N. 536 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 1998
N. 536 Ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s. Fallimento - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia rispetto ai creditori - Mancata distinzione, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'applicazione della relativa sentenza, tra soggetti consapevoli e soggetti inconsapevoli di tale dichiarazione - Irragionevole discriminazione tra soggetti, che abbiano avuto rapporti con il fallito, rispettivamente, dopo e prima della dichiarazione di fallimento - Lesione del principio di eguaglianza. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44). (Cost., art. 3).(GU n.29 del 22-7-1998 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello promossa con citazione notificata il 17 luglio 1996, da Italo Regazzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore con gli avv.ti Renato Panizzon e Roberta Panizzon, anche domiciliato in Venezia, per mandato a margine della citazione, appellante; Contro Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s., in persona del curatore dott. Gianni Trentini, con l'avv. Natalino Manente, anche domiciliatario in Venezia Mestre, per mandato margine della comparsa di risposta, appellato. Oggetto: riforma della sentenza n. 520/96 in data 11 gennaio-22 febbraio 1996 del tribunale di Venezia; in punto: pagamento somma. Rilevato che: con atto notificato in data 6 aprile 1994, il Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s. convenne in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, la Italo Regazzo s.r.l., chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di lire 10 milioni, oltre interessi legali dal 29 novembre 1993, previa dichiarazione di inefficacia del pagamento effettuato alla societa' creditrice il 29 novembre 1993, e, percio', successivamente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza in data 25 novembre 1993; il tribunale adito, con sentenza in data 11 gennaio-22 febbraio 1996, nella contumacia della convenuta, accolse la domanda; avverso l'anzidetta sentenza, notificata il 4 luglio 1996, la Italo Regazzo s.r.l., con atto notificato in data 17 luglio 1996, ha interposto tempestivo appello, deducendo, fra l'altro, che la "pura e semplice pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento" non consentirebbe di presumere la conoscenza del provvedimento da parte di tutti i terzi; la parte appellata, previa autorizzazione del giudice delegato al curatore, si e' costituita in giudizio resistendo al gravame, di cui ha chiesto la reiezione; la sentenza dichiarativa del fallimento risulta essere stata affissa all'albo del tribunale di Venezia il 13 gennaio 1994; contrariamente all'assunto della parte appellata, dalla documentazione versata in atti non puo' desumersi la prova che, al momento del pagamento, l'appellante fosse a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della societa' creditrice; Ritenuto che e' rilevante in causa e non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole che: non venga discriminata, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, fra coloro che hanno avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la posizione di quelli consapevoli e la posizione di quelli inconsapevoli di tale dichiarazione; venga discriminata la posizione di coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento e quella di coloro che abbiano avuto tali rapporti prima di detta dichiarazione, apparendo analoga la situazione di entrambi sotto il profilo psicologico (per i primi rispetto alla consapevolezza dello stato di insolvenza e, per i secondi, rispetto alla consapevolezza della dichiarazione di fallimento), nel mentre solo nei confronti dei primi tale stato psicologico viene preso in considerazione ai fini della revocatoria fallimentare.
P. Q. M. Sospende il giudizio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, il 14 maggio 1998. Il presidente: Greco 98C0829