N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 1998

                                N. 521
 Ordinanza  emessa  l'11  maggio  1998  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso la pretura di Pistoia nel  procedimento  penale  a
 carico di Taffuri Francesco
 Processo   penale   -   Procedimento  per  decreto  -  Condizioni  di
 ammissibilita' - Esclusione "nel caso  in  cui  risulti  la  volonta'
 della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile" - Mancata
 previsione  -  Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal
 reato.
 (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
 (Cost., art. 24, secondo comma).
(GU n.29 del 22-7-1998 )
 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la  seguente  ordinanza  per  questione  di  legittimita'
 costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata  la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile 1998,
 di emissione di decreto penale  di  condanna  per  il  reato  di  cui
 all'art.   515 c.p. commesso in Montecatini Terme il 31 maggio 1996 a
 carico dell'indagato Taffuri Francesco in atti generalizzato;
   Rilevato che la richiesta in esame e' relativa ad  un  accertamento
 eseguito  in  data  31  maggio 1996 da personale della stazione CC di
 Montecatini   Terme   unitamente    all'ispettore    Santino    Sulas
 dell'istituto  per la tutela della proprieta' industriale con sede in
 Milano;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito  in  data
 31  maggio  1996  nei confronti dell'indagato e' emersa la violazione
 della  norma  citata  in  quanto  l'indagato  su  precisa   richiesta
 dell'ispettore  Sulas  di  "un  etto di prosciutto crudo di Parma" ha
 servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 518/1998).
 98C0800