N. 512 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 aprile 1998

                                N. 512
 Ordinanza  emessa  l'11  aprile  1998  dal  pretore  di  Palermo  nel
 procedimento  civile  vertente   tra   Supporta   Paolo   e   Azienda
 municipalizzata autotrasporti di Palermo
 Lavoro  (Rapporto di) - Lavoratori autoferrotranvieri - Ammissione in
    servizio  -  Condizioni  -  Eta'  non  superiore  a  trenta  anni,
    elevabile  a  trentacinque,  al momento dell'assunzione in prova -
    Ingiustificato  deteriore  trattamento  rispetto   ai   dipendenti
    dell'Ente  ferrovie,  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
    Regioni, delle UU.SS.LL.   delle  comunita'  montane,  degli  enti
    pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico
    - Incidenza sul diritto al lavoro.
 (R.D.  8  gennaio  1931, n. 148, art. 10, primo comma, n. 2, allegato
    A).
 (Cost., artt. 3 e 4).
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
                             O s s e r v a
   Con   ricorso  depositato  in  cancelleria  il  16  dicembre  1996,
 contenente contestuale istanza di provvedimento ex art.  700  c.p.c.,
 Paolo   Supporta   convenne  in  giudizio  l'Azienda  municipalizzata
 autotrasporti (A.M.A.T.)  di Palermo.
   Il ricorrente, premesso di avere partecipato al  concorso  pubblico
 per  esami  bandito dall'azienda resistente con la delibera n. 38 del
 12 gennaio 1990 per l'assunzione di 180 agenti con  la  qualifica  di
 conducente  di  linea e di essere stato dapprima, con delibera n. 410
 del 18 aprile 1996, nominato vincitore, e  quindi,  con  nota  del  2
 agosto  1996,  dichiarato  decaduto dalla nomina per aver superato il
 limite massimo di eta' di 30 anni previsto per la  partecipazione  al
 concorso,  pur  con  la  elevazione  dello  stesso di cinque anni per
 carichi di famiglia, lamento' la illegittimita'  della  esclusione  e
 chiese condannarsi l'azienda ad assumerlo.
   Dedusse,   innanzitutto,   il  Supporta  che  il  provvedimento  di
 decadenza dalla nomina non teneva conto del fatto che, alla  data  di
 scadenza  del  termine, lo stesso ricorrente aveva ancora 35 anni non
 avendo compiuto il 36 anno.
   Rilevo', inoltre, che la determinazione adottata dall'A.M.A.T.  ed,
 ancor prima, la previsione contenuta nel bando  di  concorso  che  ne
 costituiva   l'antecedente   logico   e   cronologico,  si  fondavano
 sull'erroneo presupposto della vigenza dell'art. 10 dell'all.  A)  al
 r.d.  n. 148 del giorno 8 gennaio 1931, che prevedeva tra i requisiti
 di ammissione, tra l'altro, quello di non avere superato il  30  alla
 data  di  scadenza  del  termine  per la presentazione delle domande,
 salvo le maggiorazioni previste dalle disposizioni in vigore, e  che,
 di  contro,  doveva  ritenersi  implicitamente  abrogato  per effetto
 dell'entrata in vigore della  legge  27  gennaio  1989,  n.  25  che,
 all'art.  1,  aveva elevato a quaranta anni il limite massimo di eta'
 per la partecipazione a tutti i concorsi pubblici.
   Aggiunse il Supporta che,  ove  fosse  stata  ritenuta  vigente  la
 disposizione  del  r.d.  n.  148/1931, dalla sua applicazione sarebbe
 derivata una palese ed ingiustificata disparita' di trattamento,  con
 conseguente  violazione  dell'art. 3 della Costituzione, in relazione
 alla  operativita'  della  norma  limitatamente  ai  lavoratori   che
 aspirano   ad   essere  assunti  dalle  aziende  municipalizzate  dei
 trasporti, ed alla  sua  inefficacia  per  quelli  partecipanti  alle
 selezioni per lo svolgimento delle medesime mansioni in altri enti.
   Definita  la  fase cautelare e fissata l'udienza per la trattazione
 del merito, le parti hanno insistito nelle conclusioni  adottate  nei
 rispettivi atti.
   Cio' premesso ritiene il decidente che la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  10  dell'allegato  A) al r.d. n. 148/1931,
 sollevata, sia pure in via subordinata, dal ricorrente sia  rilevante
 ai fini della decisione e non manifestamente infondata.
   Per  quanto  attiene  alla  prima  delle  suindicate  condizioni di
 ammissibilita',   va,   innanzitutto,   osservato   che   l'impugnato
 provvedimento di decadenza del ricorrente dalla nomina risulta essere
 stato  adottato  dall'azienda resistente proprio con riferimento alla
 norma censurata, di talche' e' evidente che, ove ne  fosse  accertata
 la  illegittimita'  costituzionale,  l'azione  proposta  dal Supporta
 dovrebbe ritenersi fondata.
   Ed  al  riguardo  appare opportuno precisare che la rilevanza della
 questione appare comprovata dalla circostanza che le altre  doglianze
 mosse  dal ricorrente avverso la mancata assunzione, la cui eventuale
 fondatezza  avrebbe   reso   superflua   l'indagine   sulla   dedotta
 incostituzionalita', non appaiono prima facie condivisibili.
   In  particolare,  per  quanto  attiene  al primo motivo esposto nel
 ricorso introduttivo, cioe' l'asserito mancato superamento, da  parte
 del  ricorrente,  dello  stesso limite di eta' contenuto nell'art. 10
 dell'all. A) al r.d. n. 148/1931, e'  sufficiente  osservare  che  il
 Supporta  e'  nato  il  30  settembre  1954  e,  quindi, alla data di
 scadenza del termine per la partecipazion al concorso de quo, fissata
 al 16 aprile 1990, aveva gia' compiuto il  trentacinquesimo  anno  di
 eta'.
   Con riferimento, poi, alla ritenuta abrogazione implicita dell'art.
 10  dell'all.  A)  al  r.d. n. 148/1931 per effetto dell'introduzione
 della legge 27 gennaio 1989, n. 25,  non  puo'  che  essere  ribadito
 quanto  gia'  sottolineato  nella  fase cautelare del giudizio, cioe'
 che, per quanto la legge ora citata abbia elevato il  limite  massimo
 per  la  partecipazione  "ai  concorsi  ed  alle selezioni degli enti
 pubblici non economici, delle regioni, unita' sanitarie locali, delle
 comunita' montane, degli enti pubblici economici e degli istituti  di
 credito  di  diritto  pubblico",  prevedendo  che  non  possa  essere
 inferiore al 40 anno di eta' (art. 3), tuttavia, anche a  prescindere
 da   ogni   possibile   considerazione   in   ordine   all'ambito  di
 applicabilita',  sotto  il   profilo   soggettivo,   della   predetta
 disposizione  alle  aziende municipalizzate, che non sembrano potersi
 far rientrare tra  i  destinatari  della  norma,  come  costantemente
 ritenuto   dalla   Corte  di  cassazione  (cfr.  Cass.,  sez.  lavoro
 2611/1993, 8090/1991) la norma piu' volte citata di cui  all'art.  10
 all.  A)  al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 costituisce una disposizione
 speciale che, per effetto del disposto di  cui  all'art.    15  delle
 disposizioni   preliminari  al  codice  civile,  non  puo'  ritenersi
 derogata da una legge di carattere generale successiva, quale  e'  la
 legge n. 25/1989, in mancanza di una diversa volonta' del legislatore
 nella specie inesistente.
   Parimenti  inaccoglibile  appare l'ulteriore profilo articolato dal
 Supporta che si e' doluto dell'omesso computo da parte dell'A.M.A.T.,
 ai fini della determinazione del limite di eta', del periodo relativo
 al servizio militare, ove si consideri che il ricorrente ha  ottenuto
 la  dispensa  dal  servizio  di  leva,  che non appare normativamente
 equiparabile al servizio effettivamente  prestato,  che,  di  contro,
 costituisce   l'unica   condizione   legittimante   il  diritto  alla
 elevazione del limite di eta'.
   Se le cennate considerazioni appaiono sufficienti  a  far  ritenere
 che  "il  giudizio  non possa essere definito indipendentemente dalIa
 risoluzione della questione  di  legittimita'  costituzionale"  (art.
 23,  secondo  comma,  legge  n.  87/1953),  sembra  parimenti  che la
 questione stessa non sia manifestamente infondata.
   Non ignora il decidente che la Corte costituzionale ha  piu'  volte
 affermato  la  piena  legittimita'  della  disciplina del rapporto di
 lavoro dei  dipendenti  delle  imprese  concessionarie  dei  pubblici
 servizi  di trasporto di cui al citato r.d. n. 148/1931, riconoscendo
 a tale rapporto la natura di tertium  genus,  considerandolo,  cioe',
 per  alcuni profili alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato
 privatistico, e per altri alla stregua  di  un  rapporto  di  impiego
 pubblico,  dandosi maggior risalto all'interesse pubblico relativo al
 servizio di trasporto in concessione (cfr. Corte cost.  nn.  57/1972,
 168/1973, 257/1984, 300/1985, ed in ultimo 226/1990).
   La  Consulta  ha,  quindi,  gia' escluso che la predetta disciplina
 speciale, proprio per la peculiarita' del rapporto  che  regolamenta,
 sia in contrasto con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, sia sotto il
 profilo  di  un'ipotetica  irrazionale  disparita' di trattamento tra
 lavoratori dipendenti di aziende esercenti il  pubblico  servizio  di
 trasporto  in concessione e altri lavoratori del settore privato, sia
 sotto il profilo di un'ipotetica ingiusta limitazione del diritto  al
 lavoro,  non  ritenendo  la  situazione  del personale delle predette
 imprese omogenea a quella in cui versano  i  dipendenti  delle  altre
 pubbliche amministrazioni.
   Va, tuttavia, osservato che la normativa di cui al regio decreto in
 esame,  che  originariamente  regolamentava il rapporto di lavoro del
 personale delle ferrovie, delle tranvie e delle linee di  navigazione
 interna  in regime di concessione, certamente non e' piu' applicabile
 a parte di tale personale.
   Ed invero, la legge 26 marzo 1958,  n.  425,  che  disciplinava  lo
 stato  giuridico  del  personale  delle  Ferrovie  dello  Stato e che
 all'art.   3 prevedeva, tra i  requisiti  generali  per  l'ammissione
 all'impiego, quello di non aver superato l'eta' di 30 anni, non trova
 piu'   applicazione   nel   nostro   ordinamento   a   seguito  della
 trasformazione, avvenuta per effetto della legge n.  210/1985,  delle
 Ferrovie  della  Stato  in ente pubblico economico, cui e' conseguito
 che il rapporto di  lavoro  del  relativo  personale  e'  attualmente
 disciplinato  dal  d.lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29 e dai contratti
 collettivi nazionali di lavoro, che, pur prevedendo limiti di eta'  e
 di servizio per il collocamento a riposo dei dipendenti, non indicano
 alcun  limite  massimo  di  eta'  per  l'assunzione  in  servizio dei
 dipendenti.
   Pare, pertanto, che la  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10
 dell'allegato  A)  al  r.d.  n. 148/1931, nella parte in cui fissa in
 trent'anni il limite massimo di eta' per l'assunzione  del  personale
 per   i  servizi  attivi  nelle  aziende  municipalizzate  che,  come
 l'A.M.A.T.,  gestiscono  servizi  di  autotrasporto,   debba   essere
 riesaminata  sotto  il  diverso  e,  per  quanto consta, non vagliato
 profilo della disparita' di trattamento, che appare irragionevole  ed
 ingiustificata,   tra   situazioni  sostanzialmente  identiche  sotto
 l'aspetto oggettivo, quali sono l'attivita' del trasporto pubblico su
 strada e quello su ferrovie, privato solo  per  quanto  attiene  alla
 natura giuridica del soggetto che lo gestisce.
   Non  sembra, infatti, che possa fondatamente dubitarsi che entrambe
 le attivita' abbiano lo stesso unico comune  denominatore,  cioe'  la
 esistenza  di  interessi  di  particolare  rilevanza sociale quali la
 regolarita' del traffico e la sicurezza  dei  servizi  di  trasporto,
 che,  peraltro,  ne  giustificava  il  trattamento normativo uniforme
 previsto nel r.d. n. 148/1931 e che aveva indotto  sia  la  Consulta,
 sia  la  Corte  di  cassazione  a  sottolineare  la  specialita'  del
 rapporto.
   Tali  connotazioni,  se  apparivano  sufficienti  a giustificare un
 trattamento differenziato ed, in specie, la previsione di  un  limite
 massimo  di  eta'  per  l'assunzione,  non  sembrano  avere la stessa
 valenza ove all'interno della medesima categoria ontologica alcune, e
 certamente non marginali, delle prestazioni di lavoro regolate,  come
 quella  dei  macchinisti,  siano  sottoposte  ad  una diversa, e piu'
 favorevole, disciplina normativa.
   In altri  termini,  un  trattamento  normativo  differenziato  puo'
 giustificarsi solo in presenza di situazioni comparate differenti, ma
 non  anche quando sussista una sostanziale omogeneita' contenutistica
 tra le stesse.
   La  disuguaglianza  del  trattamento   riservato   agli   aspiranti
 lavoratori  presso  le  aziende  municipalizzate,  rispetto  a quello
 applicabile ai dipendenti di altri enti  che  gestiscono  i  medesimi
 servizi,  sembra,  pertanto,  in  assenza  di ulteriori motivi che la
 legittimino, porsi in contrasto con l'art. 3, primo e secondo  comma,
 della Costituzione.
   La  norma in esame appare, inoltre, in conflitto con l'art. 4 della
 Costituzione, valutato in relazione al predetto art. 3, apparendo  la
 previsione  limitativa  contenuta  nella  norma  censurata  come  una
 ingiustificata, perche' nascente da  una  irrazionale  disparita'  di
 trattamento, compressione della effettivita' del diritto al lavoro.
   Alla  stregua delle suesposte considerazioni gli atti vanno rimessi
 all'esame   della   Corte   costituzionale   ed   il   giudizio   va,
 conseguentemente, sospeso, in attesa della decisione della Consulta.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, n. 2, allegato
 A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  del  giudizio   alla   Corte
 costituzionale e dispone la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  sia  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
     Palermo, addi' 11 aprile 1998
                        Il pretore g.l.: Frasca
 98C0789