N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1998
N. 512 Ordinanza emessa l'11 aprile 1998 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Supporta Paolo e Azienda municipalizzata autotrasporti di Palermo Lavoro (Rapporto di) - Lavoratori autoferrotranvieri - Ammissione in servizio - Condizioni - Eta' non superiore a trenta anni, elevabile a trentacinque, al momento dell'assunzione in prova - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai dipendenti dell'Ente ferrovie, degli enti pubblici non economici, delle Regioni, delle UU.SS.LL. delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico - Incidenza sul diritto al lavoro. (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, primo comma, n. 2, allegato A). (Cost., artt. 3 e 4).(GU n.28 del 15-7-1998 )
IL PRETORE Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; O s s e r v a Con ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 1996, contenente contestuale istanza di provvedimento ex art. 700 c.p.c., Paolo Supporta convenne in giudizio l'Azienda municipalizzata autotrasporti (A.M.A.T.) di Palermo. Il ricorrente, premesso di avere partecipato al concorso pubblico per esami bandito dall'azienda resistente con la delibera n. 38 del 12 gennaio 1990 per l'assunzione di 180 agenti con la qualifica di conducente di linea e di essere stato dapprima, con delibera n. 410 del 18 aprile 1996, nominato vincitore, e quindi, con nota del 2 agosto 1996, dichiarato decaduto dalla nomina per aver superato il limite massimo di eta' di 30 anni previsto per la partecipazione al concorso, pur con la elevazione dello stesso di cinque anni per carichi di famiglia, lamento' la illegittimita' della esclusione e chiese condannarsi l'azienda ad assumerlo. Dedusse, innanzitutto, il Supporta che il provvedimento di decadenza dalla nomina non teneva conto del fatto che, alla data di scadenza del termine, lo stesso ricorrente aveva ancora 35 anni non avendo compiuto il 36 anno. Rilevo', inoltre, che la determinazione adottata dall'A.M.A.T. ed, ancor prima, la previsione contenuta nel bando di concorso che ne costituiva l'antecedente logico e cronologico, si fondavano sull'erroneo presupposto della vigenza dell'art. 10 dell'all. A) al r.d. n. 148 del giorno 8 gennaio 1931, che prevedeva tra i requisiti di ammissione, tra l'altro, quello di non avere superato il 30 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore, e che, di contro, doveva ritenersi implicitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 gennaio 1989, n. 25 che, all'art. 1, aveva elevato a quaranta anni il limite massimo di eta' per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici. Aggiunse il Supporta che, ove fosse stata ritenuta vigente la disposizione del r.d. n. 148/1931, dalla sua applicazione sarebbe derivata una palese ed ingiustificata disparita' di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione alla operativita' della norma limitatamente ai lavoratori che aspirano ad essere assunti dalle aziende municipalizzate dei trasporti, ed alla sua inefficacia per quelli partecipanti alle selezioni per lo svolgimento delle medesime mansioni in altri enti. Definita la fase cautelare e fissata l'udienza per la trattazione del merito, le parti hanno insistito nelle conclusioni adottate nei rispettivi atti. Cio' premesso ritiene il decidente che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 dell'allegato A) al r.d. n. 148/1931, sollevata, sia pure in via subordinata, dal ricorrente sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata. Per quanto attiene alla prima delle suindicate condizioni di ammissibilita', va, innanzitutto, osservato che l'impugnato provvedimento di decadenza del ricorrente dalla nomina risulta essere stato adottato dall'azienda resistente proprio con riferimento alla norma censurata, di talche' e' evidente che, ove ne fosse accertata la illegittimita' costituzionale, l'azione proposta dal Supporta dovrebbe ritenersi fondata. Ed al riguardo appare opportuno precisare che la rilevanza della questione appare comprovata dalla circostanza che le altre doglianze mosse dal ricorrente avverso la mancata assunzione, la cui eventuale fondatezza avrebbe reso superflua l'indagine sulla dedotta incostituzionalita', non appaiono prima facie condivisibili. In particolare, per quanto attiene al primo motivo esposto nel ricorso introduttivo, cioe' l'asserito mancato superamento, da parte del ricorrente, dello stesso limite di eta' contenuto nell'art. 10 dell'all. A) al r.d. n. 148/1931, e' sufficiente osservare che il Supporta e' nato il 30 settembre 1954 e, quindi, alla data di scadenza del termine per la partecipazion al concorso de quo, fissata al 16 aprile 1990, aveva gia' compiuto il trentacinquesimo anno di eta'. Con riferimento, poi, alla ritenuta abrogazione implicita dell'art. 10 dell'all. A) al r.d. n. 148/1931 per effetto dell'introduzione della legge 27 gennaio 1989, n. 25, non puo' che essere ribadito quanto gia' sottolineato nella fase cautelare del giudizio, cioe' che, per quanto la legge ora citata abbia elevato il limite massimo per la partecipazione "ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico", prevedendo che non possa essere inferiore al 40 anno di eta' (art. 3), tuttavia, anche a prescindere da ogni possibile considerazione in ordine all'ambito di applicabilita', sotto il profilo soggettivo, della predetta disposizione alle aziende municipalizzate, che non sembrano potersi far rientrare tra i destinatari della norma, come costantemente ritenuto dalla Corte di cassazione (cfr. Cass., sez. lavoro 2611/1993, 8090/1991) la norma piu' volte citata di cui all'art. 10 all. A) al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 costituisce una disposizione speciale che, per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, non puo' ritenersi derogata da una legge di carattere generale successiva, quale e' la legge n. 25/1989, in mancanza di una diversa volonta' del legislatore nella specie inesistente. Parimenti inaccoglibile appare l'ulteriore profilo articolato dal Supporta che si e' doluto dell'omesso computo da parte dell'A.M.A.T., ai fini della determinazione del limite di eta', del periodo relativo al servizio militare, ove si consideri che il ricorrente ha ottenuto la dispensa dal servizio di leva, che non appare normativamente equiparabile al servizio effettivamente prestato, che, di contro, costituisce l'unica condizione legittimante il diritto alla elevazione del limite di eta'. Se le cennate considerazioni appaiono sufficienti a far ritenere che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalIa risoluzione della questione di legittimita' costituzionale" (art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953), sembra parimenti che la questione stessa non sia manifestamente infondata. Non ignora il decidente che la Corte costituzionale ha piu' volte affermato la piena legittimita' della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto di cui al citato r.d. n. 148/1931, riconoscendo a tale rapporto la natura di tertium genus, considerandolo, cioe', per alcuni profili alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato privatistico, e per altri alla stregua di un rapporto di impiego pubblico, dandosi maggior risalto all'interesse pubblico relativo al servizio di trasporto in concessione (cfr. Corte cost. nn. 57/1972, 168/1973, 257/1984, 300/1985, ed in ultimo 226/1990). La Consulta ha, quindi, gia' escluso che la predetta disciplina speciale, proprio per la peculiarita' del rapporto che regolamenta, sia in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, sia sotto il profilo di un'ipotetica irrazionale disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione e altri lavoratori del settore privato, sia sotto il profilo di un'ipotetica ingiusta limitazione del diritto al lavoro, non ritenendo la situazione del personale delle predette imprese omogenea a quella in cui versano i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Va, tuttavia, osservato che la normativa di cui al regio decreto in esame, che originariamente regolamentava il rapporto di lavoro del personale delle ferrovie, delle tranvie e delle linee di navigazione interna in regime di concessione, certamente non e' piu' applicabile a parte di tale personale. Ed invero, la legge 26 marzo 1958, n. 425, che disciplinava lo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e che all'art. 3 prevedeva, tra i requisiti generali per l'ammissione all'impiego, quello di non aver superato l'eta' di 30 anni, non trova piu' applicazione nel nostro ordinamento a seguito della trasformazione, avvenuta per effetto della legge n. 210/1985, delle Ferrovie della Stato in ente pubblico economico, cui e' conseguito che il rapporto di lavoro del relativo personale e' attualmente disciplinato dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, che, pur prevedendo limiti di eta' e di servizio per il collocamento a riposo dei dipendenti, non indicano alcun limite massimo di eta' per l'assunzione in servizio dei dipendenti. Pare, pertanto, che la legittimita' costituzionale dell'art. 10 dell'allegato A) al r.d. n. 148/1931, nella parte in cui fissa in trent'anni il limite massimo di eta' per l'assunzione del personale per i servizi attivi nelle aziende municipalizzate che, come l'A.M.A.T., gestiscono servizi di autotrasporto, debba essere riesaminata sotto il diverso e, per quanto consta, non vagliato profilo della disparita' di trattamento, che appare irragionevole ed ingiustificata, tra situazioni sostanzialmente identiche sotto l'aspetto oggettivo, quali sono l'attivita' del trasporto pubblico su strada e quello su ferrovie, privato solo per quanto attiene alla natura giuridica del soggetto che lo gestisce. Non sembra, infatti, che possa fondatamente dubitarsi che entrambe le attivita' abbiano lo stesso unico comune denominatore, cioe' la esistenza di interessi di particolare rilevanza sociale quali la regolarita' del traffico e la sicurezza dei servizi di trasporto, che, peraltro, ne giustificava il trattamento normativo uniforme previsto nel r.d. n. 148/1931 e che aveva indotto sia la Consulta, sia la Corte di cassazione a sottolineare la specialita' del rapporto. Tali connotazioni, se apparivano sufficienti a giustificare un trattamento differenziato ed, in specie, la previsione di un limite massimo di eta' per l'assunzione, non sembrano avere la stessa valenza ove all'interno della medesima categoria ontologica alcune, e certamente non marginali, delle prestazioni di lavoro regolate, come quella dei macchinisti, siano sottoposte ad una diversa, e piu' favorevole, disciplina normativa. In altri termini, un trattamento normativo differenziato puo' giustificarsi solo in presenza di situazioni comparate differenti, ma non anche quando sussista una sostanziale omogeneita' contenutistica tra le stesse. La disuguaglianza del trattamento riservato agli aspiranti lavoratori presso le aziende municipalizzate, rispetto a quello applicabile ai dipendenti di altri enti che gestiscono i medesimi servizi, sembra, pertanto, in assenza di ulteriori motivi che la legittimino, porsi in contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. La norma in esame appare, inoltre, in conflitto con l'art. 4 della Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, apparendo la previsione limitativa contenuta nella norma censurata come una ingiustificata, perche' nascente da una irrazionale disparita' di trattamento, compressione della effettivita' del diritto al lavoro. Alla stregua delle suesposte considerazioni gli atti vanno rimessi all'esame della Corte costituzionale ed il giudizio va, conseguentemente, sospeso, in attesa della decisione della Consulta.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, n. 2, allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; Ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Palermo, addi' 11 aprile 1998 Il pretore g.l.: Frasca 98C0789