N. 261 ORDINANZA 30 giugno - 9 luglio 1998

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Tribunale  di  Roma  e  Camera  dei deputati - On.   Cesare Previti -
 Dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni   espresse   nei
 confronti  di  David  M.  Sassoli  -  Legittimazione  delle  parti  -
 Ammissibilita'.
 
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso dal giudice per le  indagini  preliminari
 del  tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, sorto
 a seguito della delibera della Camera dei  deputati  del  22  ottobre
 1997  con  la  quale  e'  stata  dichiarata  l'insindacabilita' delle
 opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di  David  M.
 Sassoli  con  ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 90
 del registro ammissibilita' conflitti.
   Udito nella camera di consiglio  del  17  giugno  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che, nel corso di un procedimento penale contro il membro
 del Parlamento Cesare  Previti  per  il  reato  di  diffamazione,  il
 giudice  per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, con
 ordinanza emessa il 16  febbraio  1998,  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione   tra  poteri  dello  Stato,  chiedendo  alla  Corte  di
 dichiarare che non spetta alla  Camera  dei  deputati  deliberare  la
 insindacabilita'  dei  fatti ascritti al Previti stesso, poiche' essi
 non ricadono nell'ipotesi di cui  all'art.  68,  primo  comma,  della
 Costituzione;
     che, in particolare, il parlamentare risulta imputato del delitto
 previsto  e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen.  e
 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per  avere,  a  mezzo  stampa,
 offeso   la   reputazione   del   giornalista  Sassoli  David  Maria,
 rilasciando dichiarazioni -  destinate  ai  mezzi  d'informazione  ed
 effettivamente  riprodotte in un comunicato ANSA del 15 maggio 1995 -
 nelle quali lo indicava "come partecipe di  uno  stile  giornalistico
 volutamente  mistificatorio  e  diretto  specificamente ad annebbiare
 anche verita' pacifiche e  come  giornalista  capace  di  mistificare
 anche  fatti notori per scarsa professionalita' o per opportunita' di
 disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche";
     che  -  eccepita  dalla  difesa  dell'indagato   l'applicabilita'
 dell'art.  68 della Costituzione e trasmessi gli atti alla Camera dei
 deputati - questa, in data 22 ottobre 1997, ha deliberato che i fatti
 concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
 nell'esercizio delle sue funzioni;
     che a parere del g.i.p. - anche sulla base  della  giurisprudenza
 di questa Corte, ed in particolare delle affermazioni contenute nella
 sentenza  n.  375  del  1997  circa  la  riferibilita' dell'atto alla
 funzione parlamentare, la quale puo' si' svolgersi in forma libera ma
 non puo' coincidere con l'intera attivita' politica, a  meno  di  non
 trasformare  la  prerogativa  in  privilegio  personale - la condotta
 ascritta all'imputato  non  puo'  essere  in  tal  modo  qualificata,
 mancando alcun tipo di connessione tra la funzione parlamentare e "la
 circostanza  strettamente  personale  da  cui  sono  scaturite le sue
 dichiarazioni all'ANSA".
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la  Corte  e'
 chiamata    a    deliberare    senza    contraddittorio   in   ordine
 all'ammissibilita' del  conflitto  sotto  il  profilo  dell'esistenza
 della  "materia  di  un  conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
 competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore decisione,  anche
 in punto di ammissibilita';
     che,  in  conformita'  al  principio  costantemente  affermato da
 questa  Corte,  secondo  cui  i   singoli   organi   giurisdizionali,
 esplicando  le  loro  funzioni  in  situazione di piena indipendenza,
 costituzionalmente garantita, sono legittimati ad  essere  parti  nei
 conflitti  di attribuzione fra i poteri dello Stato (cfr., da ultimo,
 sentenza n. 265 del 1997 ed ordinanza n.  37  del  1998),  dev'essere
 riconosciuta  la  legittimazione  del  g.i.p. del tribunale di Roma a
 sollevare il presente conflitto;
     che, del pari, la Camera dei deputati e' legittimata  ad  esserne
 parte,  quale  organo  competente  a  dichiarare  definitivamente  la
 propria volonta' in ordine alla applicabilita'  dell'art.  68,  primo
 comma,  della  Costituzione  (v., oltre la citata sentenza n. 265 del
 1997, le ordinanze nn. 132, 251 e 325 del 1997);
     che, quanto al profilo oggettivo  del  conflitto,  il  ricorrente
 lamenta   la   lesione   della   propria   sfera   di   attribuzioni,
 costituzionalmente  garantita,  in  conseguenza   di   un   esercizio
 asseritamente  illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti,
 del potere, spettante alla Camera di appartenenza  del  parlamentare,
 di   dichiarare   la  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da
 quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma,  della  Costituzione
 (cfr. sentenze nn. 265, 375 e ordinanza n. 442 del 1997);
     che  dal  ricorso  possono ricavarsi le "ragioni del conflitto" e
 "le norme costituzionali che regolano  la  materia",  come  richiesto
 dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
 indagini preliminari del tribunale di Roma nei confronti della Camera
 dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;
   Dispone:
     a) che la cancelleria della  Corte  dia  immediata  comunicazione
 della  presente  ordinanza al giudice per le indagini preliminari del
 tribunale di Roma, ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del  suo
 Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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