N. 544 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 dicembre 1997- 6 giugno 1998
N. 544 Ordinanza emessa il 5 dicembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 giugno 1998) dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Giannantoni Fabio ed altro Processo penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Utilizzabilita' (nei limiti di valutazione probatoria previsti) delle dichiarazioni predibattimentali rese da coimputato che si sia avvalso della facolta' di non rispondere - Mancata previsione nel caso in cui detto imputato non sia stato ancora esaminato all'entrata in vigore della novella - Sottrazione di materiale probatorio - Irragionevolezza. (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6). (Cost., art. 3).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza: Visti gli atti del procedimento penale a carico di Franconeri Fortunato; Preso atto della eccezione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.m. con riferimento all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267; Sentito il difensore dell'imputato; Premesso che appaiono rilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato Di Mario, cui e' stata applicata una pena ridotta dal g.u.p.; Rilevato che, il coimputato predetto si e' avvalso in dibattimento della facolta' di non rispondere e che il difensore si e' opposto alla lettura delle precedenti dichiarazioni; Considerato che il procedimento si trovava gia' nella fase dibattimentale all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 267, e che non era ancora stato esaminato il coimputato, sicche' non e' applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5, dell'art. 6 della legge citata; Ritenuto che nella situazione processuale richiamata si verifica l'impossibilita' di lettura di dichiarazioni legittimamente rese da un coimputato e, quindi, la "perdita" ai fini della decisione di materiale probatorio divenuto irripetibile in sede dibattimentale; Rilevato che tale dispersione di elementi probatori e' stata giudicta dalla Corte costituzionale come sfornita di giustificazione ed illegittima, in quanto costituisce una irragionevole preclusione alla ricerca della verita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg., legge 11 marzo 1953; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, dell'art. 6, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non prevede che il giudice possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 513, c.p.p. nei procedimenti nei quali non e' applicabile la disciplina prevista dai commi secondo e quinto del citato art. 6; Sospende il procedimento penale a carico di Franconeri Fortunato e Giannantoni Fabio; Manda alla cancelleria la notificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la comunicazione alle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza; Dispone la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Cosi' deciso nella camera di consiglio della nona sezione penale del tribunale di Roma il 5 dicembre 1997. Il presidente: Millo 98C0854