N. 264 ORDINANZA 1 giugno - 9 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente  (Tutela  dell') - Regione Friuli Venezia Giulia - Norme per
 la protezione della fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
 venatorio  -  Regolamento  -  Presunzione di violazione di legge e di
 eccesso di potere - Difetto di pregiudizialita' -  Irrilevanza  della
 questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge  regione  Friuli-Venezia  Giulia 1 giugno 1993, n. 29, art. 3;
 statuto speciale di autonomia della regione, art. 4).
 
(GU n.28 del 15-7-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudice: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge
 della  Regione Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina
 dell'aucupio) promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal Tar
 per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso  proposto  dall'Associazione
 Italiana  World Wildlife Fund Italia contro la Regione Friuli-Venezia
 Giulia ed altri, iscritta al n. 566 del  registro  ordinanze  1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 38, prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  costituzione  dell'Associazione  Italiana  World
 Wildlife   Fund,  dell'Associazione  Friulana  Migratoristi  e  della
 Regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il  giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Uditi gli avv.ti Alessio Petretti per l'Associazione Italiana World
 Wildlife Fund, Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratori e
 Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
   Ritenuto   che   il   Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
 Friuli-Venezia  Giulia,  nel  giudizio   promosso   dall'Associazione
 italiana  World  Wildlife Fund Italia, per l'annullamento del decreto
 del Presidente della  Giunta  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
 recante  il  regolamento di esecuzione della legge di detta regione 1
 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio),  con  ordinanza  dell'8
 novembre  1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3 di tale legge, in riferimento all'art. 4 della  legge  11
 febbraio  1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
 omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art.   4 dello  statuto
 speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n.1);
     che  i  giudici a quibus premettono che l'associazione ricorrente
 ha chiesto l'annullamento del regolamento  impugnato  eccependo  "una
 serie  articolata" di censure "di violazione di legge e di eccesso di
 potere sotto vari profili" ed essi, con sentenza parziale (11 gennaio
 1997), hanno "provveduto a  rigettare,  siccome  infondati,  tutti  i
 motivi di gravame proposti";
     che,  osserva  il  Tar,  l'art. 3 della legge regionale n. 29 del
 1993, emanata nell'esercizio della competenza di  tipo  esclusivo  di
 cui  la Regione Friuli-Venezia Giulia e' titolare nella materia della
 caccia  ex  art.  4  dello  statuto  di  autonomia,   consente   alle
 amministrazioni  provinciali  di  affidare la gestione in concessione
 degli impianti per  la  cattura  degli  uccelli  da  utilizzare  come
 richiami  vivi a soggetti abilitati all'esito della frequentazione di
 corsi organizzati d'intesa con  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna
 selvatica,  ovvero  che hanno esercitato la cattura degli uccelli per
 almeno un biennio in virtu' di autorizzazione rilasciata in base alle
 previgenti leggi regionali;
   E   che,   secondo   i   giudici   amministrativi,  la  materia  e'
 disciplinata, altresi', dalla legge 11  febbraio  1992,  n.  157,  la
 quale,  stabilendo  che  la  fauna  da  essa  contemplata e' tutelata
 "nell'interesse della comunita' nazionale"  (art.  1,  comma  1),  ed
 imponendo alle regioni a statuto speciale l'obbligo di adeguare entro
 un  determinato  termine "la propria legislazione ai principi ed alle
 norme stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e
 dei rispettivi statuti" (art. 36, comma 7), integra  un  limite  alla
 competenza del legislatore regionale anche di tipo esclusivo;
     che,  in particolare, siffatto interesse e' tutelato dall'art.  4
 (recte: art. 4, comma 3) della  legge  n.  157  del  1992,  il  quale
 riserva  la  gestione  degli  impianti  di  cattura  degli uccelli da
 utilizzare come richiami vivi esclusivamente al personale  dipendente
 dalle  amministrazioni  provinciali,  valutato  idoneo  dall'Istituto
 nazionale per la fauna selvatica;
     che, dunque,  ad  avviso  del  Tribunale,  la  norma  denunziata,
 disciplinando  la  concessione  degli  impianti  per la cattura degli
 uccelli da utilizzare a detto scopo in difformita' dall'art. 4, comma
 3, della legge n.   157 del 1992, vulnera  il  limite  del  "rispetto
 degli  interessi  nazionali"  stabilito  dall'art. 4 dello statuto di
 autonomia, in quanto la previsione della gestione pubblicistica degli
 impianti, e secondo le specifiche modalita' dettate dalla norma della
 legge dello Stato, esprime un principio inderogabile  al  fine  della
 tutela  della  fauna  selvatica,  il  quale  vincola  il  legislatore
 regionale;
     che nel giudizio innanzi a questa Corte si  sono  costituiti:  il
 Presidente  della  Giunta  regionale,  chiedendo che la questione sia
 dichiarata infondata; l'Associazione Italiana World Wildlife Fund, la
 quale ha  concluso  per  l'accoglimento  della  questione,  svolgendo
 argomenti  a  conforto  della propria tesi in una memoria (depositata
 fuori  termine);  e  infine  l'Associazione  Friulana   Migratoristi,
 resistente  nel  processo  amministrativo,  insistendo,  anche in una
 memoria    depositata    in     prossimita'     dell'udienza,     per
 l'inammissibilita' e comunque per l'infondatezza della questione.
   Considerato  che  vanno  preliminarmente  verificati i requisiti di
 ammissibilita' della questione e, in particolare, della rilevanza, la
 cui carenza ha costituito oggetto dell'eccezione di  inammissibilita'
 sollevata da una delle parti;
     che,    secondo   i   giudici   a   quibus,   la   questione   di
 costituzionalita' e' rilevante in quanto costituisce  "l'unica  parte
 del  thema  decidenduim"  non  ancora definita con la citata sentenza
 parziale, tanto che il suo accoglimento  determinerebbe,  "pressoche'
 inevitabilmente",  l'annullamento delle norme regolamentari esecutive
 della "norma legislativa presupposta";
     che, inoltre, il Tar puntualizza che l'associazione ricorrente ha
 eccepito, a conforto della domanda di annullamento,  l'illegittimita'
 di  tutte le disposizioni del regolamento per violazione della legge,
 cui esso da' esecuzione,  precisando  che  "diverse  disposizioni  di
 detto  atto  normativo  (artt.  5, 6, 7, 8, 11, 12, 13) dipendono, in
 quanto ne sono l'attuazione o  ne  presuppongono  l'esistenza,  dalla
 vigenza  del  sistema  concessorio  previsto  dall'art. 3 della legge
 regionale n. 29 del 1993";
     che  lo  stesso Tribunale, avendo deciso con la suddetta sentenza
 parziale  dell'11  gennaio  1997  su  "tutti  i  motivi  di   gravame
 proposti",  giudicandoli  infondati,  ha  evidentemente  stabilito la
 conformita' di tutte le disposizioni del  regolamento  di  esecuzione
 alla   citata   legge   regionale  n.  29  del  1993,  facendo  cosi'
 applicazione, in particolare, della norma dell'art.  3  della  stessa
 legge, da cui appunto le predette disposizioni "dipendono";
     che,   dunque,   la  questione  e'  irrilevante  per  difetto  di
 pregiudizialita', in quanto i giudici, pronunziando nel  corso  dello
 stesso  giudizio  la  sentenza  parziale  il  cui oggetto comporta la
 necessaria applicazione della disposizione censurata, si  sono  ormai
 preclusi  la possibilita' di rimetterla in discussione e di sollevare
 l'eccezione di legittimita' costituzionale (sentenze n. 315 del 1992;
 n. 166 del  1992;  n.  242  del  1990;  sicche'  essa  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione
 Friuli-Venezia Giulia 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio),
 sollevata    dal    Tribunale   amministrativo   regionale   per   il
 Friuli-Venezia Giulia, in  riferimento  all'art.  4  della  legge  11
 febbraio  1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
 omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'art.  4  dello  statuto
 speciale  di  autonomia  (legge  cost.  31  gennaio  1963,  n. 1) con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Capotosti
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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