N. 256 ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Cancellazione della causa dal ruolo - Udienza utile
 -  Limiti  -  Questione  gia' dichiarata manifestamente infondata con
 ordinanze nn. 7, 107 e 266 del 1997 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.C., artt. 309 e 181, primo comma, come modificato  dall'art.  4,
 comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534).
 
 (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).
 
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale degli artt. 309, e 181,
 primo comma, codice di procedura civile,  come  modificato  dall'art.
 4,  comma  1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.  432,
 recante interventi urgenti sul processo  civile  e  sulla  disciplina
 transitoria  della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  relativa al
 medesimo processo), promossi con ordinanze emesse il 9 e il 10 luglio
 1996 dal pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra  Prada
 Massimo  contro  l'INPS e tra il Condominio di via Marconi 154, Sesto
 San Giovanni ed il Centro Restauro Edile "Ditral" s.r.l. iscritte  ai
 nn.  55  e 62 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  7,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che il pretore di Monza, con due  ordinanze  di  contenuto
 fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti
 civili,  ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, secondo comma, e  24,  primo  comma,  della
 Costituzione,  dell'art.  181,  primo  comma,  cod.  proc. civ., come
 modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod.
 proc.  civ. nel testo risultante dal rinvio  contenuto  nel  medesimo
 art.  181;
     che  il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che
 ha portato alla graduale entrata in vigore della  legge  26  novembre
 1990,  n.  353,  di  riforma del processo civile, ha osservato che la
 norma impugnata, dopo essere  stata  modificata  dall'art.  16  della
 legge  n.  353  del  1990,  e' stata nuovamente ritoccata, in sede di
 conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la  reintroduzione
 della   versione  precedentemente  vigente,  sicche'  attualmente  la
 cancellazione della  causa  dal  ruolo  puo'  avvenire  solo  ad  una
 successiva  udienza  fissata  dal giudice, della quale il cancelliere
 deve dare comunicazione alle parti costituite;
     che  nelle  ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato che le
 norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt.  3,  secondo
 comma,   e   24,   primo   comma,   della  Costituzione,  perche'  il
 dilazionamento  dei  tempi  del  processo,  rimesso  al   sostanziale
 arbitrio  dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettivita'
 della tutela giurisdizionale, comportando  anche  la  sottrazione  di
 risorse  finanziarie  che  potrebbero  essere  utilmente  destinate a
 migliorare la funzionalita' del servizio giustizia.
   Considerato  che  i  giudizi,  concernendo  questioni  di  identico
 contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
     che  questa Corte, con le ordinanze nn. 7, 107 e 266 del 1997, ha
 gia' dichiarato la  manifesta  infondatezza  di  altre  questioni  di
 legittimita' costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal
 medesimo pretore di Monza e da altra autorita' giudiziaria;
     che  il  giudice  a  quo  non  adduce nelle presenti ordinanze di
 rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi
 a richiamare il contenuto delle proprie  precedenti  ordinanze,  gia'
 oggetto delle indicate decisioni di questa Corte;
     che,  pertanto,  anche  le  presenti  questioni debbono ritenersi
 manifestamente infondate.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle
 questioni di legittimita' costituzionale  degli  artt.  309,  e  181,
 primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4,
 comma  1-bis,  della  legge  20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n.  432,
 recante  interventi  urgenti  sul  processo civile e sulla disciplina
 transitoria della  legge  26  novembre  1990,  n.  353,  relativa  al
 medesimo  processo)  sollevate,  in riferimento agli artt. 3, secondo
 comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal  pretore  di  Monza
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0841