N. 554 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 1998
N. 554 Ordinanza emessa il 27 aprile 1998 dal pretore di Ancona, sezione distaccata di Senigallia nel procedimento civile vertente tra Jace Eduard e prefetto di Ancona Sicurezza pubblica - Espulsi'one amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitari'o) - Ricorso al pretore - Procedimento - Instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'autorita' amministrativa che ha disposto detto provvedimento - Dedotta mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11). (Cost., art. 24, comma primo).(GU n.34 del 26-8-1998 )
IL PRETORE Nel procedimento n. 11174/98 promosso da Jace Eduard con ricorso in data 18 aprile 1998 ha pronunciato la seguente ordinanza di costituzionalita'. 1. - Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 11, comma 9, legge 1998, n. 40, domandando l'annullamento del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ancona del 15 aprile 1998, nonche' la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali. Con decreto in data 21 aprile 1998 e' stata disposta la comparizione del ricorrente, che alla successiva udienza camerale ha confermato quanto dedotto e richiesto. Il pretore ha riservato la decisione, senza contraddittorio nei confronti della prefettura. 2. - E' preliminare e rilevante la questione della legittimita' dell'art. 11 cit., nella parte in cui non prevede l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'autorita' amministrativa, che ha adottato il provvedimento oggetto di opposizione. Non sembra, in effetti, che si possa dare una diversa lettura della disposizione in esame. L'art. 11 citato rinvia, per quanto attiene agli aspetti processuali, agli artt. 737 e ss. c.p.c. ("Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio"), prevedendo come obbligatoria l'audizione dell'interessato, senza nulla stabilire riguardo all'autorita' amministrativa, che ha adottato il provvedimento opposto. La decisione sul ricorso de quo avviene, pertanto, senza la partecipazione necessaria al processo della pubblica amministrazione, in quanto non prevista dalla legge citata, ne' desumibile dal rinvio agli artt. 737 ss. c.p.c., che semmai avvalora l'opposta conclusione. 3. - In questi termini, non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame rispetto al diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma, Cost., non essendo data possibilita' all'autorita' amministrativa di far valere le proprie ragioni, pur a fronte degli effetti eventualmente caducatori della decisione pretorile. Va, pertanto, disposta la remissione degli atti per il giudizio di legittimita'.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, della legge 1998, n. 40, per contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione; Sospende il presente giudizio e l'efficacia del provvedimento impugnato sino alla pronuncia della Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle notifiche e delle comunicazioni sopra indicate. Senigallia, 27 aprile 1998 Il pretore: Melucci 98C0864