N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1997- 6 giugno 1998

                                N. 544
  Ordinanza  emessa  il  5  dicembre  1997   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   6  giugno  1998)  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Giannantoni Fabio ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove -  Modifiche
    normative  -  Disciplina transitoria - Utilizzabilita' (nei limiti
    di   valutazione   probatoria   previsti)   delle    dichiarazioni
    predibattimentali  rese  da  coimputato  che  si sia avvalso della
    facolta' di non rispondere - Mancata previsione nel  caso  in  cui
    detto  imputato  non  sia  stato  ancora  esaminato all'entrata in
    vigore della novella  -  Sottrazione  di  materiale  probatorio  -
    Irragionevolezza.
 (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6).
 (Cost., art. 3).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza:
   Visti  gli  atti  del  procedimento  penale  a carico di Franconeri
 Fortunato;
   Preso atto della eccezione di legittimita' costituzionale sollevata
 dal p.m. con riferimento all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Sentito il difensore dell'imputato;
   Premesso  che  appaiono  rilevanti  ai  fini  della  decisione   le
 dichiarazioni  rese in sede di indagini preliminari dal coimputato Di
 Mario, cui e' stata applicata una pena ridotta dal g.u.p.;
   Rilevato che, il coimputato predetto si e' avvalso in  dibattimento
 della  facolta'  di  non  rispondere e che il difensore si e' opposto
 alla lettura delle precedenti dichiarazioni;
   Considerato  che  il  procedimento  si  trovava  gia'  nella   fase
 dibattimentale  all'atto  dell'entrata in vigore della legge 7 agosto
 1997, n. 267, e che non era ancora  stato  esaminato  il  coimputato,
 sicche'  non  e'  applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5,
 dell'art. 6 della legge citata;
   Ritenuto che nella situazione processuale  richiamata  si  verifica
 l'impossibilita'  di  lettura di dichiarazioni legittimamente rese da
 un coimputato e, quindi, la "perdita"  ai  fini  della  decisione  di
 materiale probatorio divenuto irripetibile in sede dibattimentale;
   Rilevato  che  tale  dispersione  di  elementi  probatori  e' stata
 giudicta dalla Corte costituzionale come sfornita di  giustificazione
 ed  illegittima,  in quanto costituisce una irragionevole preclusione
 alla ricerca della verita'.
                               P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953;
   Ritiene rilevante e non manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'   costituzionale,   per   violazione  del  principio  di
 ragionevolezza, dell'art. 6, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella
 parte in cui non prevede  che  il  giudice  possa  dare  lettura  dei
 verbali  delle  dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 513, c.p.p.
 nei procedimenti nei quali non e' applicabile la disciplina  prevista
 dai commi secondo e quinto del citato art. 6;
   Sospende  il procedimento penale a carico di Franconeri Fortunato e
 Giannantoni Fabio;
   Manda  alla  cancelleria  la  notificazione  alla  Presidenza   del
 Consiglio  dei Ministri e la comunicazione alle Presidenze del Senato
 e della Camera dei deputati della presente ordinanza;
   Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale  degli  atti  del
 procedimento  e  della presente ordinanza unitamente alla prova delle
 avvenute notificazioni e comunicazioni.
   Cosi' deciso nella camera di consiglio della  nona  sezione  penale
 del tribunale di Roma il 5 dicembre 1997.
                          Il presidente: Millo
 98C0854