N. 546 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1998
N. 546 Ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sui ricorsi proposti da Conte Stefano ed altri contro il Ministero dell'interno Impiego pubblico - Polizia di Stato - Nuovo ordinamento - Inquadramento della qualifica di sovrintendente capo e sovrintendente principale nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori - Lesione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto alla progressione della carriera e sul principio della organizzazione degli uffici pubblici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione - Eccesso di delega, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 4, legge n. 216/1992. (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 15). (Cost., artt. 3, 76 e 97).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza collegiale sui ricorsi riuniti nn. 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4745, 4747, 4748, 4749 e 4750/1995, proposti rispettivamente da Conte Stefano, Di Cara Francesco, Di Maggio Leonardo, Di Pietro Vincenzo, Grella Pasquale, Chiolo Stefano, Angileri Agostino, Menafra Antonio, Mannino Salvatore, Bentivegna Giuseppe, Fioretti Salvatore, Sirni Giuseppe, Lentini Domenico, Di Salvo Giacomo, Marchese Antonio, Quattrocchi Carmelo, Tanania Quirino Antonio, Gottuso Filippo, Cardinale Mario, Cerrone Francesco, Badalucco Isidoro, Lo Monte Filippo, Tolone Giuseppe, Schillaci Federico, Vasta Francesco, Barone Antonino, Ciola Francesco, Piazza Andrea, Miele Carmine, Mazzei Vito, La Rosa Giuseppe, Avvenimenti Giovanni e Gueli Salvatore, tutti rappresentati e difesi, per mandato in calce agli atti introduttivi dei rispettivi giudizi, dall'avv. Maria Pia D'Anna, presso il cui studio, in Palermo, via G. Turrisi Colonna n. 68, sono elettivamente domiciliati; Contro il Ministro dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura dello Stato - Ufficio distrettuale di Palermo, con domicilio in Palermo, via A. De Gasperi n. 81. Per l'annullamento del decreto del Capo della polizia di Stato n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, notificato ai singoli ricorrenti in date ricomprese fra il 3 ed il 22 settembre 1995, con il quale i medesimi sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della polizia di Stato, a decorrere dal 1 settembre 1995, con la conservazione del trattamento economico, tutti secondo l'ordine di ruolo dei sovrintendenti capo, ad eccezione dei sigg.ri Schillaci Federico (ricorso n. 4739/95) ed Avvenimenti Giovanni (ricorso n. 4749/95), inquadrati, sempre a decorrere dal 1 settembre 1995, secondo l'ordine di ruolo dei sovrintendenti principali e seguendo i provenienti dalla qualifica di sovrintendente capo. Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per l'intimato Ministero dell'interno; Vista la memoria prodotta dalla cennata amministrazione resistente; Visti gli atti tutti di causa; Relatore il referendario dott. Arcangelo Monaciliuni; Uditi, alla pubblica udienza del 21 gennaio 1998, l'avv. Maria Pia D'Anna per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Rosangela Maira per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o Con i ricorsi in epigrafe specificati, notificati il 13 novembre 1995 e depositati il successivo primo dicembre 1995, i ricorrenti, provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'interno del quale hanno espletato la carriera, pervenendo - in applicazione della equiparazione fra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla polizia di Stato a quelle del personale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, di cui alle tabelle emanate con la legge di riforma del 1 aprile 1981, n. 121 - tutti alla qualifica di sovrintendente capo (ad eccezione dello Schillaci e dell'Avvenimenti, pervenuti a quella di sovrintendente principale), hanno impugnato il decreto del Capo della polizia di Stato n. 333-D/R1 del 1 settembre 1995, con il quale i medesimi sono stati inquadrati, in applicazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, nella qualifica di ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della polizia di Stato, a decorrere dal 1 settembre 1995, con la conservazione del trattamento economico, secondo l'ordine del ruolo dei sovrintendenti (capo e principale), di provenienza. Con l'unico motivo di gravame dedotto, identico in tutti i ricorsi, viene denunciata la illegittimita' costituzionale del cennato art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, specificamente nella parte in cui lo stesso "- non prevede l'inquadramento dei sovrintendenti capo e sovrintendenti principali nella qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, non attuando l'equiparazione fra il personale della polizia di Stato e quello delle altre forze di polizia; - prevede l'inquadramento dei sovrintendenti capo e sovrintendenti principali in un ruolo ad esaurimento, senza preventiva richiesta degli interessati; - prevede la subordinazione funzionale degli ispettori capo ad esaurimento rispetto a quelli appartenenti al ruolo ordinario". E' avviso dei ricorrenti che la previsione del legislatore delegato violi gli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, e, pertanto, vada dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, cui, quindi, e' richiesto a questo tribunale di sottoporre la questione, previa dichiarazione di rilevanza della medesima ai fini del giudizio (dei giudizi) e di sua non manifesta infondatezza. Il vulnus arrecato alle cennate disposizioni della Costituzione deriverebbe, nella prospettazione dei ricorrenti, dalla disparita' di trattamento che l'art. 15 del decreto legislativo in esame opererebbe a discapito dei sovrintendenti (sia capo che principali) della polizia di Stato, inquadrati in un neocostituito ruolo ad esaurimento di ispettori capo, sia in riferimento ai sottufficiali appartenenti alle altre forze di polizia, invece correttamente inquadrati, con i restanti decreti legislativi emanati per il riordino delle rispettive carriere, nelle qualifiche (superiori) a ciascuno spettanti, sia in riferimento agli appartenenti allo stesso corpo della polizia di Stato, laddove la previsione di in inquadramento forzoso dei sovrintendenti in un ruolo ad esaurimento di "ispettori capo" non sarebbe affatto giustificata, avuto presente che anche nel ruolo ordinario e' stata, dallo stesso provvedimento legislativo, prevista la qualifica di "ispettore capo". Tanto meno, poi, sarebbe giustificata la previsione, invece operata, di una subordinazione funzionale dei sottufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento a quelli inseriti nel ruolo ordinario. Il tutto si risolverebbe in una inammissibile disuguaglianza ed in una compromissione della carriera e del relativo diritto alla carriera dei sottufficiali inseriti, d'imperio, nel ruolo ad esaurimento, che, di fatto, la stessa si vedrebbero preclusa, laddove, invece, immediatamente avrebbero dovuto essere inquadrati nella qualifica (apicale del ruolo di sottufficiali) di ispettore superiore sostituto ufficile di pubblica sicurezza. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio a difesa dell'amministrazione intimata, dopo aver eccepito la inammissibilita' dei ricorsi, in quanto non notificati ad alcun controinteressato, ha replicato, con identiche memorie depositate fra il 9 ed il 10 gennaio 1998, agli assunti dei ricorrenti, sostenendo che l'inquadramento impugnato deriverebbe da una puntuale applicazione del dettato normativo, che, a sua volta, resisterebbe alla (peraltro generica ed indeterminata) denuncia di illegittimita' costituzionale, posto, soprattutto, che il principio costituzionale di cui all'art. 3 Cost. non comporta un indiscriminato livellamento di situazioni obiettivamente disomogenee, quali, nella prospettazione della difesa erariale, continuerebbero a rimanere (alcune di) quelle in esame, ma solo di dare unicuique suum. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1998, i ricorsi sono stati assunti in decisione, presenti i difensori delle parti costituite, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni. D i r i t t o 1. - Nel rispetto del principio dell'economia processuale, va preliminarmente disposta, ai fini della emanazione di un unica pronuncia giurisdizionale, la riunione di tutti i ricorsi indicati in epigrafe, avuto riguardo sia al profilo soggettivo, risultando, da tutti, impugnato lo stesso decreto del Capo della polizia, sicche' unica e' l'amministrazione intimata, sia, e soprattutto, al profilo oggettivo, alla cui stregua esiste connessione oggettiva fra i ricorsi, stante la identita' del petitum e la deduzione di un identico motivo di ricorso. 2. - Come precisato nell'esposizione in fatto, i ricorrenti, sottufficiali del corpo della polizia di Stato, gia' sovrintendenti capo (ad eccezione di due fra loro, invece sovrintendenti principali) ritengono, tutti, illegittimo il loro inquadramento ad ispettori capo del ruolo ad esaurimento, istituito dall'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, rivendicando, invece, quello superiore e ricompreso nel ruolo ordinario, di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Consapevoli della circostanza che il Capo della polizia detti inquadramenti ha disposto in pedissequa osservanza del disposto normativo richiamato, rivolgono le loro censure direttamente avverso la previsione legislativa, della quale denunciano la illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione, chiedendo al tribunale adito una pronuncia di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, con la conseguente sospensione del giudizio e remissione degli atti alla Corte costituzionale. 3. - Tanto premesso, procedendo secondo il dovuto ordine procedurale, ritiene il Collegio non fondata l'eccezione di inammissibilita' dei ricorsi, formulata dalla difesa erariale per non essere i medesimi stati notificati ad alcun soggetto controinteressato, ossia "ad uno dei tanti dipendenti delle altre forze di polizia e/o della stessa polizia di Stato che, per effetto dei nuovi inquadramenti disposti in conseguenza del riordino, avrebbero asseritamente ottenuto una serie di benefici e vantaggi che i ricorrenti ritengono ingiusti ed immotivati, oltreche' discriminatori". 3.1. - Ed invero, i ricorsi all'esame non sono proposti "contro" qualcuno, dipendente di altre forze di polizia o della stessa polizia di Stato, ma sostanzialmente avverso la mancata, ordinata riqualificazione di una categoria di dipendenti della polizia di Stato nel quadro della riorganizzazione operata con la norma censurata, specificamente nell'ambito della figura professionale degli ispettori. Cio' comporta l'inesistenza di un "controinteresse" in senso tecnico da parte di altri dipendenti della stessa amministrazione, o delle restanti forze di polizia, che non sarebbero pregiudicati dall'eventuale accoglimento dei ricorsi, non ricevendo, dal provvedimento impugnato, alcun vantaggio diretto ed immediato: a nulla rilevando, ai fini a venire qui in necessaria evidenza, un eventuale (ed ipotetico) interesse in via riflessa alla conservazione dello stesso. 4. - Procedendo, quindi, nell'ulteriore esame, ritiene il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame sia rilevante ai fini della pronuncia ad emanarsi. Ed invero, la domanda dei ricorrenti, tesa ad ottenere l'inquadramento nella superiore qualifica del ruolo ordinario degli Ispettori del Corpo della polizia di Stato, non puo' trovare accoglimento, se non, nel caso, previa dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995, in toto o in parte, essendo precluso al sistema giurisdizionale di disapplicare i provvedimenti, quale quello in esame, aventi forza e rango legislativi. 5. - La medesima questione e', poi, non manifestamente infondata, nei sensi appresso precisati, ovvero sia in parziale accoglimento dello specifico mezzo di impugnazione formulato dai ricorrenti, che in esplicazione dei poteri propri del giudice adito di rilevare d'ufficio la necessita' di proporre questioni di legittimita' costituzionale di norme di legge, previa valutazione ed esternazione della loro rilevanza ai fini del giudizio e della loro non manifesta infondatezza. 6. - Premette il Collegio di non ignorare che il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, con due recenti ordinanze (23 settembre 1996, n. 1577 e 7 novembre 1996, n. 2138) ha sollevato questione di costituzionalita', fra le altre, della stessa norma qui in esame: ripetuto art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995. Tuttavia, nella fattispecie in evidenza nei presenti giudizi viene in rilievo un ulteriore, specifico, profilo, non sottoposto, dalle cennate ordinanze di remissione, ad un distinto scrutinio della Corte costituzionale, sicche' appare opportuno porre la questione, ad evitare che la stessa permanga, come in tesi possibile, anche a seguito della pronuncia del giudice delle leggi, riferita ai quesiti prospettati dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, che, per quanto in relazione all'art. 15 cennato (ed ai precedenti artt. 13 e 14), incentra il dubbio di costituzionalita' del suo (loro) contenuto "per la parte di essi in cui si determinano posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico e senza nessun criterio che possa essere riportato alla buona amministrazione, frammischiando ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei". Orbene, nel mentre l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme legislative suindicate non potrebbe che comportare l'obbligo dell'amministrazione di riprocedere secondo "criteri ed ordine logico", come gia' avvenuto (sarebbe dovuto avvenire a seguito della precedente sentenza, in subiecta materia, della stessa Corte costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991 e del conseguente pronunciato del Consiglio di Stato, di cui alla sentenza n. 986 del 26 novembre 1991), la contraria ipotesi che avesse a vedere confermata dal giudice delle leggi la legittimita' costituzionale dell'operato del legislatore delegato di che trattasi lascerebbe irrisolta la questione, qui rilevante, che, pur collocandosi all'interno della complessa problematica in esame, presenta anche caratteri autonomi. 6.1. - Come sopra ricordato, infatti, vengono qui in evidenza due profili: il primo relativo alla dedotta disparita' di trattamento fra i ricorrenti, appartenenti al Corpo della polizia di Stato e quelli appartenenti alle restanti forze di polizia, ed il secondo in riferimento ad una disparita' di trattamento - legislativa - all'interno dello stesso Corpo della polizia di Stato, con l'istituzione di un ruolo ad esaurimento, ritenuto, fra l'altro, preclusivo al diritto, costituzionalmente assicurato, alla carriera. 6.2. - Orbene, e' in specifico riferimento alla istituzione di detto ruolo ad esaurimento che si appunta la questione di costituzionalita' maggiormente rilevante nella fattispecie che ne occupa e che il Collegio ritiene non manifestamente infondata, indipendentemente da quale che abbia, poi, ad essere il retto inquadramento, nel ruolo ordinario (laddove il giudice delle leggi avesse a sciogliere in senso positivo il dubbio di costituzionalita' della previsione legislativa), dei cessati sovrintendenti capo e principali del Corpo della polizia di Stato, in relazione al quale il tribunale potra' pronunciarsi, all'esito, ovviamente, della decisione della Corte costituzionale sia sul giudizio di costituzionalita' promosso dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, che di quello qui sollevato. 7. - Per quanto, quindi, alla valutazione di non manifesta infondatezza della questione, non puo' esimersi il Collegio dal procedere ad un sia pur sommario riepilogo della complessa e complessiva materia in evidenza, alla luce della normativa intervenuta, nonche' delle pronuncie, su di essa, della stessa Corte costituzionale, per poi far luogo alle necessarie considerazioni atte a motivare la conclusione cui si e' pervenuti. 7.1. - Come e' noto, con legge 1 aprile 1981, n. 121, e' stato sia dettato il nuovo ordinamento della polizia di Stato (previo scioglimento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e di quello della polizia femminile), sia fissato il principio di equiparazione del trattamento economico fra le varie forze di polizia, attraverso l'estensione, in via di principio ed in modo permanente e generale, di quello previsto per il personale della polizia di Stato a dette restanti forze di polizia: Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo degli agenti di custodia e Corpo forestale dello Stato (combinato disposto art. 43, comma 16, ed art. 16, commi 1 e 2, richiamata legge n. 121/81). Nello stesso tempo, e' stata stabilita (art. 43, comma 17, stessa legge n. 121/81) una equiparazione tra gradi e qualifiche del precedente ordinamento della polizia e rispettivamente qualifiche del nuovo ordinamento della polizia di Stato e gradi del personale delle altre forze di polizia, da aversi in forza e nei sensi di cui alla tabella allegata alla stessa legge n. 121, poi sostituita dalla tabella C) allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569. E', quindi, intervenuta la (prima) sentenza della Corte costituzionale, n. 277 del 3-12 giugno 1991, a dichiarare l'illegittimita' costituzionale del richiamato art. 43, comma 17, della legge n. 121/81, della pure richiamata tabella C), allegata a detta legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982, n. 569, nonche' della nota in calce alla tabella, "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia, cosi' omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri". Sulla scorta della cennata pronuncia del giudice delle leggi, ed in esecuzione dei precetti - espliciti ed impliciti - in essa contenuti, e' stato emanato il decreto-legge n. 5 del 1992 (di autorizzazione alla spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei Carabinieri) convertito in legge 6 marzo 1992, n. 216, con la quale il Governo e' stato, quindi, delegato ad emanare sia un decreto legislativo per definire in materia omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, i contenuti del rapporto di impiego del personale delle varie Forze di polizia, ad eccezione dei dirigenti, (art. 2), sia, per ciascuna di esse, ferma l'esclusione dei dirigenti, distinti decreti legislativi "per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, ...." (art. 3, comma 1), all'uopo procedendo "attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche ....", con facolta' di prevedere che l'accesso alle nuove qualifiche o gradi avvenga attraverso concorso pubblico, per esami, al quale ammettere candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado, con possibile riserva del 30% dei posti disponibili al personale interno, appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante, in possesso di determinate anzianita' di servizio, anche se privo del titolo di studio (art. 3, comma 3). 7.2. - Solo, poi, in riferimento al personale con qualifica di assistente capo o equiparata in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria - qualifica, quella di assistente capo, distinta, ex cennata tabella C), da quella dei sovrintendenti ed a questa collocata in sottordine -, il cennato art. 3, legge n. 216/92, al suo comma 4, prevede, ai fini ivi precisati, la possibilita' di istituire un apposito ruolo "anche ad esaurimento". 8. - In attuazione al ripetuto art. 3, legge n. 216/92 (ed alla successiva legge 29 aprile 1995, n. 130), sono, quindi, stati emanati una serie di decreti legislativi (nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201, tutti datati 12 maggio 1995) in relazione a ciascuna delle forze di polizia interessate, e di cui sopra. 9. - Orbene, per quanto qui riguarda, il decreto legislativo n. 197 (recante l'attuazione della delega di cui all'art. 3, n. 216/92 in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della polizia di Stato), ha previsto, nelle sue disposizioni transitorie e finali, come gia' rilevato dal tribunale amministrativo regionale del Lazio nella suindicata ordinanza n. 1577/96, e sopra ricordato, "un sommovimento integrale dei ruoli della polizia di Stato, frammischiando nel nuovo ruolo degli ispettori le funzioni degli stessi con quelle gia' attribuite ai sovrintendenti ...., determinando posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico e senza alcun criterio che possa essere riportato alla buona amministrazione", onde la questione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sollevata, di legittimita' costituzionale di detto impianto normativo (artt. 3, 4, 13, 14 e 15 decreto legislativo n. 197/1995) per contrasto con gli artt. 97 e 76 Cost. alla stregua della individuata compressione del ruolo di intelligence, gia' proprio degli ispettori, per quanto in riferimento agli artt. 3 e 4, qui non specificamente in evidenza, ed alla stregua degli inquadramenti e promozioni (artt. 13, 14 e 15) "che nulla hanno a che vedere con l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale", n. 277 del 1991, in applicazione della quale, ovvero per determinare un nuovo assetto della materia in linea con la stessa, era stata dal legislatore del 1992 attribuita la delega al Governo, che, quindi, dalla medesima ha travalicato. 9.1. - Cio' posto, in esito a detti generali profili di sospetto vulnus al richiamato dettato costituzionale, superfluo appare indugiare, essendo stata la questione limpidamente prospettata da ripetuto tribunale amministrativo regionale del Lazio. 9.1.1. - Rileva, invece, approfondire l'aspetto della istituzione del ruolo ad esaurimento, qui piu' direttamente in rilievo, per essere, peraltro, quello piu' specificamente trattato dai ricorrenti, ancorche' i medesimi abbiano anche esaminato, e censurato, il profilo della difformita' di trattamento subito rispetto ai pari grado delle altre Forze di polizia, portando l'esempio di "un brigadiere dei carabinieri, tale alla data della riforma di cui alla legge n. 121/81, che oggi riveste il grado di maresciallo aiutante, qualifica corrispodente a quella di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza", ossia quella rivendicata dagli odierni ricorrenti, sovrintendenti della polizia di Stato, qualifica gia' equiparata (sia quella sovrintendente capo che quella di sovrintendente principale) a quella di maresciallo maggiore carica speciale dei Carabinieri, che, invece, si vedono "retrocessi" in una qualifica (di ispettori capo del ruolo ad esaurimento) equivalente a quella (inferiore) di maresciallo capo (sempre del ruolo dell'Arma dei carabinieri). 9.2. - Ma, come osservato, piu' pregnante aspetto assume la istituzione del ruolo ad esaurimento, nel quale l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 in discorso, viene ad inquadrare i sovrintendenti, d'imperio, senza possibilita' di opzione per il ruolo ordinario, ovvero senza la previsione di un inquadramento a domanda, come, peraltro, previsto, proprio in riferimento ai sottufficiali di P.S., con il pregresso d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, avuta anche presente la circostanza che la normativa transitoria e finale dei restanti decreti delegati, relativi alle altre Forze di polizia, su indicati, non prevede alcuna istituzione di ruoli ad esaurimento, per tutti ipotizzandosi inquadramenti e svolgimenti di carriera nell'ambito dei ruoli ordinari. 9.3. - Cio' posto, e' avviso del Collegio che detto inquadramento forzoso possa effettivamente frapporsi al diritto alla carriera del personale di che trattasi, senza che a tanto possa essere opposta ne' la necessita' - inesistente - di sopperire ad esigenze eccezionali dell'amministrazione, ne' la previsione della possibilita', per gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento in discorso, di essere scrutinabili per non oltre il 50% dell'aliquota dei posti disponibili a norma dell'art. 31-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 335/82, come modificato dal decreto legislativo n. 197/95, o, se in possesso del titolo di studio prescritto, di partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, atteso che, in realta', questi non potranno accedere alla selezione per l'accesso alla qualifica superiore (di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza), alla stregua, in via di fatto, della riserva prevista, per un periodo di quattro anni ed in relazione ad un contingente di 1000 posti all'anno, per l'ammissione alla selezione, in favore degli ispettori capo del ruolo ordinario dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo n. 197/95. 9.4. - Aggiungasi che detta previsione, collocando i ripetuti ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in posizione "funzionalmente subordinata" a quella degli ispettori capo del ruolo ordinario, ancorche' "a parita' di obblighi e di funzioni" (art. 15, comma 5), presenta un ulteriore profilo di incostituzionalita', non potendo ritenersi ammissibile che, a parita' di funzioni e di obblighi, corrisponda una subordinazione funzionale, peraltro in un assetto compiutamente gerarchizzato, quale, in genere, quello delle Forze di polizia, anche non militarizzate. 10. - Deve, quindi, ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa in esame, art. 15 del decreto legislativo n. 197/1995, per contrasto: con l'art. 97 Cost., derivando, dalle cennate previsioni della norma, una ingiustificata e non razionale preclusione (o, quanto meno, un rilevante ostacolo) al diritto alla progressione della carriera, in uniformita' con quanto, in relazione a tale diritto, previsto per personale aventi gli stessi obblighi e funzioni, nonche' una non sufficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e distribuzione di responsabilita' e competenze; con l'art. 3 Cost., sotto il profilo che se lo stesso, come da replica della difesa erariale, non comporta un indiscriminato livellamento di situazioni, (in tesi anche) a ritenersi obiettivamente disomogenee, ma solo di dare unicuique suum, e' proprio con tale ultimo corollario che la previsione normativa, quale posta, viene a collidere, laddove non ha dato ai sovrintendenti quanto in loro diritto pretendere di ottenere: ossia, la possibilita' di percorrere, ordinatamente ed al pari del restante personale, la carriera; con l'art. 76 Cost. per travalicamento della delega legislativa, che, come riferito sub pregresso punto 7.2, ha previsto la possibilita' di istituire un apposito ruolo "anche ad esaurimento" solo in riferimento al personale con qualifica di assistente capo o equiparata in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nel mentre il restante personale (di tutte le forze di polizia) aveva ad essere inquadrato in ruoli ordinari, tale, peraltro, essendo la funzione precipua assegnata al legislatore delegato e la volonta' espressa di quello delegante: di provvedere, nell'ambito di una disciplina omogenea, al riordino delle carriere, e non al congelamento di qualche pregressa posizione, con preclusione ad un suo ordinato dispiegarsi. 10.1. - Ne' appare potersi ritenere insussistente il ripetuto vulnus, per il fatto che l'ultimo comma dell'art. 15 prevede che gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguano la nomina alla qualifica superiore di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio, non comportando, l'attribuzione di tale "beneficio", ne' il venire meno della irragionevolezza del congelamento, fino a tale data, della posizione del personale in questione, che ben puo' aspirare a progredire nel corso del rapporto di impiego, ne' il cennato travalicamento della delega ricevuta. 10.2. - Quanto ai (restanti) principi costituzionali, che i ricorrenti, ritengono pure vulnerati (artt. 4, 35 e 36 Cost.), osserva il Collegio come le relative questioni o siano gia' ricomprese fra quelle fatte oggetto della piu' generale remissione operata alla Corte costituzionale dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, di cui innanzi, o comunque non meritino un (ulteriore) scrutinio di costituzionalita', alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, quale, in subiecta materia, nel tempo intervenuta, a seguito della sentenza n. 277 del 1991, ovvero alla stregua dei principi ricavabili dalle pronuncie n. 986 del 25 novembre 1991, n. 455 del 23 dicembre 1993, n. 241 del 9 luglio 1996, n. 65 del 21 marzo 1997 e n. 465 del 30 dicembre 1997, in particolare riferimento a quello di non automatica, piena ed immediata equiparazione, giuridica e/o economica, fra qualifiche diverse delle varie Forze di polizia, solo, invece, "tendenziale" in relazione al tipo di funzioni esercitate, atteso, peraltro, che l'aspetto unificante, posto dal combinato disposto dell'art. 43, comma 16, e dell'art. 16, commi 1 e 2, legge n. 121/81, della estensione del trattamento economico, "previsto con effetto generale per tutto le Forze di polizia subisce (oltre le differenziazioni dipendenti nello stesso sistema dallo svolgimento di funzioni collegate a specifiche indennita') i riflessi sostanziali derivanti dalle diverse forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi, anche se l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi nel corso del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio di trattamenti che presuppone l'eliminazione di differenze o carenze di meccanismi di progressione in taluni ordinamenti" (sentenza n. 65/97). 11. - Cio' significa, in concreto, per quanto in relazione ai ricorsi in esame, che il tribunale, alla luce dei principi gia' posti con le cennate sentenze del giudice delle leggi, e di quanto andra', da questi, a sancirsi con la pronuncia sulle questioni sollevate con l'ordinanza di remissione del t.a.r. del Lazio e con la presente, sara' in grado di decidere, nell'ambito della giurisdizione spettantegli, la controversia qui all'esame, anche in riferimento alla differenza di posizione, rispetto ai restanti ricorrenti, dei sig.ri Schillaci ed Avvenimenti, che, ai fini della questione di costituzionalita' sollevata, non rileva immediatamente, pur restando anche la posizione di questi ultimi e la definizione del gravame dagli stessi proposto, subordinata alla richiesta (unitaria, in presenza di identici presupposti) pronuncia della Corte costituzionale. 12. - In conclusione, il Collegio ritiene di dover investire della questione sopra individuata la Corte costituzionale, disponendo, in conseguenza, la sospensione del presente giudizio in attesa della soluzione, da parte del giudice delle leggi, della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, rilevante ai fini della decisione della controversia, unica per tutti i ricorsi medesimi, e, nei sensi e per la parte di cui innanzi, non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 76 della Costituzione, sospende il giudizio; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura dalla segreteria della sezione, che, altresi', notifichera' la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunichera' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Cosi' deciso in Palermo, in Camera di consiglio, addi' 21 gennaio 1998. Il presidente: Giallombardo Il referendario, estensore: Monaciliuni 98C0856