N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1998

                                N. 550
  Ordinanza emessa il 5 maggio 1998 dal Consiglio di Stato, sezione IV
 giurisdizionale  sul  ricorso  proposto  dal  Ministero delle finanze
 contro la Confedir e Dirstat Finanze
 Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Istituzione di corsi
    per la riqualificazione professionale del personale,  idonei  alla
    copertura  dei  posti  disponibili  nelle  dotazioni  organiche di
    determinati livelli - Requisiti per la partecipazione - Previsione
    di una prova selettiva scritta per l'accesso a tali corsi e di una
    prova teorico-pratica a conclusione degli stessi -  Ingiustificata
    deroga  al  principio  dell'accesso  all'impiego pubblico mediante
    concorso - Lesione del principio di buon andamento della p.a.
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549,  art.  3,  commi  205,  206  e  207,
    modificato  dal  d.-l.  31  dicembre  1996,  n. 669, art. 6, comma
    6-bis, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30).
 (Cost., artt. 3, e 97, commi primo e terzo).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio  del
 5 maggio 1998.
   Visto  l'appello  principale  sub n. 1450/98 proposto dal Ministero
 delle finanze in persona del ministro  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato
 per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro   Confedir   e   Dirstat  Finanze,  rappresentati  e  difesi
 dall'avvocato  prof.  Carlo  Rienzi  presso  il   cui   studio   sono
 elettivamente  domiciliati  in  Roma,  viale  delle  Milizie,  n.  9,
 appellanti incidentali;
   Per  la  riforma  dell'ordinanza   del   tribunale   amministrativo
 regionale del Lazio, sezione II, 3 dicembre 1997, n. 2649;
   Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello;
   Visto  l'atto  di costituzione in giudizio e di appello incidentale
 di Confedir e Dirstat Finanze;
   Relatore alla camera di consiglio del 5 maggio 1998 il  consigliere
 Stefano   Baccarini,   udito   l'avv.   Rienzi   per  gli  appellanti
 incidentali.
   Ritenuto e considerato in fatto in diritto quanto segue;
                               F a t t o
   1. - La Confedir e il sindacato  Dirstat  Finanze  hanno  impugnato
 dinanzi  al  t.a.r. del Lazio con nove motivi di ricorso, chiedendone
 la sospensione dell'efficacia, i bandi concernenti le prove selettive
 per l'ammissione ai corsi di riqualificazione per  la  copertura  dei
 posti  disponibili  nei profili professionali della sesta, settima ed
 ottava  qualifica  funzionale,  adottati  con  tre  distinti  decreti
 dirigenziali  del  23  giugno 1997, in attuazione del procedimento di
 cui all'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28  dicembre  1995,
 n.  549,  come  modificati  dall'art.  6,  comma  6-bis, del d.-1. 31
 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30.
    2. - Il t.a.r. del Lazio, sezione II,  con  ordinanza  3  dicembre
 1997,  n.  2649,  ha accolto la domanda cautelare, limitatamente alle
 procedure selettive per l'accesso alla sesta ed all'ottava  qualifica
 funzionale,  sull'assunto  del  fumus  boni  juris  del  ricorso  con
 particolare riferimento al quinto motivo, con cui  si  lamentava  che
 fossero ammessi ai corsi di riqualificazione per l'accesso alla sesta
 ed   all'ottava   qualifica   funzionale  dipendenti  appartenenti  a
 qualifiche funzionali non immediatamente inferiori a quelle  per  cui
 erano  organizzati  i  corsi, in applicazione della legge n. 312/1980
 non piu' in vigore.
   3. - Avverso tale ordinanza ha proposto appello cautelare a  questo
 Consiglio di Stato il Ministero delle finanze.
   Resistono  all'appello  i  ricorrenti  in  primo grado, proponendo,
 altresi' appello incidentale per la  sospensione  dell'efficacia  del
 bando  relativo  alle  prove  selettive  per l'ammissione ai corsi di
 riqualificazione della settima qualifica funzionale.
   4. - All'odierna camera di  consiglio,  udito  il  difensore  degli
 appellanti incidentali, il ricorso e' passato in decisione.
                             D i r i t t o
   5.  -  L'appello  principale  del  Ministero delle finanze e' stato
 deciso con separata ordinanza cautelare 5 maggio  1998,  n.  646,  di
 rigetto.
   6. - Va ora esaminato l'appello incidentale dei ricorrenti in primo
 grado.
   Tale   appello   ripropone,  nei  confronti  del  provvedimento  di
 indizione del bando concernenti le prove selettive  per  l'ammissione
 ai  corsi  di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili
 nei profili professionali della settima qualifica funzionale, censure
 di illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale  delle
 disposizioni   di   legge  di  cui  il  bando  impugnato  costituisce
 attuazione.
   Le relative questioni  di  legittimita'  costituzionale,  pertanto,
 sono rilevanti al fine della decisione dell'appello cautelare.
   7. - Esse sono, altresi', non manifestamente infondate.
   I commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
 549, modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996,
 n.  669,  convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, istituiscono
 alcuni  procedimenti  interni  -  definiti  di  riqualificazione  del
 personale  -  per  la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni
 organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari.
   Hanno titolo  a  partecipare  a  detti  procedimenti  i  dipendenti
 dell'amministrazione  finanziaria  in  servizio  al  31 dicembre 1994
 appartenenti  a  qualifiche  funzionali  immediatamente  inferiori  a
 quelle  cui  sono  indirizzati i corsi - salvo che per l'accesso alla
 settima  qualifica  funzionale  -   in   possesso,   alla   data   di
 pubblicazione  del  bando  di ammissione, di una anzianita' di almeno
 cinque anni e del  titolo  di  studio  prescritto  per  l'accesso  al
 profilo  professionale  cui  sono indirizzati i corsi, ovvero con una
 anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del  titolo
 di  studio  inferiore  a  quello previsto per la qualifica per cui si
 concorre (comma 206, lett. c)).
   L'accesso ai corsi e'  subordinato  al  superamento  di  una  prova
 selettiva scritta (comma 206, lett. b)).
   A  conclusione  dei  corsi,  che  hanno carattere teorico-pratico e
 vertono sulle materie attinenti ai  profili  professionali  cui  sono
 indirizzati  i  corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova
 di  carattere  teorico-pratico  relativa  al  profilo  al  quale   e'
 indirizzato il corso (comma 207, lett. d) ed e)).
   8.  -  Tale  procedimento,  quindi,  si  risolve  nel  conferimento
 mediante  concorso  interno  di  tutti  i  posti  disponibili   nelle
 dotazioni organiche, nelle qualifiche funzionali in esame.
   Al riguardo, la Corte costituzionale ha avvertito che:
     a)  la  regola  di  cui  all'ultimo  comma,  dell'art.  97  della
 Costituzione va intesa nel senso che anche il passaggio ad una fascia
 funzionale superiore, comportando l'accesso  ad  un  nuovo  posto  di
 lavoro,  corrispondente  a  funzioni  piu'  elevate, e' una figura di
 reclutamento  soggetta  alla  stessa  regola  del  pubblico  concorso
 (sentenze n. 487 del 1991, e n. 313 del 1994);
     b)   i   concorsi   interni  totalmente  riservati  al  personale
 dell'amministrazione    che    li    bandisce     sono,     pertanto,
 costituzionalmente  illegittimi  (sent.    n. 313 del 1994), anche in
 relazione al fatto che,  oltre  a  reintrodurre  surrettiziamente  il
 modello  della  carriera  in  una nuova disciplina che ne presuppone,
 invece,  il  superamento,  si  riverberano  negativamente  anche  sul
 principio di buon andamento (sent. n. 333 del 1993).
   Acquisizioni, queste, occasionate da fattispecie di leggi regionali
 ma  di  ambito  generale e che non v'e' motivo per non estendere alle
 leggi statali.
   Vero e' che determinati procedimenti di concorso interno sono stati
 ritenuti legittimi, ma questo e' avvenuto quando  essi  trovavano  la
 loro ragion d'essere in peculiari esigenze o situazioni.
   Cosi'  nel  caso  di  concorsi interni per l'accesso alla qualifica
 superiore sulla base dello svolgimento di fatto delle  corrispondenti
 funzioni (sent. n. 369 del 1990).
   Nella  presente  fattispecie, invece, per l'accesso ai procedimenti
 di riqualificazione  professionale  non  e'  richiesto  il  pregresso
 esercizio di fatto di mansioni superiori.
   Il  loro scopo e' definito come quello di "incrementare l'attivita'
 di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei
 servizi, la semplificazione e  la  trasparenza  dei  rapporti  con  i
 contribuenti".
   Ma tali finalita' sono genericamente connesse all'affinamento della
 professionalita'  dei  pubblici  dipendenti e non sembrano costituire
 motivo valido per derogare al modello concorsuale, che  richiede  che
 la  selezione avvenga con criteri di pubblicita', tali da prevedere e
 consentire la partecipazione anche agli estranei,  assicurando  cosi'
 il reclutamento dei migliori.
   Qui,  invece, il concorso e' preordinato non alla valorizzazione di
 professionalita' preesistenti di dipendenti pubblici, come  nel  caso
 dell'esercizio  di  fatto  di  mansioni  superiori  - il che potrebbe
 giustificare la deroga in favore  del  concorso  interno  -  ma  alla
 verifica  di una formazione professionale somministrata, con un corso
 teorico-pratico, all'interno del procedimento concorsuale medesimo  a
 tutti  i  candidati  ammessi:  il  che  rende vieppiu' ingiustificato
 l'abbandono della regola del concorso pubblico.
   In ogni caso, il conferimento di tutti i  posti  disponibili  nelle
 qualifiche  funzionali  di  riferimento al concorso interno appare di
 dubbia    conformita'    al    principio    di     buon     andamento
 dell'amministrazione.
   Va  dunque  sollevata  la  questione di legittimita' costituzionale
 delle disposizioni in esame in riferimento all'art. 97, primo e terzo
 comma, Costituzione.
   9.  -  Sotto  altro profilo, appare non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale della normazione in esame in
 riferimento all'art. 3, Costituzione, in relazione  alla  difformita'
 di  regime  giuridico per l'accesso ai profili professionali rispetto
 alle altre amministrazioni dello Stato.
   10. - La pronuncia sull'appello cautelare incidentale va  riservata
 all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti gli articoli 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.  1 e
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206  e  207,  della  legge  28
 dicembre  1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del
 d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito  dalla  legge  28  gennaio
 1997,  n.  30,  in  riferimento  agli  artt.  97  comma  3  e  1, e 3
 Costituzione;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa nonche' al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
     Roma, addi' 5 maggio 1998
                       Il presidente: Catallozzi
                                                L'estensore: Baccarini
 98C0860