N. 242 ORDINANZA 1 giugno - 3 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale - Incompatibilita' del giudice - Mancata previsione
 dell'incompatibilita'  a  svolgere  le  funzioni  dibattimentali  del
 giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena da
 parte di un correo dell'imputato sottoposto a giudizio per i medesimi
 reati  - Identica questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte
 con sentenza n. 331/1997 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 34, comma 2).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,   prof.
 Cesare MIRABELLI,  prof. Fernando   SANTOSUOSSO, avv.  Massimo  VARI,
 dott.   Cesare   RUPERTO,   dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,  prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.
 Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
 novembre 1996 dal Tribunale di  Rovereto,  iscritta  al  n.  682  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 aprile 1998, il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che con ordinanza del 22 novembre  1996  il  Tribunale  di
 Rovereto  ha  sollevato,  in  riferimento    agli  artt. 3 e 24 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  34,
 comma  2,  del  codice    di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede l'incompatibilita' a svolgere  le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento  per  il  giudice  che  abbia  respinto  la richiesta di
 applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art.  444  cod.  proc.
 pen.  da  un  correo  dell'imputato  sottoposto al suo giudizio per i
 medesimi reati;
     che, ad avviso del remittente, nella  fattispecie  ricorrerebbero
 le  medesime ragioni che hanno indotto  questa Corte a pronunciare la
 sentenza n. 371 del 1996, in quanto il tribunale, nel  respingere  la
 richiesta  di    applicazione  della  pena  avanzata  dal coimputato,
 avrebbe   espresso  una  valutazione  di  responsabilita',  sia  pure
 incidentale, sui fatti contestati, che potrebbe condizionare  il  suo
 successivo   giudizio  nei  confronti  dell'altro    concorrente  nei
 medesimi reati;
     che nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
 generale dello Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 infondata.
   Considerato  che, successivamente alla proposizione della questione
 oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza  n.  331
 del   1997   ha   dichiarato   inammissibile  identica  questione  di
 costituzionalita', rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del
 1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il  principio  del
 giusto    processo   postula   la   previsione   di   un'ipotesi   di
 incompatibilita' e  chiarendo  che  "se  la  forza  pregiudicante  si
 sprigioni non da una sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel
 caso  di  specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso
 (di custodia cautelare nei confronti del correo ovvero  di  reiezione
 della  richiesta  di  applicazione della pena) lo strumento di tutela
 non puo' essere ravvisato in ulteriori  sentenze  additive  sull'art.
 34,      ma   deve   essere   ricercato   nell'area   degli  istituti
 dell'astensione  e  della  ricusazione,  anch'essi  preordinati  alla
 salvaguardia della terzieta' del giudice";
     che  l'ordinanza  in  epigrafe  non  introduce  nuovi  profili ed
 argomentazioni rispetto a quelli gia' esaminati da questa Corte, tali
 da indurre a diverso avviso;
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  comma  2, del codice di
 procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e  24  della
 Costituzione,  dal  Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                        Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Milana
 98C0810