N. 528 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1998
N. 528 Ordinanza emessa il 17 aprile 1998 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilita' promosso dal procuratore regionale nei confronti dell'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori. Corte dei conti - Impugnazioni avverso le decisioni - Giudizio di appello - Previsione, secondo il "diritto vivente", che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della liberta' ed indipendenza del giudice. (R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105). (Cost., art. 101, secondo comma).(GU n.29 del 22-7-1998 )
LA CORTE DEI CONTI Ha emesso la seguente ordinanza n. 42/98 ord./resp. nel giudizio di responsabilita', iscritto al n. 3869 del registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale, in favore della regione siciliana, nei confronti dell'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori (E.F.A.L.) di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Gullo, presso il cui studio in Palermo, via Siracusa n. 38 e' elettivamente domiciliato. Sentiti alla pubblica udienza del 17 aprile 1998 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Aloisio ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Antonio Dagnino. Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio. F a t t o Con atto di citazione, depositato in data 11 gennaio 1992, il procuratore regionale ha convenuto in giudizio l'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori (E.F.A.L.), con sede in Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della regione siciliana, di L. 75.168.287, somma facente parte di finanziamenti concessi dall'assessorato regionale al lavoro all'ente convenuto e risultata a debito a seguito della revisione definitiva dei rendiconti di spesa. Con sentenza n. 82/95 del 9 marzo 1995, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana assolveva l'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori dall'addebito contestatogli. Avverso la suddetta sentenza, il procuratore generale proponeva atto di appello innanzi alla Sezione prima giurisdizionale centrale per i giudizi di appello che, con sentenza n. 213/97 del 14 novembre 1997, accoglieva l'impugnazione del procuratore regionale; in particolare il giudice d'appello, nel sindacare sostanzialmente il mancato esercizio del potere sindacatorio da parte di questa sezione (in quanto, nella fattispecie in esame, si sarebbe "... ben potuto fare uso del proprio potere di ordinarza al fine di colmare eventuali lacune ..."), annullava la sentenza impugnata, rimettendo gli atti a questo giudice, ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura, rilevando che "... i vari motivi dell'omesso discarico (sono) elencati nella nota documentata n. 30018 esplicitamente richiamata nell'atto di citazione e, quindi, fatti propri dalla parte attrice ...". Con atto di riassunzione del 10 dicembre 1997, il procuratore regionale chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio, confermando la domanda di condanna formulata con l'atto di citazione; Richiesta ribadita dal pubblico ministero all'udienza odierna. D i r i t t o L'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, dispone che "Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale sia sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite. Quando invece in prima istanza la sezione si sia pronunciata anche sul merito, le sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice". La costante interpretazione della norma predetta da parte della giurisprudenza di questa Corte consente al giudice di appello, diversamente da quanto prevedono gli artt. 353 e 354 del c.p.c. (applicabili - ex art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933 - nel caso in cui venisse accolta la questione di legittimita' costituzionale, sollevata con la presente ordinanza), di limitare la propria pronuncia alle questioni pregiudiziali, di definire il giudizio pronunciandosi anche nel merito, di trattare solo una parte del merito - a prescindere dall'esistenza di questioni pregiudiziali -, rinviando gli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio, in applicazione di quanto statuito in sede di appello. Nella fattispecie odierna, la Sezione prima giurisdizionale centrale per i giudizi di appello ha annullato la sentenza impugnata, rimettendo ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura gli atti a questo giudice per la definizione del giudizio, considerata la validita' delle contestazioni formulate dal procuratore regionale, i cui motivi erano elencati in una nota dell'amministrazione, espressamente richiamata nell'atto di citazione in giudizio, censurando altresi' il mancato esercizio del potere sindacatorio da parte della sezione. Il collegio, nel riproporre l'dentica questione di legittimita' costituzionale sollevata da questa sezione con ordinanza n. 129/98 dell'8 ottobre 1997, ritiene necessario sottoporre la questione al giudice delle leggi per un ulteriore accertamento sulla conformita' ai principi costituzionali dell'art. 105 del r.d. del 13 agosto 1933, n. 1038. Sulla ammissibilita' della dedotta questione, nel confermare le argomentazioni gia' esposte nella citat ordinanza n. 129/98 e con riferimento a quanto gia' statuito dalla Corte costituzionale (sent. 21 luglio 1995, n. 345), si osserva che l'intervento della Corte costituzionale e' consentito anche nella ipotesi di una verifica della costituzionalita' di un indirizzo interpretativo consolidato di una norma, che costituisce diritto vivente. Il collegio, in particolare, ritiene l'art. 105 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione che, nel vincolare l'attivita' dei giudici "soltanto alla legge", afferma il principio inderogabile di liberta' ed indipendenza della magistratura, sotto il profilo della garanzia personale di obiettivita' ed imparzialita' del giudice e della garanzia organica, concernente i rapporti tra l'ufficio del giudice e le altre autorita', ponendo altresi' una riserva di giurisdizione, in quanto la funzione del giudice di applicare la legge non puo' essere limitata o condizionata da alcun atto autoritativo (in tal senso la consolidata giurisprudenza costituzionale). L'applicazione dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, nella interpretazione costante della giurisprudenza di questa Corte, determina - come nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio - un assoggettamento del giudice di primo grado alle statuizioni del giudice di appello, tanto marcato da limitare la formazione e l'espressione del libero convincimento del giudice per la definizione della causa, affidandogli in definitiva il compito di dare attuazione alla decisione di un altro giudice, con la manifesta lesione del principio sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Peraltro, appare opportuno osservare - per completezza espositiva - come la sezione d'appello abbia annullato con rinvio la sentenza di primo grado contestando a questo giudice di non avere fatto "... uso del proprio potere di ordinanza al fine di colmare eventuali lacune ...". Sul punto si rileva come la c.d. sindacatorieta' della Corte dei conti (che, per parte della dottrina e della giurisprudenza tradizionale, consiste nel potere del giudice di "ricerca autonoma delle fonti materiali di prova") non possa supplire del tutto le lacune dell'impianto accusatorio del procuratore regionale, soprattutto nel mutato quadro normativo che - ampliando la consistenza dei poteri istruttori del p.m. presso la Corte dei conti e prevedendo l'istituto dell'invito a dedurre e della presentazione dei documenti (artt. 5, commi 1 e 6, e 2, comma 4, del d.-l. n. 453 del 1993) - consente all'attore di instaurare il giudizio di responsabilita' precisando compiutamente il contenuto della domanda (nel rispetto dell'art. 163 del codice di procedura civile). Quindi l'esercizio del potere sindacatorio da parte del giudice determinerebbe essenzialmente la sua sostituzione ad una delle parti processuali, con la conseguenza che la sezione dovrebbe - come nella fattispecie in esame - farsi carico di un attivita' preliminare di "interpretazione" della domanda del p.m., di inviduazione degli elementi sui quali essa si fonda, di ricerca delle prove sulla sussistenza di danno e colpa grave (o dolo) del convenuto. In definitiva, ad avviso del collegio, la esasperazione del concetto di sindacatorieta' si porrebbe in contrasto con il principio della terzieta' ed imparzialita' del giudice, nonche' con la tutela sostanziale delle parti processuali, causando una rilevante modifica della realta' processuale. Sotto il profilo della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, il collegio rileva che soltanto il suo accoglimento consentirebbe la libera espressione del principio di liberta' ed indipendenza di questo giudice.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nei termini di cui in motivazione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita'. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 17 aprile 1998. Il presidente: Cozzo 98C0821