N. 294 ORDINANZA 7 - 18 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  civile  -  Mancata  previsione  di  norma  transitoria che
 consenta l'immediata applicabilita' dell'art. 315 c.p.c. che  prevede
 l'immediata  decisione  con  motivazione  contestuale  a  seguito  di
 discussione orale anche alle cause pendenti alla data del  30  aprile
 1995  - Richiesta di sentenza additiva - Discrezionalita' legislativa
 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge
 26 novembre 1990, n.  353  (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo
 civile), come modificato dall'art. 9 della legge 20 dicembre 1995, n.
 534, promossi con ordinanze emesse:
     1)  il  28  maggio  1997  dal  pretore di Milano nel procedimento
 civile vertente tra Mura Luigi e Pneumatici Pirelli  S.p.a.  iscritta
 al  n.    697 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 43,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997;
     2)  il  17  giugno  1997  dal  pretore di Milano nel procedimento
 civile vertente tra Pressevit S.p.a. e Sirini Remo ed altra  iscritta
 al  n.  698  del  registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 43,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  maggio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che nel corso del procedimento civile tra Mura Luigi e  la
 S.p.a. Pneumatici Pirelli il pretore di Milano ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 90 della legge 26 novembre
 1990, n. 353 (Provvedimenti  urgenti  per  il  processo  civile),  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo
 comma, della Costituzione;
     che il giudice a quo premette che  la  causa  sottoposta  al  suo
 giudizio  deve  ritenersi  di  pronta e facile soluzione, al punto da
 consigliare l'applicazione dell'art. 315 cod. proc. civ., che prevede
 l'immediata  decisione  con  motivazione  contestuale  a  seguito  di
 discussione orale;
     che  quest'ultima  norma, pero', ai sensi dell'impugnato art. 90,
 non puo' essere applicata alle cause pendenti alla data del 30 aprile
 1995, com'e' stato invece disposto per l'art. 186-quater del medesimo
 codice di rito;
     che  siffatta  omissione,  a  detta  del  rimettente,  viola  gli
 indicati   parametri   costituzionali,  poiche'  crea  ingiustificate
 disparita' di trattamento tra cause analoghe, oltre a non incentivare
 le finalita' deflattive del processo civile, le quali sono certamente
 sottese a tutta la legge di riforma n. 353 del 1990;
     che nel corso del procedimento civile tra la Pressvit S.p.a.    e
 Sirini  Remo  il  medesimo pretore di Milano ha sollevato un'identica
 questione di legittimita' costituzionale;
     che nei giudizi davanti a questa Corte  non  si  sono  costituite
 parti private, ne' ha prestato intervento il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
   Considerato  che  i  due  giudizi,  vertendo su identica questione,
 possono essere riuniti per una contestuale decisione;
     che  la  doglianza  sollevata  dal  pretore  di  Milano  consiste
 essenzialmente nella mancata previsione, da parte del legislatore, di
 una   norma   transitoria  che  consenta  l'immediata  applicabilita'
 dell'art. 315 cod. proc. civ. anche alle cause pendenti alla data del
 30 aprile 1995, cosi'  com'e'  avvenuto  per  l'art.  186-quater  del
 codice di procedura civile;
     che  il  giudice a quo non da' conto del pacifico orientamento di
 questa Corte secondo cui la  discrezionalita'  della  quale  gode  il
 legislatore  nel  regolare il processo si estrinseca pienamente anche
 in  rapporto  alle  norme  transitorie,  con  l'unico  limite   della
 ragionevolezza  e  della  non  arbitrarieta'  (v. sentenze n. 217 del
 1998, n. 378 del 1994, n. 136 del 1991 e n. 301 del 1986);
     che, nel regolare  la  transizione  dal  vecchio  al  nuovo  rito
 processuale,  l'art.  90  della legge n. 353 del 1990 ha compiuto una
 scelta   che   costituisce    legittima    esplicazione    di    tale
 discrezionalita',  stabilendo  l'immediata  applicabilita'  di alcune
 norme e non di altre;
     che la sentenza additiva che il pretore di  Milano  sollecita  da
 questa Corte avrebbe sicuramente contenuto discrezionale, e come tale
 andrebbe a violare la sfera di discrezionalita' del legislatore;
     che   la   questione,  pertanto,  deve  ritenersi  manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 90 della legge  26
 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile),
 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma,
 e  97,  primo comma, della Costituzione, dal pretore di Milano con le
 ordinanze di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                       Il redattore: Santosuosso
                        Il cancelliere: Malvica
   Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
                        Il cancelliere: Malvica
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