N. 530 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 1998
N. 530 Ordinanza emessa il 3 giugno 1998 dal pretore di Matera - sezione distaccata di Pisticci nel procedimento civile vertente tra Magnante Vito e azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico Sanita' pubblica - Regione Basilicata - Istituzione delle aziende del Servizio sanitario regionale (AA.SS.LL.) - Subentro di tali aziende nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi, gia' posti in essere dalle soppresse UU.SS.LL. in contrasto con i principi contenuti nell'art. 6, della legge n. 724/1994 - Violazione dei limiti posti alle compenteze regionali in materia sanitaria. (Legge regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1; 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1). (Cost., art. 117).(GU n.29 del 22-7-1998 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato la seguente odinanza. Letti gli atti della causa n. 5364/1996 promossa da Magnante Vito contro azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Con ricorso depositato il 2 maggio 1996, e ritualmente notificato, Magnante Vito conveniva in giudizio davanti a questo pretore l'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore della somma di L. 7.855.158 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria per aver ricevuto con ritardo i compensi che gli spettavano quale medico convenzionato nel periodo gennaio 1991-dicembre 1995. La convenuta, costituitasi, sosteneva la non imputabilita' alla A.S.L. del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dedotte. Contestava, inoltre, l'ammontare della pretesa sotto il profilo del cumulo tra interessi e rivalutazione, nonche' sotto il profilo del sistema di computo adottato da controparte. Nel prosieguo eccepiva il difetto di legittimazione passiva detta A.S.L. in relazione alle obbligazioni relative al periodo gennaio 1991-dicembre 1994 sostenendo che soggetto passivo era la regione Basilicata. All'udienza del 20 maggio 1998 la resistente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge regione Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella parte in cui individuano le aziende sanitarie locali istituite con d.lgs. n. 502/1992 come i soggetti passivi delle obbligazioni a carico delle soppresse unita' sanitarie locali, precisando che le norme regionali prima citate devono considerarsi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, laddove prevedono una disciplina in violazione dei principi fondamentali della riforma sanitaria fissati negli artt. 2 e 19, del d.lgs. n. 502/1992 nonche' nell'art. 6, comma 1, legge n. 724/1994. Per valutare la questione occorre delineare la disciplina normativa nazionale di riferimento: a) Il d.lgs. n. 502/1992 ha ridisciplinato la materia sanitaria, disponendo la soppressione delle U.S.L. e l'istituzione delle aziende unita' sanitarie locali, aventi carattere di "enti strumentali della regione, dotati di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto)". b) L'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto che "in nessun caso e' consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ne' direttamente o indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". c) L'art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995, ha statuito che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie .. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali". Partendo da tale quadro normativo, la prevalente giurisprudenza della cassazione ha chiarito che si e' realizzata "una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori gia' di pertinenza delle soppresse U.S.L." (cfr. in particolare cass. sez. un. n. 1989 del 6 marzo 1997) rigettando l'interpretazione secondo la quale si sarebbe verificata una successione universale delle neocostituite aziende unita' sanitarie locali alle precedenti U.S.L. La regione Basilicata da una parte ha dato attuazione al principio contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, prevedendo con la legge regionale n. 34/1995, all'art. 59, l'istituzione di apposite gestioni a stralcio, ma dall'altra ha emanato norme legislative in palese contrasto con tali principi prevedendo nell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 50 del 24 dicembre 1994 che "Le UU.SS.LL., cosi' come rideterminate dalla presente legge costituite in azienda nei termini, nelle forme e nel modi di cui al precedente art. 3, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL. soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse ricompreso", nonche' nell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 27/1996, che "A decorrere dalla data di insediamento dei direttori generali, le aziende del servizio sanitario regionale subentrano in tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL., sulla base dei criteri stabiliti negli articoll successivi". Tali norme regionali si pongono in violazione della disposizione dell'art. 6, comma 1, legge n. 724/1994, la quale, per la sua formulazione tassativa (si veda l'espressione "in nessun caso") deve considerarsi principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria, al pari delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502/1992, il cui art. 2, comma 1, precisa che le regioni in tale materia devono rispettare "i principi stabiliti dalle leggi nazionali": ne consegue, come logico corollario, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale delle norme regionali medesime per contrasto con l'art. 117 della Costituzione (cio' e' in linea con l'interpretazione che deve essere data all'espressione "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato" contenuta nell'art. 117 della Costituzione medesimo come "criteri generali ai quali si uniforma una determinata disciplina statale" secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 49/1958). Ne' il contrasto e' superabile in via interpretativo-sistematica sostenendo che le norme regionali di dubbia legittimita' costituzionale sarebbero derogate dall'art. 59, della legge regionale n. 34/1995, in quanto norma speciale che ha istituito l'apposita gestione a stralcio. Tale ultima disposizione, infatti, esplica la sua efficacia nel campo gestionale e contabile e pertanto non puo' modificare la portata di quelle disposizione regionali che hanno previsto, sul piano delle vicende delle persone giuridiche, la successione delle neocostituite A.S.L. nel rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle soppresse U.S.L. La questione di legittimita' costituzionale cosi' illustrata si presenta sicuramente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto incide sulla determinazione del soggetto passivo delle obbligazioni ivi dedotte.
P. Q. M. Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295, c.p.c.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella parte in cui individuano le aziende sanitarie locali istituite con d.lgs. n. 502/1992, come i soggetti passivi delle obbligazioni a carico delle soppresse unita' sanitarie locali; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Basilicata nonche' comunicata al Presidente del consiglio regionale della Basilicata. Pisticci, addi' 3 giugno 1998 Il pretore-giudice di lavoro: Onorati 98C0823