N. 257 ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Regione  Sicilia  - Dipendenti delle direzioni
 regionali della programmazione e  per  i  rapporti  extraregionali  -
 Nuova  articolazione  dell'orario  di lavoro disposta unilateralmente
 dal direttore regionale - Jus superveniens: d.lgs. 31 marzo 1998,  n.
 80  -  Esigenza  di nuova valutazione da parte del giudice rimettente
 circa l'incidenza del nuovo quadro normativo nel giudizio  principale
 - Restituzione degli atti al giudice a quo.
 
 (Legge  regione  Sicilia  19  giugno  1991,  n.  38, art. 3, comma 1,
 lettera e)).
 
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici: prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
 lettera e) della legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n.  38
 (Nuove  disposizioni  per  la  disciplina  dello  stato  giuridico ed
 economico del  personale  dell'amministrazione  regionale  e  per  la
 contrattazione decentrata a livello regionale) promosso con ordinanza
 emessa l'11 giugno 1997 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto
 dalla  Federazione provinciale lavoratori funzione pubblica - CGIL ed
 altra contro la Regione Siciliana ed altro, iscritta al  n.  857  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1998 il giudice  relatore
 Fernanda Contri;
   Uditi gli avvocati Francesco Torre e Giovanni Lo Bue per la Regione
 Siciliana;
   Ritenuto  che,  con  ricorso al T.A.R. della Sicilia, proposto - ex
 art. 28, settimo comma, della legge 20 maggio  1970,  n.  300  (Norme
 sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
 sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
 collocamento) - contro la Regione Siciliana e l'Assessorato regionale
 alla presidenza della Regione Siciliana, le Federazioni provinciale e
 regionale lavoratori funzione pubblica (C.G.I.L.) impugnavano la nota
 con   la  quale  il  direttore  regionale,  in  data  8  marzo  1997,
 unilateralmente disponeva  una  nuova  articolazione  dell'orario  di
 lavoro   per   il   personale   delle   direzioni   regionali   della
 programmazione e per i rapporti extraregionali;
     che nel giudizio a quo  le  organizzazioni  sindacali  ricorrenti
 lamentano  la  violazione - ad opera della nota impugnata - dell'art.
 3, comma 1, lettera e), della legge della Regione Siciliana 19 giugno
 1991, n.  38  (Nuove  disposizioni  per  la  disciplina  dello  stato
 giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale e
 per  la  contrattazione  decentrata a livello regionale), che devolve
 alla contrattazione collettiva la materia dell'"orario di lavoro" del
 personale regionale, "la sua durata e distribuzione,  i  procedimenti
 di rispetto";
     che il T.A.R. della Sicilia, sezione I, dubita della legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3, comma 1, lettera e), della citata legge
 della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 38,  nella  parte  in  cui
 devolve    ad   accordi   sindacali   (accanto   ad   altri   aspetti
 dell'organizzazione del lavoro presso l'amministrazione  regionale  e
 del  rapporto  di  impiego) la regolamentazione dell'orario di lavoro
 del personale dell'amministrazione regionale, giacche', ad avviso del
 collegio  rimettente,  la  disciplina  impugnata  contrasterebbe  con
 l'art. 14 dello statuto della Regione Siciliana,  in  relazione  alle
 norme  fondamentali  di  riforma economico-sociale di cui all'art. 2,
 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al  Governo  per  la
 razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
 sanita',  di  pubblico  impiego,   di   previdenza   e   di   finanza
 territoriale),  il quale - nella lettura offertane dal giudice a quo,
 anche alla luce del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29
 (Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
 pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
 impiego,  a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) -
 valorizza le funzioni dirigenziali, con l'attribuzione  ai  dirigenti
 dei poteri organizzativi e di gestione del personale, ridimensionando
 la    partecipazione    sindacale    alla    funzione   organizzativa
 dell'attivita' lavorativa, come emergerebbe in modo particolare dalle
 previsioni della lettera a) e della lettera g), n.  1,  dello  stesso
 art. 2, della legge n. 421 del 1992 e dalla corrispondente disciplina
 recata dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.
   Considerato  che  la  legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
 per il conferimento di  funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed  enti
 locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
 semplificazione    amministrativa)    -    anteriore    all'emissione
 dell'ordinanza  di  rimessione,  ma in essa non menzionata - prevede,
 all'art. 11, comma 6, talune modificazioni all'art. 2, comma 1, della
 legge n. 421 del 1992, ed al comma 4, dello stesso articolo  richiama
 i  princi'pi  contenuti  nell'art.  2,  della  legge n. 421 del 1992,
 prevedendone l'integrazione, l'ulteriore svolgimento,  e  l'eventuale
 modifica da parte del legislatore delegato;
     che  tra  i princi'pi e criteri direttivi ai quali il legislatore
 delegato dovra' attenersi viene indicato  l'obiettivo  di  completare
 l'integrazione  della  disciplina  del lavoro pubblico con quella del
 lavoro  privato  e  la  conseguente   estensione   al   primo   delle
 disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro
 privato  nell'impresa  (lettera  a))  nonche'  quello  di   prevedere
 procedure  di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie
 dei contratti collettivi dei relativi  comparti  prima  dell'adozione
 degli  atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
 lavoro (lettera h));
     che la disciplina dell'orario  di  lavoro  nelle  amministrazioni
 pubbliche,  sotto  il  profilo della devoluzione di questa materia al
 potere  di  direzione  e   gestione   dei   dirigenti   ovvero   alla
 contrattazione   collettiva,  originariamente  contenuta  nel  citato
 decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ha  subito   anche
 successivamente  all'emanazione  dell'ordinanza  di  rimessione varie
 modificazioni;
     che, in particolare, l'art. 1 del decreto legislativo 4  novembre
 1997,  n.  396  (Modificazioni  al  d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in
 materia  di  contrattazione  collettiva   e   di   rappresentativita'
 sindacale  nel  settore  del  pubblico impiego, a norma dell'art. 11,
 commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha sostituito  l'art.
 45  del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993, il quale, al  comma 1,
 prevede ora - senza l'aggiunta di precisazioni ulteriori  -  che  "la
 contrattazione  collettiva  si svolge su tutte la materie relative al
 rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali";
     che  numerose  modificazioni  sono  state  introdotte dal recente
 decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  80  (Nuove  disposizioni  in
 materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
 amministrazioni pubbliche, di  giurisdizione  nelle  controversie  di
 lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
 dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) -  anch'esso
 successivo  all'emissione  dell'ordinanza  di rimessione - al decreto
 legislativo n. 29 del 1993, il quale, all'art. 1, comma 3 - nel testo
 modificato dall'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 80 del 1998  -
 stabilisce  che  non  solo  i  principi desumibili dall'art. 2, della
 legge 23 ottobre 1992, n.  421, bensi' anche quelli di  cui  all'art.
 11,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono, per le
 regioni  a  statuto  speciale  e  per  le  province  autonome,  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica;
     che  il  decreto  legislativo  n.  80 del 1998 (artt. 11 e 12) ha
 modificato i menzionati artt. 16 e 17 del decreto legislativo n.   29
 del 1993, sopprimendo l'esplicito riferimento - in sede di disciplina
 delle  funzioni dirigenziali - alla materia dell'orario di servizio e
 dell'articolazione  dell'orario  di  lavoro,  ed  includendo  tra  le
 funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali generali (art. 16,
 comma 1, lettera h)) "le attivita' di organizzazione e  gestione  del
 personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro" e, tra le
 funzioni  dei  dirigenti  "art. 17, comma 1, lettera e)) "la gestione
 del personale ... assegnato ai propri uffici";
     che l'art. 43 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha  altresi'
 abrogato  il comma 2, dell'art. 45, del decreto legislativo n. 29 del
 1993, il quale stabiliva che  "gli  atti  interni  di  organizzazione
 aventi   riflessi  sui  rapporti  di  lavoro  formano  oggetto  delle
 procedure di informazione e di esame  regolate  dall'art.  10  e  dai
 contratti collettivi";
     che   le   numerose   integrazioni   ed   innovazioni   normative
 sopravvenute all'emissione dell'ordinanza  di  rinvio  -  riguardanti
 tanto  l'estensione  dell'area rimessa alla contrattazione collettiva
 quanto l'ampiezza delle funzioni e delle responsabilita' dirigenziali
 -  hanno  modificato  in  modo  significativo  il  quadro   normativo
 complessivo   dal  quale  il  Collegio  rimettente  desume  le  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale  che  si  assumono  violate
 dalla legge regionale denunciata;
     che  la  complessa disciplina sopravvenuta appare suscettibile di
 incidere sulla questione di costituzionalita' sottoposta all'esame di
 questa Corte, essendo state modificate ed integrate  le  disposizioni
 assunte   dal  collegio  rimettente  a  termine  di  raffronto  della
 illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata;
     che, pertanto, gli atti vanno restituiti al  giudice  a  quo,  al
 quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio
 pendente davanti ad esso.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  tribunale amministrativo
 regionale della Sicilia, sezione I.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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