 presso il comune di Avetrana in  virtu'  di  formali  incarichi  loro
 conferiti con varie delibere di giunta, e - in particolare:
     il  Giuliano dal 2 maggio 1984 al 31 dicembre 1993 in qualita' di
 geometra - sesta qualifica funzionale - (g.m. 207/1984, annullata,  e
 successiva g.m. 374/1984, esecutiva);
     il  Fusaro'  dal 13 febbraio 1989 al 31 dicembre 1993 in qualita'
 di ragioniere -  sesta qualifica funzionale - (g.m. 86/1989);
     l'Olivieri dal 2 maggio 1984 al 31 dicembre 1993 in  qualita'  di
 ragioniere  - sesta qualifica funzionale - (g.m. 207/1984, annullata,
 e successiva g.m. 374/1984, esecutiva);
     la  Saracino dal 16 ottobre 1987 al 31 dicembre 1993, in qualita'
 dapprima, dal 16 ottobre 1987 al  31  dicembre  1988,  di  assistente
 sociale  (g.m.  623/1987) e, successivamente, dal 10 febbraio 1989 al
 31 dicembre 1993, in qualita' di  ufficiale  amministrativo  -  sesta
 qualifica   funzionale   -  nell'ambito  dell'ufficio  anagrafe.    I
 ricorrenti, benche' la iniziale durata degli incarichi  convenzionali
 relativamente conferiti fosse temporanea, salvo proroghe, asseriscono
 di  aver  prestato la propria opera, contrariamente a quanto previsto
 dalla convenzione,  in  via  continuativa,  in  virtu'  di  ulteriori
 successive  delibere  adottate  dall'a.c. di Avetrana.   I ricorrenti
 assumono di  essere  stati  sin  dall'inizio  inseriti  nell'apparato
 organizzativo  dell'ente,  prestando  la propria opera con vincolo di
 subordinazione gerarchica, avvalendosi di  mezzi  e  di  attrezzature
 forniti dall'ente, con sede di lavoro presso gli uffici comunali, con
 osservanza   del   normale   orario  di  servizio,  con  retribuzione
 predeterminata e svolgendo mansioni rientranti nei fini istituzionali
 dell'ente.  I  rapporti   in   questione,   nonostante   la   formale
 qualificazione come contratti d'opera ex art. 2222 c.c., si sarebbero
 concretamente  atteggiati  come  veri  e  propri rapporti di pubblico
 impiego.  I ricorrenti, con separati atti, hanno notificato  appositi
 atti  di  diffida,  sui  quali  si  e'  formato  il silenzio rifiuto,
 impugnato dagli stessi con i ricorsi 1370/1993, 1369/1993,  1371/1993
 e  1410/1993.    A seguito di quanto sopra, il comune di Avetrana con
 l'impugnata delibera g.m. n. 74 del 5 marzo  1996  ha  deliberato  di
 respingere tutte le istanze contenute negli atti di diffida.
   A  sostegno  della proprie pretese i ricorrenti deducono i seguenti
 motivi di censura:
     1) eccesso di potere per falsa presupposizione e  violazione  dei
 principi  generali  in  tema  di  pubblico impiego, in relazione alla
 circostanza  che  erroneamente  l'amministrazione  comunale   avrebbe
 supportato il proprio diniego alla rilevata omessa impugnazione degli
 atti  deliberativi con i quali gli incarichi convenzionali sono stati
 conferiti, qualificandosi  detti  rapporti  come  contratti  d'opera;
 nonche'    in    relazione    alla   circostanza   che   erroneamente
 l'amministrazione avrebbe ritenuto di non ravvisare nelle fattispecie
 in questione la sussistenza degli indici rivelatori del  rapporto  di
 pubblico impiego; a dire dei ricorrenti viceversa:
     a)  l'Olivieri  avrebbe svolto tutti gli adempimenti dell'ufficio
 ragioneria  (compilazione  mandati  e  registrazione  degli   stessi,
 contabilita'  e  impostazione di bilancio, verbali di chiusura, conto
 consuntivo, etc;)
     b) il Giuliano avrebbe svolto mansioni  di  geometra  dell'U.T.C.
 (predisposizione   e   rilascio   di   certificati   di  destinazione
 urbanistica,  predisposizione   di   concessioni   e   autorizzazioni
 edilizie,   calcolo  oneri  concessori,  "presenziando"  altresi'  ad
 udienze presso la pretura di Manduria  in  sostituzione  del  tecnico
 comunale geom. Urselli;
     c)  il  Fusaro'  avrebbe  svolto  presso  gli uffici segreteria e
 ragioneria le relative attivita' (predisposizione atti  deliberativi,
 compilazione    ruoli   R.S.U.,   classificazione   e   archiviazione
 contribuenti I.C.I.A.P.  e R.S.U., emissione avvisi  di  accertamento
 l.C.I.A.P., etc);
     d)  la  Saracino  avrebbe  svolto  dapprima compiti di assistente
 sociale e, successivamente, compiti di  ufficiale  amministrativo  di
 sesta  qualifica  funzionale  presso l'ufficio anagrafe. Risulterebbe
 pertanto violato il disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2126  c.c.,
 nonche' sussistere il dedotto vizio di eccesso di potere sotto i vari
 profili    denunciati,    in    relazione    alla   circostanza   che
 l'amministrazione   non    avrebbe    adeguatamente    valutato    la
 configurabilita'  dei  rapporti  in  esame  come rapporti di pubblico
 impiego, sussistendone tutti gli indici rivelatori  e  a  prescindere
 dal  nomen  fittiziamente  attribuito  agli  stessi, non rilevando in
 senso contrario  l'omessa  impugnazione  giurisdizionale  degli  atti
 deliberativi di conferimento degli incarichi.
   In  data  4  maggio  1996 si e' costituito in giudizio il comune di
 Avetrana, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e,  in
 subordine, pervenirsi alla reiezione dello stesso.
   Con  ordinanza  n.  613/1996  del  7  maggio  1996 e' stata accolta
 l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
   In data  11  marzo  1996  la  difesa  del  comune  di  Avetrana  ha
 depositato  in  atti  una memoria difensiva; in data 15 marzo 1997 la
 difesa dei ricorrenti ha depositato in atti  una  memoria  difensiva.
 Con  sentenza  parziale di questo tribunale n. 330/1997 del 20 maggio
 1997 il ricorso in esame e' stato dichiarato in  parte  inammissibile
 nei  termini  ivi  precisati,  disponendosi  per  il resto incumbenti
 istruttori; la richiesta documentazione e' stata depositata  in  data
 26  luglio 1997.  In date 14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa dei
 ricorrenti e, rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno
 depositato in atti memorie conclusive.
    All'udienza del 25 marzo 1998, in esito all'orale discussione,  il
 ricorso e' stato introitato per la decisione.
                             D i r i t t o
   Occorre  premettere  che l'ambito decisorio della presente sentenza
 deve intendersi limitato alle parti del ricorso che non  siano  state
 definite  con  la sentenza parziale n. 330/1997. Con tale sentenza il
 ricorso in esame, relativamente all'azione di  accertamento  proposta
 da   Giuliano   Giovanni,  e'  stato  gia'  dichiarato  inammissibile
 limitatamente alle pretese relative al periodo dal 2 maggio 1984 al 6
 maggio 1993 (data di notifica del ricorso 1370/1993).
   Cio' premesso e considerato, rileva preliminarmente il collegio che
 il giudizio sul ricorso in esame deve essere sospeso con trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   Con  il  ricorso   in   esame   i   ricorrenti   chiedono,   previa
 qualificazione  del  rapporto  come  rapporto  di  pubblico  impiego,
 l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive, oltre
 interessi e rivalutazione, nonche' alla regolarizzazione del rapporto
 sotto il profilo contributivo assistenziale e previdenziale.
   A seguito della acquisizione agli atti, in esecuzione della  citata
 sentenza parziale n. 330/1997, della relazione in data 23 luglio 1997
 a  firma  del segretario comunale, nonche' della relazione in data 25
 giugno 1997 a firma  congiunta  del  dirigente  dell'ufficio  tecnico
 comunale  e del segretario generale del comune di Avetrana, e' emerso
 - in disparte ogni altra considerazione in ordine  alla  prova  della
 sussistenza  dei  cd  indici  rivelatori  - che, con riferimento alla
 posizione di tutti e quattro i ricorrenti e relativamente al  periodo
 7  maggio 1993 - 31 dicembre 1993, non risultava previsto e/o vacante
 il corrispondente specifico posto all'interno della pianta  organica.
 In particolare:
     a)  relativamente  alla posizione di Olivieri, in servizio presso
 l'ufficio di ragioneria  del  comune,  e'  emerso  che:  "...  presso
 l'ufficio ragioneria risultava vacante il posto di ragioniere economo
 di  sesta  qualifica  funzionale  sino al 28 dicembre 1992, coperto a
 seguito di espletamento di concorso interno";
     b) relativamente alla  posizione  di  Fusaro',  in  servizio  sia
 presso  l'ufficio  ragioneria,  sia  presso  l'ufficio di segreteria,
 valendo per l'ufficio ragioneria quanto gia'  sopra  evidenziato  sub
 a), e' emerso che: "presso l'ufficio segreteria... non vi erano posti
 di sesta qualifica funzionale vacanti", con riferimento al periodo 13
 febbraio  1989 - 31 dicembre 1993 e, quindi, anche con riferimento al
 periodo 7 maggio 1993 - 31 dicembre 1993 qui' considerato;
     c) relativamente alla posizione  di  Saracino,  in  servizio  sia
 presso  l'ufficio  anagrafe (prevalente), sia come assistente sociale
 (ma solo per il periodo 8 febbraio 1988 - 31 novembre 1988,  estraneo
 al  presente  ricorso),  e' emerso che: "presso l'ufficio anagrafe...
 non vi erano posti di sesta qualifica funzionale vacanti";
     d) relativamente alla posizione di Giuliano, in  servizio  presso
 l'ufficio tecnico, e' emerso che: "per quanto attiene alla presenza o
 meno  in  pianta  organica  del  posto  di  geometra, ... tale figura
 professionale era gia'  occupata  fin  dal  gennaio  1983  dal  geom.
 Urselli  Francesco,  ne'  successivamente  alcuna  modifica  e' stata
 apportata a tutt'oggi ...".
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 502/1998).
 98C0783