N. 246 ORDINANZA 30 giugno - 3 luglio 1998
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Circolazione con autovettura la cui carta di circolazione era stata in precedenza ritirata per omessa annotazione del trasferimento di proprieta' - Trattamento sanzionatorio penale - Presunta incongruita' della pena - Ragionevolezza - Spettanza al giudice l'adeguamento della sanzione al disvalore della condotta sanzionata - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 216, comma 6). (Cost., art. 3).(GU n.27 del 8-7-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1997 dal pretore di Roma, iscritta al n. 902 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il pretore di Roma, chiamato a giudicare una persona imputata del reato di cui all'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per avere circolato alla guida di un'autovettura la cui carta di circolazione era stata in precedenza ritirata per omessa annotazione del trasferimento di proprieta', ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui la carta di circolazione e' ritirata, circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si riferisce; che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata, sanzionando con la medesima pena anche chi guida un veicolo durante il periodo in cui gli e' stata ritirata la patente, sarebbe illegittima, in quanto equipara il trattamento sanzionatorio di condotte tra loro diverse; che, in particolare, il remittente, pur dichiarandosi consapevole della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla non sindacabilita' delle scelte discrezionali riservate al legislatore in materia di politica criminale, rileva che la discrezionalita' sarebbe stata esercitata in violazione del canone di ragionevolezza, come risulterebbe anche dalla considerazione che la diversa offensivita' delle due condotte era riconosciuta nel precedente codice della strada, nel quale la circolazione, nel caso in cui il relativo documento fosse stato ritirato, era punita con sanzione amministrativa; che, inoltre, il legislatore, pur nell'ambito piu' circoscritto delle violazioni inerenti il possesso del documento di circolazione, irragionevolmente equiparerebbe condotte offensive di interessi totalmente diversi, quali quello alla pubblica incolumita' (guida di un veicolo per il quale la carta di circolazione non e' mai stata rilasciata e quindi non e' mai stata valutata, in relazione ad esso, la idoneita' tecnica), e quello alla regolarita' e alla completezza dei dati riportati sul documento di circolazione (guida di un veicolo in relazione al quale il documento sia stato ritirato a causa della omessa annotazione del trasferimento di proprieta'); che e' intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, non contrastando la disposizione censurata con il canone di ragionevolezza. Considerato che l'articolo 216, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, punisce con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e dell'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo al quale il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata; che non sussiste la violazione del canone di ragionevolezza, prospettata dal giudice remittente sotto il profilo della equiparazione, quanto a trattamento sanzionatorio, di condotte diverse e caratterizzate da differente gravita', in quanto, come piu' volte affermato da questa Corte, quando due condotte, diverse nel disvalore, siano accomunate dal legislatore nel trattamento sanzionatorio, e' sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalita' di cui agli articoli 132 e 133 cod. pen., determinare la pena tra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualita' e quantita' dell'oggettiva antigiuridicita' delle diverse fattispecie (ordinanze nn. 456 del 1997, 220 del 1996, sentenza n. 67 del 1992); che del pari manifestamente infondata e' la questione sotto il diverso profilo prospettato dal giudice remittente (previsione di una identica sanzione per violazioni afferenti tutte al possesso della carta di circolazione), in quanto, premesso che la configurazione dei reati e la previsione della qualita' e della quantita' delle sanzioni penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza (v., da ultimo, ordinanze nn. 115 del 1998 e 456 del 1997), la previsione di una sanzione penale per la circolazione con un veicolo privo di documento di circolazione perche' ritirato non appare di per se' irragionevole; che, in particolare, per quanto riguarda l'ipotesi del ritiro del documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di proprieta', la sanzione penale non e' prevista dal legislatore come conseguenza immediata di tale omissione, ma come sanzione per il fatto che taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in cui il documento era stato ritirato; che, inoltre, il costante aggiornamento dei dati identificativi del proprietario del veicolo attraverso la loro annotazione sulla carta di circolazione risponde ad esigenze di pubblico interesse e non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varieta' delle soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una sanzione amministrativa per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui documento di circolazione non sia stato aggiornato nei tempi stabiliti (articolo 94, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e una sanzione penale per la reiterazione della medesima condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento, sia stato ritirato; che anche per quel che riguarda la dedotta differente rilevanza degli interessi protetti dalle norme sul possesso del documento di circolazione la questione appare manifestamente infondata, poiche', come appena ricordato, spetta al giudice adeguare la sanzione al disvalore della condotta sanzionata; che, pertanto, la questione, sotto tutti i profili prospettati dal giudice remittente, deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Milana Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998. Il cancelliere: Milana 98C0814