N. 284 ORDINANZA 7 - 17 luglio 1998
Giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Costituzione della Repubblica italiana - Onorevole Vittorio Sgarbi e pretore di Roma - Legittimazione a sollevare il conflitto con l'autorita' giudiziaria spettante alla Camera di appartenenza e non anche al singolo parlamentare (v. ordinanza della Corte n. 177/1998) - Mancanza di legittimazione attiva - Inammissibilita'.(GU n.34 del 26-8-1998 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, con ricorso depositato il 20 marzo 1998, dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, iscritto al n. 92 del registro ammissibilita' conflitti, nei confronti del pretore di Roma, sezione quinta civile; Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona; Ritenuto che con ricorso in data 16 marzo 1998 il deputato Vittorio Sgarbi espone che, a seguito di una sentenza di condanna per il delitto di diffamazione pronunciata dal pretore di Palmi il 6 marzo 1995, con la quale era stato disposto anche il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, questa aveva iniziato nei suoi confronti una procedura esecutiva avanti al pretore di Roma; che il ricorrente lamenta che, malgrado nelle more del procedimento la Camera dei deputati avesse affermato, con deliberazione in data 22 ottobre 1997, l'insindacabilita' delle opinioni da lui espresse, il giudice dell'esecuzione della Pretura di Roma, pur prendendo atto della decisione del Parlamento, con provvedimento del 21 gennaio 1998 aveva rifiutato non solo di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, ma anche di disporne la sospensione; che il ricorrente chiede pertanto: che la Corte costituzionale voglia "dichiarare l'esistenza... di un conflitto tra i poteri dello Stato, avviando la procedura necessaria a dirimere tale conflitto"; che, in attesa della decisione, il Presidente della Corte costituzionale sospenda qualsiasi procedura esecutiva avviata nei suoi confronti "in relazione alle opinioni... oggetto della deliberazione d'insindacabilita'"; che comunque la Corte voglia dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva per inesistenza del titolo; che, successivamente alla presentazione del presente ricorso, la Corte di cassazione con sentenza in data 6 maggio 1998 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 marzo 1996, confermativa della sentenza del pretore di Palmi del 6 marzo 1995, per "l'improcedibilita' dell'azione penale avendo il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari". Considerato che l'attribuzione che puo' essere difesa mediante lo strumento del conflitto costituzionale e' la potesta' riconosciuta alla Camera di dichiarare che le opinioni espresse da un proprio componente rientrano nella sfera dell'insindacabilita' a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (cfr. sentenze n. 265 del 1997, n. 443 del 1993 e n. 1150 del 1988); che quindi l'organo costituzionale legittimato a sollevare il conflitto con l'autorita' giudiziaria e' esclusivamente la Camera di appartenenza, e non anche il singolo parlamentare (v. ordinanza n. 177 del 1998); che la posizione soggettiva del parlamentare, dopo che sia intervenuta la deliberazione di insindacabilita' della Camera a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., non rimane priva di tutela anche ove l'autorita' giudiziaria continui a procedere; che il membro del Parlamento puo' infatti ricorrere ai rimedi endoprocessuali previsti dall'ordinamento per ottenere che - salva la facolta' dell'autorita' giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione davanti a questa Corte (v. sentenza n. 265 del 1997) - lo stesso organo procedente o altre istanze giudiziarie prendano atto della deliberazione parlamentare di insindacabilita' e ne traggano le relative conseguenze; il che e' proprio quanto si e' verificato nella vicenda in esame, avendo la Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dal deputato Sgarbi, dichiarato l'improcedibilita' dell'azione penale per avere il ricorrente agito nell'esercizio delle funzioni parlamentari e annullato senza rinvio la sentenza che costituiva il titolo dell'azione esecutiva promossa contro il ricorrente; che il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato Vittorio Sgarbi va pertanto dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione attiva.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del pretore di Roma, sezione quinta civile, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella 98C0886