N. 284 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998

 
 
 Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Costituzione  della Repubblica italiana - Onorevole Vittorio Sgarbi e
 pretore di  Roma  -  Legittimazione  a  sollevare  il  conflitto  con
 l'autorita'  giudiziaria  spettante alla Camera di appartenenza e non
 anche al singolo parlamentare (v.  ordinanza della Corte n. 177/1998)
 - Mancanza di legittimazione attiva - Inammissibilita'.
 
(GU n.34 del 26-8-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof. Cesare MIRABELLI,   prof.
 Fernando SANTOSUOSSO,   avv. Massimo VARI,    dott.  Cesare  RUPERTO,
 dott.  Riccardo  CHIEPPA,   prof. Gustavo ZAGREBELSKY,  prof. Valerio
 ONIDA,  prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv. Fernanda CONTRI,   prof.  Guido
 NEPPI  MODONA,      prof.  Piero  Alberto CAPOTOSTI,   prof. Annibale
 MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato, sollevato, con ricorso  depositato  il  20  marzo
 1998,  dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, iscritto al n.  92
 del registro ammissibilita' conflitti, nei confronti del  pretore  di
 Roma, sezione quinta civile;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto che con ricorso in data 16 marzo 1998 il deputato Vittorio
 Sgarbi espone che, a seguito di  una  sentenza  di  condanna  per  il
 delitto  di  diffamazione pronunciata dal pretore di Palmi il 6 marzo
 1995, con la quale era stato  disposto  anche  il  pagamento  di  una
 provvisionale  immediatamente esecutiva in favore della parte civile,
 questa aveva iniziato nei  suoi  confronti  una  procedura  esecutiva
 avanti al pretore di Roma;
     che   il   ricorrente   lamenta  che,  malgrado  nelle  more  del
 procedimento  la  Camera   dei   deputati   avesse   affermato,   con
 deliberazione  in  data  22  ottobre  1997,  l'insindacabilita' delle
 opinioni da lui espresse, il giudice dell'esecuzione della Pretura di
 Roma,  pur  prendendo  atto  della  decisione  del  Parlamento,   con
 provvedimento  del  21  gennaio  1998  aveva  rifiutato  non  solo di
 dichiarare  l'estinzione  della  procedura  esecutiva,  ma  anche  di
 disporne la sospensione;
     che  il  ricorrente  chiede pertanto: che la Corte costituzionale
 voglia "dichiarare l'esistenza... di un conflitto tra i poteri  dello
 Stato,  avviando  la procedura necessaria a dirimere tale conflitto";
 che,  in  attesa  della  decisione,   il   Presidente   della   Corte
 costituzionale  sospenda  qualsiasi  procedura  esecutiva avviata nei
 suoi  confronti  "in  relazione  alle   opinioni...   oggetto   della
 deliberazione  d'insindacabilita'";  che  comunque  la  Corte  voglia
 dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per inesistenza del
 titolo;
     che, successivamente alla presentazione del presente ricorso,  la
 Corte  di  cassazione con sentenza in data 6 maggio 1998 ha annullato
 senza rinvio la sentenza della Corte di appello  di  Reggio  Calabria
 del  28  marzo 1996, confermativa della sentenza del pretore di Palmi
 del 6 marzo 1995, per "l'improcedibilita' dell'azione  penale  avendo
 il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari".
   Considerato  che  l'attribuzione che puo' essere difesa mediante lo
 strumento del conflitto costituzionale e'  la  potesta'  riconosciuta
 alla  Camera  di  dichiarare  che  le opinioni espresse da un proprio
 componente  rientrano  nella  sfera  dell'insindacabilita'  a   norma
 dell'art.   68, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 265
 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988);
     che quindi l'organo costituzionale  legittimato  a  sollevare  il
 conflitto  con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di
 appartenenza, e non anche il singolo parlamentare  (v.  ordinanza  n.
 177 del 1998);
     che  la  posizione  soggettiva  del  parlamentare,  dopo  che sia
 intervenuta la deliberazione di insindacabilita' della Camera a norma
 dell'art.  68, primo comma, Cost., non rimane priva di  tutela  anche
 ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere;
     che  il  membro  del  Parlamento puo' infatti ricorrere ai rimedi
 endoprocessuali previsti dall'ordinamento per ottenere che - salva la
 facolta'  dell'autorita'  giudiziaria  di  sollevare  a   sua   volta
 conflitto  di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265
 del 1997) - lo stesso organo procedente o altre  istanze  giudiziarie
 prendano  atto della deliberazione parlamentare di insindacabilita' e
 ne traggano le relative conseguenze; il che e' proprio quanto  si  e'
 verificato  nella vicenda in esame, avendo la Corte di cassazione, in
 accoglimento del ricorso presentato dal deputato  Sgarbi,  dichiarato
 l'improcedibilita'  dell'azione  penale per avere il ricorrente agito
 nell'esercizio delle funzioni parlamentari e annullato  senza  rinvio
 la  sentenza  che costituiva il titolo dell'azione esecutiva promossa
 contro il ricorrente;
     che il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato  Vittorio
 Sgarbi   va   pertanto   dichiarato  inammissibile  per  mancanza  di
 legittimazione attiva.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione  sollevato  dal
 deputato  al  Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di
 Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0886