N. 550 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1998
N. 550 Ordinanza emessa il 5 maggio 1998 dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro la Confedir e Dirstat Finanze Impiego pubblico - Amministrazione finanziaria - Istituzione di corsi per la riqualificazione professionale del personale, idonei alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di determinati livelli - Requisiti per la partecipazione - Previsione di una prova selettiva scritta per l'accesso a tali corsi e di una prova teorico-pratica a conclusione degli stessi - Ingiustificata deroga al principio dell'accesso all'impiego pubblico mediante concorso - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e 207, modificato dal d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 6, comma 6-bis, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30). (Cost., artt. 3, e 97, commi primo e terzo).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 5 maggio 1998. Visto l'appello principale sub n. 1450/98 proposto dal Ministero delle finanze in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui e' domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Confedir e Dirstat Finanze, rappresentati e difesi dall'avvocato prof. Carlo Rienzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie, n. 9, appellanti incidentali; Per la riforma dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, 3 dicembre 1997, n. 2649; Visti gli atti e i documenti depositati con l'appello; Visto l'atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale di Confedir e Dirstat Finanze; Relatore alla camera di consiglio del 5 maggio 1998 il consigliere Stefano Baccarini, udito l'avv. Rienzi per gli appellanti incidentali. Ritenuto e considerato in fatto in diritto quanto segue; F a t t o 1. - La Confedir e il sindacato Dirstat Finanze hanno impugnato dinanzi al t.a.r. del Lazio con nove motivi di ricorso, chiedendone la sospensione dell'efficacia, i bandi concernenti le prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali della sesta, settima ed ottava qualifica funzionale, adottati con tre distinti decreti dirigenziali del 23 giugno 1997, in attuazione del procedimento di cui all'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-1. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30. 2. - Il t.a.r. del Lazio, sezione II, con ordinanza 3 dicembre 1997, n. 2649, ha accolto la domanda cautelare, limitatamente alle procedure selettive per l'accesso alla sesta ed all'ottava qualifica funzionale, sull'assunto del fumus boni juris del ricorso con particolare riferimento al quinto motivo, con cui si lamentava che fossero ammessi ai corsi di riqualificazione per l'accesso alla sesta ed all'ottava qualifica funzionale dipendenti appartenenti a qualifiche funzionali non immediatamente inferiori a quelle per cui erano organizzati i corsi, in applicazione della legge n. 312/1980 non piu' in vigore. 3. - Avverso tale ordinanza ha proposto appello cautelare a questo Consiglio di Stato il Ministero delle finanze. Resistono all'appello i ricorrenti in primo grado, proponendo, altresi' appello incidentale per la sospensione dell'efficacia del bando relativo alle prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione della settima qualifica funzionale. 4. - All'odierna camera di consiglio, udito il difensore degli appellanti incidentali, il ricorso e' passato in decisione. D i r i t t o 5. - L'appello principale del Ministero delle finanze e' stato deciso con separata ordinanza cautelare 5 maggio 1998, n. 646, di rigetto. 6. - Va ora esaminato l'appello incidentale dei ricorrenti in primo grado. Tale appello ripropone, nei confronti del provvedimento di indizione del bando concernenti le prove selettive per l'ammissione ai corsi di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali della settima qualifica funzionale, censure di illegittimita' derivata dalla illegittimita' costituzionale delle disposizioni di legge di cui il bando impugnato costituisce attuazione. Le relative questioni di legittimita' costituzionale, pertanto, sono rilevanti al fine della decisione dell'appello cautelare. 7. - Esse sono, altresi', non manifestamente infondate. I commi 205, 206 e 207 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, istituiscono alcuni procedimenti interni - definiti di riqualificazione del personale - per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari. Hanno titolo a partecipare a detti procedimenti i dipendenti dell'amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994 appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi - salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale - in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre (comma 206, lett. c)). L'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta (comma 206, lett. b)). A conclusione dei corsi, che hanno carattere teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova di carattere teorico-pratico relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso (comma 207, lett. d) ed e)). 8. - Tale procedimento, quindi, si risolve nel conferimento mediante concorso interno di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche, nelle qualifiche funzionali in esame. Al riguardo, la Corte costituzionale ha avvertito che: a) la regola di cui all'ultimo comma, dell'art. 97 della Costituzione va intesa nel senso che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni piu' elevate, e' una figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso (sentenze n. 487 del 1991, e n. 313 del 1994); b) i concorsi interni totalmente riservati al personale dell'amministrazione che li bandisce sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi (sent. n. 313 del 1994), anche in relazione al fatto che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello della carriera in una nuova disciplina che ne presuppone, invece, il superamento, si riverberano negativamente anche sul principio di buon andamento (sent. n. 333 del 1993). Acquisizioni, queste, occasionate da fattispecie di leggi regionali ma di ambito generale e che non v'e' motivo per non estendere alle leggi statali. Vero e' che determinati procedimenti di concorso interno sono stati ritenuti legittimi, ma questo e' avvenuto quando essi trovavano la loro ragion d'essere in peculiari esigenze o situazioni. Cosi' nel caso di concorsi interni per l'accesso alla qualifica superiore sulla base dello svolgimento di fatto delle corrispondenti funzioni (sent. n. 369 del 1990). Nella presente fattispecie, invece, per l'accesso ai procedimenti di riqualificazione professionale non e' richiesto il pregresso esercizio di fatto di mansioni superiori. Il loro scopo e' definito come quello di "incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti". Ma tali finalita' sono genericamente connesse all'affinamento della professionalita' dei pubblici dipendenti e non sembrano costituire motivo valido per derogare al modello concorsuale, che richiede che la selezione avvenga con criteri di pubblicita', tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando cosi' il reclutamento dei migliori. Qui, invece, il concorso e' preordinato non alla valorizzazione di professionalita' preesistenti di dipendenti pubblici, come nel caso dell'esercizio di fatto di mansioni superiori - il che potrebbe giustificare la deroga in favore del concorso interno - ma alla verifica di una formazione professionale somministrata, con un corso teorico-pratico, all'interno del procedimento concorsuale medesimo a tutti i candidati ammessi: il che rende vieppiu' ingiustificato l'abbandono della regola del concorso pubblico. In ogni caso, il conferimento di tutti i posti disponibili nelle qualifiche funzionali di riferimento al concorso interno appare di dubbia conformita' al principio di buon andamento dell'amministrazione. Va dunque sollevata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni in esame in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, Costituzione. 9. - Sotto altro profilo, appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normazione in esame in riferimento all'art. 3, Costituzione, in relazione alla difformita' di regime giuridico per l'accesso ai profili professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato. 10. - La pronuncia sull'appello cautelare incidentale va riservata all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 gennaio 1997, n. 30, in riferimento agli artt. 97 comma 3 e 1, e 3 Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 5 maggio 1998 Il presidente: Catallozzi L'estensore: Baccarini 98C0860