N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1998

                                N. 554
  Ordinanza  emessa  il  27 aprile 1998 dal pretore di Ancona, sezione
 distaccata di Senigallia nel procedimento civile  vertente  tra  Jace
 Eduard e prefetto di Ancona
 Sicurezza pubblica - Espulsi'one amministrativa di straniero (apolide
    o   cittadino   extracomunitari'o)   -  Ricorso  al     pretore  -
    Procedimento - Instaurazione  del  contraddittorio  nei  confronti
    dell'autorita'  amministrativa che ha disposto detto provvedimento
    - Dedotta mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.
 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11).
 (Cost., art. 24, comma primo).
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                              IL PRETORE
   Nel procedimento n. 11174/98 promosso da Jace Eduard con ricorso in
 data  18  aprile  1998  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza   di
 costituzionalita'.
   1.  -  Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 11,
 comma 9, legge 1998, n. 40, domandando l'annullamento del decreto  di
 espulsione  emesso dal prefetto di Ancona del 15 aprile 1998, nonche'
 la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
   Con  decreto  in  data  21  aprile  1998  e'  stata   disposta   la
 comparizione  del ricorrente, che alla successiva udienza camerale ha
 confermato quanto dedotto e richiesto.
   Il pretore ha riservato la  decisione,  senza  contraddittorio  nei
 confronti della prefettura.
   2.  -  E'  preliminare  e rilevante la questione della legittimita'
 dell'art. 11 cit., nella parte in cui non prevede l'instaurazione del
 contraddittorio nei confronti dell'autorita' amministrativa,  che  ha
 adottato il provvedimento oggetto di opposizione.
   Non sembra, in effetti, che si possa dare una diversa lettura della
 disposizione in esame.
   L'art.   11   citato   rinvia,  per  quanto  attiene  agli  aspetti
 processuali, agli artt. 737 e ss.  c.p.c.  ("Disposizioni  comuni  ai
 procedimenti  in  camera di consiglio"), prevedendo come obbligatoria
 l'audizione  dell'interessato,   senza   nulla   stabilire   riguardo
 all'autorita'   amministrativa,  che  ha  adottato  il  provvedimento
 opposto.
   La decisione  sul  ricorso  de  quo  avviene,  pertanto,  senza  la
 partecipazione necessaria al processo della pubblica amministrazione,
 in  quanto non prevista dalla legge citata, ne' desumibile dal rinvio
 agli  artt.    737  ss.  c.p.c.,  che   semmai   avvalora   l'opposta
 conclusione.
   3.  -  In  questi  termini,  non  e'  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma  in   esame
 rispetto  al diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma,
 Cost., non essendo data possibilita' all'autorita' amministrativa  di
 far   valere   le   proprie  ragioni,  pur  a  fronte  degli  effetti
 eventualmente caducatori della decisione pretorile.
   Va, pertanto, disposta la remissione degli atti per il giudizio  di
 legittimita'.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  23  e  segg.  della  legge 11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11, della legge 1998, n. 40,
 per contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione;
   Sospende il  presente  giudizio  e  l'efficacia  del  provvedimento
 impugnato sino alla pronuncia della Corte costituzionale;
   Dispone  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e  comunicata  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
 della Repubblica;
   Ordina la trasmissione alla Corte  costituzionale  degli  atti  del
 procedimento  e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle
 notifiche e delle comunicazioni sopra indicate.
     Senigallia, 27 aprile 1998
                          Il pretore: Melucci
 98C0864