N. 546 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1998

                                N. 546
  Ordinanza emessa il 21 gennaio  1998  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Sicilia  sui  ricorsi  proposti da Conte Stefano ed
 altri contro il Ministero dell'interno
 Impiego   pubblico   -   Polizia  di  Stato  -  Nuovo  ordinamento  -
    Inquadramento   della   qualifica   di   sovrintendente   capo   e
    sovrintendente  principale  nella  qualifica di ispettore capo del
    ruolo ad esaurimento degli ispettori - Lesione  del  principio  di
    eguaglianza  -  Incidenza  sul  diritto  alla  progressione  della
    carriera  e  sul  principio  della  organizzazione  degli   uffici
    pubblici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialita'
    dell'amministrazione  -  Eccesso  di delega, in relazione a quanto
    disposto dall'art. 3, comma 4, legge n. 216/1992.
 (D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, art. 15).
 (Cost., artt. 3, 76 e 97).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza collegiale sui ricorsi riuniti
 nn. 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726,
 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733,  4734,  4735,  4736,  4737,
 4738,  4739,  4740,  4741,  4742,  4744,  4745,  4747,  4748,  4749 e
 4750/1995,  proposti  rispettivamente  da  Conte  Stefano,  Di   Cara
 Francesco,  Di  Maggio Leonardo, Di Pietro Vincenzo, Grella Pasquale,
 Chiolo  Stefano,  Angileri   Agostino,   Menafra   Antonio,   Mannino
 Salvatore,  Bentivegna  Giuseppe, Fioretti Salvatore, Sirni Giuseppe,
 Lentini Domenico, Di Salvo  Giacomo,  Marchese  Antonio,  Quattrocchi
 Carmelo,  Tanania  Quirino Antonio, Gottuso Filippo, Cardinale Mario,
 Cerrone  Francesco,  Badalucco  Isidoro,  Lo  Monte  Filippo,  Tolone
 Giuseppe, Schillaci Federico, Vasta Francesco, Barone Antonino, Ciola
 Francesco,  Piazza  Andrea,  Miele  Carmine,  Mazzei  Vito,  La  Rosa
 Giuseppe, Avvenimenti Giovanni e Gueli Salvatore, tutti rappresentati
 e difesi, per mandato in calce agli atti introduttivi dei  rispettivi
 giudizi,  dall'avv.  Maria  Pia  D'Anna,  presso  il  cui  studio, in
 Palermo,  via  G.  Turrisi  Colonna   n.   68,   sono   elettivamente
 domiciliati;
   Contro   il   Ministro   dell'interno,   in  persona  del  Ministro
 pro-tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura dello
 Stato - Ufficio distrettuale di Palermo, con  domicilio  in  Palermo,
 via A.  De Gasperi n. 81.
   Per  l'annullamento  del decreto del Capo della polizia di Stato n.
 333-D/R1 del 1 settembre 1995, notificato ai  singoli  ricorrenti  in
 date  ricomprese  fra  il  3  ed il 22 settembre 1995, con il quale i
 medesimi sono stati inquadrati, ai sensi dell'art. 15, comma  3,  del
 decreto  legislativo  n.  197  del 12 maggio 1995, nella qualifica di
 ispettore capo del nuovo ruolo ad esaurimento degli  ispettori  della
 polizia   di  Stato,  a  decorrere  dal  1  settembre  1995,  con  la
 conservazione del trattamento economico, tutti  secondo  l'ordine  di
 ruolo  dei  sovrintendenti  capo,  ad eccezione dei sigg.ri Schillaci
 Federico (ricorso n. 4739/95) ed  Avvenimenti  Giovanni  (ricorso  n.
 4749/95),  inquadrati,  sempre  a  decorrere  dal  1  settembre 1995,
 secondo l'ordine di ruolo dei sovrintendenti principali e seguendo  i
 provenienti dalla qualifica di sovrintendente capo.
   Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
   Visto   l'atto   di   costituzione   in   giudizio  dell'Avvocatura
 distrettuale  dello  Stato  di  Palermo  per   l'intimato   Ministero
 dell'interno;
   Vista la memoria prodotta dalla cennata amministrazione resistente;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Relatore il referendario dott. Arcangelo Monaciliuni;
   Uditi,  alla pubblica udienza del 21 gennaio 1998, l'avv. Maria Pia
 D'Anna per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Rosangela Maira  per
 l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  i  ricorsi  in epigrafe specificati, notificati il 13 novembre
 1995 e depositati il successivo primo dicembre  1995,  i  ricorrenti,
 provenienti  dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,
 all'interno del quale hanno espletato la carriera,  pervenendo  -  in
 applicazione  della  equiparazione fra le qualifiche ed i gradi degli
 appartenenti alla  polizia  di  Stato  a  quelle  del  personale  dei
 Carabinieri  e  della Guardia di finanza, di cui alle tabelle emanate
 con la legge di riforma del 1  aprile  1981,  n.  121  -  tutti  alla
 qualifica  di  sovrintendente  capo  (ad  eccezione dello Schillaci e
 dell'Avvenimenti, pervenuti a quella di  sovrintendente  principale),
 hanno  impugnato  il  decreto  del  Capo  della  polizia  di Stato n.
 333-D/R1 del 1 settembre 1995, con il quale  i  medesimi  sono  stati
 inquadrati,  in  applicazione  dell'art.    15,  comma 3, del decreto
 legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, nella qualifica  di  ispettore
 capo  del nuovo ruolo ad esaurimento degli ispettori della polizia di
 Stato, a decorrere dal 1 settembre 1995,  con  la  conservazione  del
 trattamento  economico, secondo l'ordine del ruolo dei sovrintendenti
 (capo e principale), di provenienza.
   Con l'unico motivo di gravame dedotto, identico in tutti i ricorsi,
 viene denunciata la illegittimita' costituzionale  del  cennato  art.
 15  del decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, specificamente
 nella parte in cui lo  stesso  "-  non  prevede  l'inquadramento  dei
 sovrintendenti  capo  e  sovrintendenti principali nella qualifica di
 ispettore superiore sostituto ufficiale di  pubblica  sicurezza,  non
 attuando  l'equiparazione  fra  il personale della polizia di Stato e
 quello delle altre forze di polizia; -  prevede  l'inquadramento  dei
 sovrintendenti  capo  e  sovrintendenti  principali  in  un  ruolo ad
 esaurimento, senza preventiva richiesta degli interessati; -  prevede
 la  subordinazione  funzionale  degli  ispettori  capo ad esaurimento
 rispetto a quelli appartenenti al ruolo ordinario".
   E' avviso dei ricorrenti che la previsione del legislatore delegato
 violi gli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della  Costituzione,  e,  pertanto,
 vada  dichiarata illegittima dal giudice delle leggi, cui, quindi, e'
 richiesto a questo  tribunale  di  sottoporre  la  questione,  previa
 dichiarazione  di  rilevanza della medesima ai fini del giudizio (dei
 giudizi) e di sua non manifesta infondatezza.
   Il vulnus arrecato alle  cennate  disposizioni  della  Costituzione
 deriverebbe, nella prospettazione dei ricorrenti, dalla disparita' di
 trattamento che l'art. 15 del decreto legislativo in esame opererebbe
 a  discapito  dei  sovrintendenti  (sia  capo  che  principali) della
 polizia di Stato, inquadrati in un neocostituito ruolo ad esaurimento
 di ispettori capo, sia in riferimento ai  sottufficiali  appartenenti
 alle  altre  forze di polizia, invece correttamente inquadrati, con i
 restanti decreti legislativi emanati per il riordino delle rispettive
 carriere, nelle qualifiche (superiori) a ciascuno spettanti,  sia  in
 riferimento  agli  appartenenti  allo  stesso  corpo della polizia di
 Stato,  laddove  la  previsione  di  in  inquadramento  forzoso   dei
 sovrintendenti  in  un  ruolo  ad esaurimento di "ispettori capo" non
 sarebbe affatto giustificata, avuto  presente  che  anche  nel  ruolo
 ordinario  e' stata, dallo stesso provvedimento legislativo, prevista
 la  qualifica  di  "ispettore  capo".  Tanto   meno,   poi,   sarebbe
 giustificata  la  previsione,  invece  operata, di una subordinazione
 funzionale dei sottufficiali inquadrati nel ruolo  ad  esaurimento  a
 quelli inseriti nel ruolo ordinario.
   Il  tutto si risolverebbe in una inammissibile disuguaglianza ed in
 una  compromissione  della  carriera  e  del  relativo  diritto  alla
 carriera   dei   sottufficiali  inseriti,  d'imperio,  nel  ruolo  ad
 esaurimento,  che,  di  fatto,  la  stessa  si  vedrebbero  preclusa,
 laddove,  invece,  immediatamente  avrebbero dovuto essere inquadrati
 nella qualifica (apicale del ruolo  di  sottufficiali)  di  ispettore
 superiore sostituto ufficile di pubblica sicurezza.
   L'Avvocatura   dello  Stato,  costituitasi  in  giudizio  a  difesa
 dell'amministrazione    intimata,    dopo    aver     eccepito     la
 inammissibilita'  dei  ricorsi,  in  quanto  non  notificati ad alcun
 controinteressato, ha replicato, con identiche memorie depositate fra
 il 9 ed il 10 gennaio 1998, agli assunti dei  ricorrenti,  sostenendo
 che   l'inquadramento   impugnato   deriverebbe   da   una   puntuale
 applicazione del dettato normativo, che, a  sua  volta,  resisterebbe
 alla  (peraltro generica ed indeterminata) denuncia di illegittimita'
 costituzionale, posto, soprattutto, che il  principio  costituzionale
 di  cui  all'art. 3 Cost. non comporta un indiscriminato livellamento
 di situazioni obiettivamente disomogenee, quali, nella prospettazione
 della difesa erariale, continuerebbero a rimanere (alcune di)  quelle
 in esame, ma solo di dare unicuique suum.
   Alla  pubblica  udienza  del  21 gennaio 1998, i ricorsi sono stati
 assunti in decisione, presenti i difensori  delle  parti  costituite,
 che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
                             D i r i t t o
   1.  -  Nel  rispetto  del  principio  dell'economia processuale, va
 preliminarmente disposta,  ai  fini  della  emanazione  di  un  unica
 pronuncia giurisdizionale, la riunione di tutti i ricorsi indicati in
 epigrafe,  avuto  riguardo  sia al profilo soggettivo, risultando, da
 tutti, impugnato lo stesso decreto del Capo  della  polizia,  sicche'
 unica  e'  l'amministrazione intimata, sia, e soprattutto, al profilo
 oggettivo, alla  cui  stregua  esiste  connessione  oggettiva  fra  i
 ricorsi,  stante  la  identita'  del  petitum  e  la  deduzione di un
 identico motivo di ricorso.
    2. - Come  precisato  nell'esposizione  in  fatto,  i  ricorrenti,
 sottufficiali  del  corpo della polizia di Stato, gia' sovrintendenti
 capo (ad eccezione di due fra loro, invece sovrintendenti principali)
 ritengono, tutti, illegittimo il loro inquadramento ad ispettori capo
 del  ruolo  ad  esaurimento,  istituito  dall'art.  15  del   decreto
 legislativo  12  maggio  1995,  n.  197, rivendicando, invece, quello
 superiore e ricompreso nel ruolo ordinario,  di  ispettore  superiore
 sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
   Consapevoli  della  circostanza  che  il  Capo  della polizia detti
 inquadramenti ha  disposto  in  pedissequa  osservanza  del  disposto
 normativo  richiamato, rivolgono le loro censure direttamente avverso
 la previsione legislativa, della quale denunciano  la  illegittimita'
 costituzionale  per  violazione  degli  artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della
 Costituzione, chiedendo al tribunale adito una pronuncia di rilevanza
 e non manifesta infondatezza  della  questione,  con  la  conseguente
 sospensione   del   giudizio  e  remissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale.
   3.   -   Tanto   premesso,  procedendo  secondo  il  dovuto  ordine
 procedurale,  ritiene  il  Collegio  non   fondata   l'eccezione   di
 inammissibilita' dei ricorsi, formulata dalla difesa erariale per non
 essere    i    medesimi    stati   notificati   ad   alcun   soggetto
 controinteressato, ossia "ad uno dei  tanti  dipendenti  delle  altre
 forze  di  polizia e/o della stessa polizia di Stato che, per effetto
 dei  nuovi  inquadramenti  disposti  in  conseguenza  del   riordino,
 avrebbero asseritamente ottenuto una serie di benefici e vantaggi che
 i    ricorrenti   ritengono   ingiusti   ed   immotivati,   oltreche'
 discriminatori".
   3.1. - Ed invero, i ricorsi all'esame non  sono  proposti  "contro"
 qualcuno, dipendente di altre forze di polizia o della stessa polizia
 di   Stato,   ma   sostanzialmente   avverso   la  mancata,  ordinata
 riqualificazione di una categoria  di  dipendenti  della  polizia  di
 Stato   nel  quadro  della  riorganizzazione  operata  con  la  norma
 censurata,  specificamente  nell'ambito  della  figura  professionale
 degli ispettori.
   Cio'  comporta  l'inesistenza  di  un  "controinteresse"  in  senso
 tecnico da parte di altri dipendenti della stessa amministrazione,  o
 delle  restanti  forze  di  polizia,  che  non sarebbero pregiudicati
 dall'eventuale  accoglimento  dei   ricorsi,   non   ricevendo,   dal
 provvedimento  impugnato,  alcun  vantaggio  diretto  ed immediato: a
 nulla rilevando, ai fini a venire  qui  in  necessaria  evidenza,  un
 eventuale (ed ipotetico) interesse in via riflessa alla conservazione
 dello stesso.
   4.  - Procedendo, quindi, nell'ulteriore esame, ritiene il Collegio
 che la questione di legittimita' costituzionale della norma in  esame
 sia rilevante ai fini della pronuncia ad emanarsi.
   Ed   invero,   la   domanda   dei   ricorrenti,  tesa  ad  ottenere
 l'inquadramento nella superiore qualifica del ruolo  ordinario  degli
 Ispettori  del  Corpo  della  polizia  di  Stato,  non  puo'  trovare
 accoglimento,   se   non,   nel   caso,   previa   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale dell'art.   15 del decreto legislativo
 n. 197/1995,  in  toto  o  in  parte,  essendo  precluso  al  sistema
 giurisdizionale  di  disapplicare  i  provvedimenti,  quale quello in
 esame, aventi forza e rango legislativi.
   5. - La medesima questione e', poi, non  manifestamente  infondata,
 nei  sensi  appresso  precisati,  ovvero sia in parziale accoglimento
 dello specifico mezzo di impugnazione formulato dai  ricorrenti,  che
 in  esplicazione  dei  poteri  propri  del  giudice adito di rilevare
 d'ufficio  la  necessita'  di  proporre  questioni  di   legittimita'
 costituzionale  di norme di legge, previa valutazione ed esternazione
 della loro rilevanza ai fini del giudizio e della loro non  manifesta
 infondatezza.
   6.  -  Premette  il  Collegio  di  non  ignorare  che  il tribunale
 amministrativo regionale del Lazio, sez. I, con due recenti ordinanze
 (23 settembre 1996, n. 1577 e 7 novembre 1996, n. 2138) ha  sollevato
 questione  di costituzionalita', fra le altre, della stessa norma qui
 in esame:   ripetuto art. 15 del  decreto  legislativo  n.  197/1995.
 Tuttavia, nella fattispecie in evidenza nei presenti giudizi viene in
 rilievo  un  ulteriore,  specifico,  profilo,  non  sottoposto, dalle
 cennate ordinanze di remissione, ad un distinto scrutinio della Corte
 costituzionale, sicche'  appare  opportuno  porre  la  questione,  ad
 evitare  che  la  stessa  permanga,  come  in tesi possibile, anche a
 seguito della pronuncia del giudice delle leggi, riferita ai  quesiti
 prospettati  dal  tribunale  amministrativo regionale del Lazio, che,
 per quanto in relazione all'art. 15 cennato (ed ai  precedenti  artt.
 13  e  14),  incentra  il  dubbio di costituzionalita' del suo (loro)
 contenuto "per la parte di essi in cui  si  determinano  posizioni  e
 scavalcamenti  senza  alcun ordine logico e senza nessun criterio che
 possa essere riportato  alla  buona  amministrazione,  frammischiando
 ruoli diversi e soggetti in possesso di requisiti non omogenei".
   Orbene, nel mentre l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita'
 delle  norme  legislative  suindicate  non  potrebbe  che  comportare
 l'obbligo dell'amministrazione di  riprocedere  secondo  "criteri  ed
 ordine logico", come gia' avvenuto (sarebbe dovuto avvenire a seguito
 della  precedente  sentenza,  in subiecta materia, della stessa Corte
 costituzionale  n.  277  del  12  giugno  1991  e   del   conseguente
 pronunciato  del  Consiglio di Stato, di cui alla sentenza n. 986 del
 26  novembre  1991),  la  contraria  ipotesi  che  avesse  a   vedere
 confermata  dal  giudice  delle  leggi la legittimita' costituzionale
 dell'operato del legislatore  delegato  di  che  trattasi  lascerebbe
 irrisolta   la   questione,  qui  rilevante,  che,  pur  collocandosi
 all'interno della complessa problematica  in  esame,  presenta  anche
 caratteri autonomi.
   6.1.  -  Come sopra ricordato, infatti, vengono qui in evidenza due
 profili: il primo relativo alla dedotta disparita' di trattamento fra
 i ricorrenti, appartenenti al Corpo della polizia di Stato  e  quelli
 appartenenti  alle  restanti  forze  di  polizia,  ed  il  secondo in
 riferimento  ad  una  disparita'  di  trattamento  -  legislativa   -
 all'interno   dello   stesso   Corpo  della  polizia  di  Stato,  con
 l'istituzione di un ruolo  ad  esaurimento,  ritenuto,  fra  l'altro,
 preclusivo al diritto, costituzionalmente assicurato, alla carriera.
   6.2.  -  Orbene,  e'  in  specifico riferimento alla istituzione di
 detto  ruolo  ad  esaurimento  che  si  appunta   la   questione   di
 costituzionalita'  maggiormente  rilevante  nella  fattispecie che ne
 occupa e  che  il  Collegio  ritiene  non  manifestamente  infondata,
 indipendentemente  da  quale  che  abbia,  poi,  ad  essere  il retto
 inquadramento, nel ruolo ordinario (laddove il  giudice  delle  leggi
 avesse  a sciogliere in senso positivo il dubbio di costituzionalita'
 della previsione legislativa),  dei  cessati  sovrintendenti  capo  e
 principali del Corpo della polizia di Stato, in relazione al quale il
 tribunale potra' pronunciarsi, all'esito, ovviamente, della decisione
 della  Corte  costituzionale  sia  sul  giudizio di costituzionalita'
 promosso dal tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  che  di
 quello qui sollevato.
   7.  -  Per  quanto,  quindi,  alla  valutazione  di  non  manifesta
 infondatezza della questione,  non  puo'  esimersi  il  Collegio  dal
 procedere  ad  un  sia  pur  sommario  riepilogo  della  complessa  e
 complessiva  materia  in  evidenza,   alla   luce   della   normativa
 intervenuta,  nonche' delle pronuncie, su di essa, della stessa Corte
 costituzionale, per poi far luogo alle necessarie considerazioni atte
 a motivare la conclusione cui si e' pervenuti.
   7.1. - Come e' noto, con legge 1 aprile 1981, n. 121, e' stato  sia
 dettato   il   nuovo  ordinamento  della  polizia  di  Stato  (previo
 scioglimento del Corpo delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e  di
 quello   della  polizia  femminile),  sia  fissato  il  principio  di
 equiparazione  del  trattamento  economico  fra  le  varie  forze  di
 polizia, attraverso l'estensione, in via  di  principio  ed  in  modo
 permanente  e  generale,  di  quello  previsto per il personale della
 polizia di  Stato  a  dette  restanti  forze  di  polizia:  Arma  dei
 carabinieri,  Corpo  della  guardia di finanza, Corpo degli agenti di
 custodia e Corpo forestale dello Stato (combinato disposto  art.  43,
 comma 16, ed art. 16, commi 1 e 2, richiamata legge n. 121/81).
   Nello  stesso  tempo, e' stata stabilita (art. 43, comma 17, stessa
 legge n.  121/81)  una  equiparazione  tra  gradi  e  qualifiche  del
 precedente ordinamento della polizia e rispettivamente qualifiche del
 nuovo  ordinamento della polizia di Stato e gradi del personale delle
 altre forze di polizia, da aversi in forza e nei sensi  di  cui  alla
 tabella  allegata  alla  stessa  legge  n.  121, poi sostituita dalla
 tabella C) allegata alla legge 12 agosto 1982, n. 569.
   E',  quindi,  intervenuta   la   (prima)   sentenza   della   Corte
 costituzionale,   n.   277   del   3-12  giugno  1991,  a  dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale del richiamato  art.  43,  comma  17,
 della  legge  n. 121/81, della pure richiamata tabella C), allegata a
 detta legge, come sostituita dall'art.  9 della legge 12 agosto 1982,
 n. 569, nonche' della nota in calce alla tabella, "nella parte in cui
 non  includono  le  qualifiche  degli  ispettori  di  polizia,  cosi'
 omettendo  la  individuazione  della  corrispondenza  con le funzioni
 connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri".
   Sulla scorta della cennata pronuncia del giudice delle leggi, ed in
 esecuzione dei precetti - espliciti ed impliciti - in essa contenuti,
 e' stato emanato il decreto-legge n. 5 del  1992  (di  autorizzazione
 alla   spesa  per  la  perequazione  del  trattamento  economico  dei
 sottufficiali dei Carabinieri) convertito in legge 6 marzo  1992,  n.
 216,  con  la  quale il Governo e' stato, quindi, delegato ad emanare
 sia  un decreto legislativo per definire  in  materia  omogenea,  nel
 rispetto  dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, i
 contenuti del rapporto di impiego del personale delle varie Forze  di
 polizia,  ad  eccezione dei dirigenti, (art. 2), sia, per ciascuna di
 esse, ferma l'esclusione dei dirigenti, distinti decreti  legislativi
 "per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti
 economici,  allo  scopo  di conseguire una disciplina omogenea, ...."
 (art. 3, comma 1), all'uopo procedendo "attraverso  la  revisione  di
 ruoli,   gradi  e  qualifiche  e,  ove  occorra,  anche  mediante  la
 soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione  di
 nuovi  ruoli,  qualifiche  o  gradi con determinazione delle relative
 dotazioni organiche ....", con facolta' di  prevedere  che  l'accesso
 alle  nuove  qualifiche o gradi avvenga attraverso concorso pubblico,
 per esami, al quale ammettere candidati  in  possesso  di  titolo  di
 studio  di  scuola  media di secondo grado, con possibile riserva del
 30% dei posti  disponibili  al  personale  interno,  appartenente  al
 ruolo,  grado  o qualifica immediatamente sottostante, in possesso di
 determinate anzianita' di servizio, anche  se  privo  del  titolo  di
 studio (art. 3, comma 3).
   7.2.  -  Solo,  poi,  in  riferimento al personale con qualifica di
 assistente capo o equiparata in possesso della qualifica di ufficiale
 di polizia  giudiziaria  -  qualifica,  quella  di  assistente  capo,
 distinta,  ex  cennata  tabella C), da quella dei sovrintendenti ed a
 questa collocata in sottordine -, il cennato art. 3, legge n. 216/92,
 al  suo  comma  4, prevede, ai fini ivi precisati, la possibilita' di
 istituire un apposito ruolo "anche ad esaurimento".
   8. - In attuazione al ripetuto art. 3, legge  n.  216/92  (ed  alla
 successiva legge 29 aprile 1995, n. 130), sono, quindi, stati emanati
 una  serie di decreti legislativi (nn. 196, 197, 198, 199, 200 e 201,
 tutti datati 12 maggio 1995) in relazione a ciascuna delle  forze  di
 polizia interessate, e di cui sopra.
   9.  -  Orbene,  per  quanto qui riguarda, il decreto legislativo n.
 197 (recante l'attuazione della delega di cui all'art. 3,  n.  216/92
 in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non direttivo
 della  polizia  di  Stato),  ha  previsto,  nelle  sue   disposizioni
 transitorie e finali, come gia' rilevato dal tribunale amministrativo
 regionale  del  Lazio  nella suindicata ordinanza n. 1577/96, e sopra
 ricordato, "un sommovimento integrale  dei  ruoli  della  polizia  di
 Stato,  frammischiando  nel  nuovo  ruolo degli ispettori le funzioni
 degli stessi con  quelle  gia'  attribuite  ai  sovrintendenti  ....,
 determinando  posizioni  e  scavalcamenti senza alcun ordine logico e
 senza  alcun  criterio  che  possa  essere   riportato   alla   buona
 amministrazione",  onde  la  questione,  dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio  sollevata,  di  legittimita'  costituzionale  di
 detto impianto normativo (artt. 3, 4, 13, 14 e 15 decreto legislativo
 n.  197/1995)  per contrasto con gli artt. 97 e 76 Cost. alla stregua
 della  individuata  compressione  del  ruolo  di  intelligence,  gia'
 proprio  degli ispettori, per quanto in riferimento agli artt. 3 e 4,
 qui  non  specificamente  in  evidenza,   ed   alla   stregua   degli
 inquadramenti e promozioni (artt. 13, 14 e 15) "che nulla hanno a che
 vedere  con  l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale",
 n. 277 del 1991, in applicazione della quale, ovvero per  determinare
 un  nuovo assetto della materia in linea con la stessa, era stata dal
 legislatore del 1992 attribuita la delega al  Governo,  che,  quindi,
 dalla medesima ha travalicato.
   9.1.  -  Cio'  posto, in esito a detti generali profili di sospetto
 vulnus  al  richiamato  dettato  costituzionale,   superfluo   appare
 indugiare,  essendo  stata  la  questione limpidamente prospettata da
 ripetuto tribunale amministrativo regionale del Lazio.
   9.1.1. - Rileva, invece, approfondire l'aspetto  della  istituzione
 del  ruolo  ad  esaurimento,  qui  piu'  direttamente in rilievo, per
 essere, peraltro, quello piu' specificamente trattato dai ricorrenti,
 ancorche' i medesimi abbiano anche esaminato, e censurato, il profilo
 della difformita' di trattamento subito rispetto ai pari grado  delle
 altre  Forze  di  polizia,  portando  l'esempio di "un brigadiere dei
 carabinieri, tale alla data  della  riforma  di  cui  alla  legge  n.
 121/81,  che oggi riveste il grado di maresciallo aiutante, qualifica
 corrispodente a quella di ispettore superiore sostituto ufficiale  di
 pubblica   sicurezza",   ossia   quella   rivendicata  dagli  odierni
 ricorrenti, sovrintendenti della polizia  di  Stato,  qualifica  gia'
 equiparata   (sia   quella   sovrintendente   capo   che   quella  di
 sovrintendente principale) a quella di  maresciallo  maggiore  carica
 speciale  dei Carabinieri, che, invece, si vedono "retrocessi" in una
 qualifica (di ispettori capo del ruolo ad esaurimento) equivalente  a
 quella  (inferiore)  di  maresciallo capo (sempre del ruolo dell'Arma
 dei carabinieri).
   9.2.  -  Ma,  come  osservato,  piu'  pregnante  aspetto  assume la
 istituzione del ruolo ad esaurimento, nel quale l'art. 15,  comma  3,
 del  decreto  legislativo  n.  197 in discorso, viene ad inquadrare i
 sovrintendenti, d'imperio, senza possibilita' di opzione per il ruolo
 ordinario, ovvero senza la previsione di un inquadramento a  domanda,
 come,  peraltro, previsto, proprio in riferimento ai sottufficiali di
 P.S., con il pregresso d.P.R. 24 aprile 1982,  n.  336,  avuta  anche
 presente  la  circostanza  che  la normativa transitoria e finale dei
 restanti decreti delegati, relativi alle altre Forze di  polizia,  su
 indicati, non prevede alcuna istituzione di ruoli ad esaurimento, per
 tutti   ipotizzandosi   inquadramenti   e   svolgimenti  di  carriera
 nell'ambito dei ruoli ordinari.
   9.3. - Cio' posto, e' avviso del Collegio che  detto  inquadramento
 forzoso  possa  effettivamente frapporsi al diritto alla carriera del
 personale di che trattasi, senza che a tanto possa essere opposta ne'
 la necessita' - inesistente - di sopperire  ad  esigenze  eccezionali
 dell'amministrazione,  ne'  la previsione della possibilita', per gli
 ispettori capo del  ruolo  ad  esaurimento  in  discorso,  di  essere
 scrutinabili per non oltre il 50% dell'aliquota dei posti disponibili
 a  norma  dell'art.  31-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 335/82,
 come modificato dal decreto legislativo n. 197/95, o, se in  possesso
 del  titolo  di  studio prescritto, di partecipare ai concorsi di cui
 alla lettera b) del predetto articolo, atteso che, in realta', questi
 non potranno accedere alla selezione  per  l'accesso  alla  qualifica
 superiore  (di  ispettore  superiore-sostituto  ufficiale di pubblica
 sicurezza), alla stregua, in via di fatto,  della  riserva  prevista,
 per  un  periodo di quattro anni ed in relazione ad un contingente di
 1000 posti all'anno, per l'ammissione alla selezione, in favore degli
 ispettori capo del ruolo ordinario dall'art. 14 dello stesso  decreto
 legislativo n.  197/95.
   9.4.  -  Aggiungasi  che  detta  previsione,  collocando i ripetuti
 ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in posizione "funzionalmente
 subordinata" a quella  degli  ispettori  capo  del  ruolo  ordinario,
 ancorche'  "a  parita' di obblighi e di funzioni" (art. 15, comma 5),
 presenta un ulteriore profilo  di  incostituzionalita',  non  potendo
 ritenersi  ammissibile  che,  a  parita'  di  funzioni e di obblighi,
 corrisponda una subordinazione funzionale,  peraltro  in  un  assetto
 compiutamente  gerarchizzato, quale, in genere, quello delle Forze di
 polizia, anche non militarizzate.
   10. - Deve,  quindi,  ritenersi  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale della normativa in esame,
 art. 15 del decreto  legislativo  n.  197/1995,  per  contrasto:  con
 l'art. 97 Cost., derivando, dalle cennate previsioni della norma, una
 ingiustificata  e  non  razionale  preclusione  (o,  quanto  meno, un
 rilevante ostacolo) al diritto alla progressione della  carriera,  in
 uniformita'  con  quanto,  in  relazione a tale diritto, previsto per
 personale aventi gli stessi obblighi  e  funzioni,  nonche'  una  non
 sufficiente ed imparziale organizzazione degli uffici e distribuzione
 di responsabilita' e competenze; con l'art. 3 Cost., sotto il profilo
 che se lo stesso, come da replica della difesa erariale, non comporta
 un  indiscriminato  livellamento  di  situazioni,  (in  tesi anche) a
 ritenersi obiettivamente disomogenee, ma solo di dare unicuique suum,
 e' proprio con tale ultimo corollario che  la  previsione  normativa,
 quale posta, viene a collidere, laddove non ha dato ai sovrintendenti
 quanto in loro diritto pretendere di ottenere: ossia, la possibilita'
 di  percorrere,  ordinatamente  ed al pari del restante personale, la
 carriera; con l'art.  76  Cost.    per  travalicamento  della  delega
 legislativa, che, come riferito sub pregresso punto 7.2,  ha previsto
 la possibilita' di istituire un apposito ruolo "anche ad esaurimento"
 solo  in  riferimento al personale con qualifica di assistente capo o
 equiparata in  possesso  della  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
 giudiziaria,  nel  mentre il restante personale (di tutte le forze di
 polizia)  aveva  ad  essere  inquadrato  in  ruoli  ordinari,   tale,
 peraltro,  essendo  la  funzione  precipua  assegnata  al legislatore
 delegato e la volonta' espressa di quello delegante:  di  provvedere,
 nell'ambito di una disciplina omogenea, al riordino delle carriere, e
 non  al  congelamento di qualche pregressa posizione, con preclusione
 ad un suo ordinato dispiegarsi.
   10.1. - Ne'  appare  potersi  ritenere  insussistente  il  ripetuto
 vulnus,  per il fatto che l'ultimo comma dell'art. 15 prevede che gli
 ispettori capo del ruolo ad esaurimento  conseguano  la  nomina  alla
 qualifica  superiore  di  ispettore  superiore-sostituto ufficiale di
 pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio,
 non comportando, l'attribuzione di tale "beneficio",  ne'  il  venire
 meno della irragionevolezza del congelamento, fino a tale data, della
 posizione  del  personale  in  questione,  che  ben  puo'  aspirare a
 progredire  nel  corso  del  rapporto  di  impiego,  ne'  il  cennato
 travalicamento della delega ricevuta.
   10.2.  -  Quanto  ai  (restanti)  principi  costituzionali,  che  i
 ricorrenti, ritengono pure  vulnerati  (artt.  4,  35  e  36  Cost.),
 osserva   il  Collegio  come  le  relative  questioni  o  siano  gia'
 ricomprese fra quelle fatte oggetto della  piu'  generale  remissione
 operata   alla  Corte  costituzionale  dal  tribunale  amministrativo
 regionale del Lazio, di cui  innanzi,  o  comunque  non  meritino  un
 (ulteriore)   scrutinio  di  costituzionalita',  alla  stregua  della
 giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, quale, in  subiecta
 materia,  nel  tempo intervenuta, a seguito della sentenza n. 277 del
 1991, ovvero alla stregua dei principi ricavabili dalle pronuncie  n.
 986  del  25 novembre 1991, n. 455 del 23 dicembre 1993, n. 241 del 9
 luglio 1996, n. 65 del 21 marzo 1997 e n. 465 del 30  dicembre  1997,
 in  particolare  riferimento  a  quello  di  non automatica, piena ed
 immediata equiparazione,  giuridica  e/o  economica,  fra  qualifiche
 diverse  delle varie Forze di polizia, solo, invece, "tendenziale" in
 relazione al tipo  di  funzioni  esercitate,  atteso,  peraltro,  che
 l'aspetto  unificante,  posto  dal  combinato  disposto dell'art. 43,
 comma 16, e dell'art. 16,  commi  1  e  2,  legge  n.  121/81,  della
 estensione  del trattamento economico, "previsto con effetto generale
 per tutto le Forze di  polizia  subisce  (oltre  le  differenziazioni
 dipendenti   nello  stesso  sistema  dallo  svolgimento  di  funzioni
 collegate a specifiche indennita') i riflessi  sostanziali  derivanti
 dalle  diverse  forme  di  progressione nelle qualifiche e nei gradi,
 anche se l'omogeneizzazione economica era destinata ad affinarsi  nel
 corso  del tempo, nell'obiettivo di perseguire l'effettivo equilibrio
 di trattamenti che presuppone l'eliminazione di differenze o  carenze
 di  meccanismi  di  progressione  in taluni ordinamenti" (sentenza n.
 65/97).
   11. - Cio' significa, in  concreto,  per  quanto  in  relazione  ai
 ricorsi in esame, che il tribunale, alla luce dei principi gia' posti
 con  le cennate sentenze del giudice delle leggi, e di quanto andra',
 da questi, a sancirsi con la pronuncia sulle questioni sollevate  con
 l'ordinanza  di  remissione  del  t.a.r. del Lazio e con la presente,
 sara'  in  grado  di  decidere,   nell'ambito   della   giurisdizione
 spettantegli,  la  controversia  qui  all'esame, anche in riferimento
 alla differenza di posizione, rispetto ai  restanti  ricorrenti,  dei
 sig.ri  Schillaci  ed  Avvenimenti,  che,  ai fini della questione di
 costituzionalita' sollevata, non rileva immediatamente, pur  restando
 anche  la  posizione  di  questi  ultimi e la definizione del gravame
 dagli stessi  proposto,  subordinata  alla  richiesta  (unitaria,  in
 presenza    di    identici   presupposti)   pronuncia   della   Corte
 costituzionale.
   12. - In conclusione, il Collegio ritiene di dover investire  della
 questione  sopra  individuata la Corte costituzionale, disponendo, in
 conseguenza, la sospensione del presente  giudizio  in  attesa  della
 soluzione,   da  parte  del  giudice  delle  leggi,  della  sollevata
 questione di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.   134   della   Costituzione,   1   della   legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953,
 n. 87, ritenuta la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 15  del  decreto  legislativo n. 197 del 12 maggio 1995, rilevante ai
 fini della decisione della controversia, unica per  tutti  i  ricorsi
 medesimi,   e,  nei  sensi  e  per  la  parte  di  cui  innanzi,  non
 manifestamente infondata in relazione agli artt. 3,  97  e  76  della
 Costituzione, sospende il giudizio;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, a
 cura dalla segreteria della sezione, che, altresi',  notifichera'  la
 presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  e  la  comunichera'  ai  Presidenti  della  Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica;
   Cosi' deciso in Palermo, in Camera di consiglio, addi'  21  gennaio
 1998.
                      Il presidente: Giallombardo
                               Il referendario, estensore: Monaciliuni
 98C0856