N. 246 ORDINANZA 30 giugno - 3 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Circolazione stradale - Circolazione con autovettura la cui carta  di
 circolazione  era stata in precedenza ritirata per omessa annotazione
 del trasferimento di proprieta' - Trattamento sanzionatorio penale  -
 Presunta  incongruita'  della  pena  -  Ragionevolezza - Spettanza al
 giudice l'adeguamento della  sanzione  al  disvalore  della  condotta
 sanzionata - Manifesta infondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 216, comma 6).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.27 del 8-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof. Francesco GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,    prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO,    avv.  Massimo VARI,   dott. Cesare RUPERTO,
 dott. Riccardo CHIEPPA,  prof. Gustavo ZAGREBELSKY,    prof.  Valerio
 ONIDA,    prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,  prof. Guido
 NEPPI MODONA,     prof. Piero  Alberto  CAPOTOSTI,    prof.  Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 216, comma 6,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  27  novembre 1997 dal
 pretore di Roma, iscritta al n. 902 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 3, prima
 serie  speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il pretore di Roma, chiamato a giudicare  una  persona
 imputata  del  reato  di  cui  all'articolo 216, comma 6, del decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della  strada),  per
 avere  circolato  alla  guida  di  un'autovettura  la  cui  carta  di
 circolazione era stata in precedenza ritirata per omessa  annotazione
 del   trasferimento  di  proprieta',  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'articolo  3  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della citata disposizione, nella parte in cui punisce
 con la pena dell'arresto da uno a otto mesi e  dell'ammenda  da  lire
 duecentomila  a  ottocentomila chiunque, durante il periodo in cui la
 carta di circolazione e' ritirata, circola abusivamente con lo stesso
 veicolo al quale il ritiro si riferisce;
     che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata,
 sanzionando  con  la medesima pena anche chi guida un veicolo durante
 il  periodo  in  cui  gli  e'  stata  ritirata  la  patente,  sarebbe
 illegittima,  in  quanto  equipara  il  trattamento  sanzionatorio di
 condotte tra loro diverse;
     che, in particolare, il remittente, pur dichiarandosi consapevole
 della  giurisprudenza  di   questa   Corte   in   ordine   alla   non
 sindacabilita' delle scelte discrezionali riservate al legislatore in
 materia di politica criminale, rileva che la discrezionalita' sarebbe
 stata  esercitata  in  violazione  del canone di ragionevolezza, come
 risulterebbe anche dalla considerazione che la  diversa  offensivita'
 delle  due  condotte  era  riconosciuta  nel  precedente codice della
 strada, nel quale la  circolazione,  nel  caso  in  cui  il  relativo
 documento   fosse   stato   ritirato,   era   punita   con   sanzione
 amministrativa;
     che, inoltre, il legislatore, pur nell'ambito  piu'  circoscritto
 delle  violazioni inerenti il possesso del documento di circolazione,
 irragionevolmente  equiparerebbe  condotte  offensive  di   interessi
 totalmente  diversi, quali quello alla pubblica incolumita' (guida di
 un veicolo per il quale la carta di circolazione  non  e'  mai  stata
 rilasciata  e quindi non e' mai stata valutata, in relazione ad esso,
 la idoneita' tecnica), e quello alla regolarita' e  alla  completezza
 dei dati riportati sul documento di circolazione (guida di un veicolo
 in  relazione  al quale il documento sia stato ritirato a causa della
 omessa annotazione del trasferimento di proprieta');
     che e'  intervenuto  nel  presente  giudizio  il  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
 Stato, chiedendo che la  questione  sia  dichiarata  inammissibile  e
 comunque  non fondata, non contrastando la disposizione censurata con
 il canone di ragionevolezza.
   Considerato che l'articolo 216, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992,
 n. 285, punisce con la  pena  dell'arresto  da  uno  a  otto  mesi  e
 dell'ammenda  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila chiunque,
 durante il periodo in cui il documento di circolazione  e'  ritirato,
 circola  abusivamente  con  lo  stesso  veicolo al quale il ritiro si
 riferisce ovvero guida un veicolo quando la  patente  gli  sia  stata
 ritirata;
     che  non  sussiste  la  violazione  del canone di ragionevolezza,
 prospettata  dal  giudice   remittente   sotto   il   profilo   della
 equiparazione,   quanto  a  trattamento  sanzionatorio,  di  condotte
 diverse e caratterizzate da differente gravita', in quanto, come piu'
 volte affermato da questa Corte, quando  due  condotte,  diverse  nel
 disvalore,   siano   accomunate   dal   legislatore  nel  trattamento
 sanzionatorio, e' sempre rimesso  al  giudice,  nell'esercizio  della
 discrezionalita'   di   cui  agli  articoli  132  e  133  cod.  pen.,
 determinare la pena tra i limiti  minimo  e  massimo,  tenendo  conto
 della  qualita'  e  quantita'  dell'oggettiva  antigiuridicita' delle
 diverse fattispecie (ordinanze  nn.  456  del  1997,  220  del  1996,
 sentenza n. 67 del 1992);
     che  del  pari  manifestamente infondata e' la questione sotto il
 diverso profilo prospettato dal giudice remittente (previsione di una
 identica sanzione per violazioni afferenti tutte  al  possesso  della
 carta di circolazione), in quanto, premesso che la configurazione dei
 reati e la previsione della qualita' e della quantita' delle sanzioni
 penali   appartengono  alla  politica  legislativa  e,  quindi,  alla
 discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della  manifesta
 irragionevolezza (v., da ultimo, ordinanze nn. 115 del 1998 e 456 del
 1997),  la  previsione di una sanzione penale per la circolazione con
 un veicolo privo di documento di circolazione  perche'  ritirato  non
 appare di per se' irragionevole;
     che, in particolare, per quanto riguarda l'ipotesi del ritiro del
 documento di circolazione per omessa annotazione del trasferimento di
 proprieta',  la  sanzione penale non e' prevista dal legislatore come
 conseguenza immediata di tale omissione,  ma  come  sanzione  per  il
 fatto  che  taluno si sia posto alla guida del veicolo nel periodo in
 cui il documento era stato ritirato;
     che, inoltre, il costante aggiornamento dei  dati  identificativi
 del  proprietario  del  veicolo  attraverso la loro annotazione sulla
 carta di circolazione risponde ad esigenze di  pubblico  interesse  e
 non appare irragionevole che il legislatore, pur nella varieta' delle
 soluzioni astrattamente ipotizzabili, abbia ritenuto di prevedere una
 sanzione  amministrativa  per l'ipotesi di guida di un veicolo il cui
 documento  di  circolazione  non  sia  stato  aggiornato  nei   tempi
 stabiliti  (articolo  94, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,
 come modificato dall'articolo 17 della legge  27  dicembre  1997,  n.
 449)  e  una  sanzione  penale  per  la  reiterazione  della medesima
 condotta dopo che il documento, a causa dell'omesso adeguamento,  sia
 stato ritirato;
     che  anche  per quel che riguarda la dedotta differente rilevanza
 degli interessi protetti dalle norme sul possesso  del  documento  di
 circolazione  la  questione appare manifestamente infondata, poiche',
 come appena ricordato, spetta al  giudice  adeguare  la  sanzione  al
 disvalore della condotta sanzionata;
     che,  pertanto,  la  questione, sotto tutti i profili prospettati
 dal  giudice  remittente,  deve  essere   dichiarata   manifestamente
 infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'articolo 216, comma 6, del decreto legislativo 30
 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada), sollevata, in
 riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal  pretore  di  Roma
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mezzanotte
                         Il cancelliere: Milana
   Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
                         Il cancelliere: Milana
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