N. 311 ORDINANZA 9 - 22 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  -  Reati  in materia di attivita' trasfusionali -
 Disciplina sanzionatoria  -  Presunta  mancata  individuazione  delle
 esatte   tipologie  delle  singole  fattispecie  legali  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 17).
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,  prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
 4 maggio 1990, n. 107  (Disciplina  per  le  attivita'  trasfusionali
 relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
 plasmaderivati), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1997 dal
 pretore  di  Genova, iscritta al n. 866 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  52,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  20  maggio  1998  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli
 artt.   3   e   27  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  17  della  legge  4  maggio  1990,  n.  107
 (Disciplina  per  le attivita' trasfusionali relative al sangue umano
 ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati);
     che a tal proposito il giudice a quo sottolinea come,  nell'alveo
 della previsione sanzionatoria oggetto di impugnativa, caratterizzata
 da  un  minimo  edittale  elevato  (mesi  dodici di reclusione e lire
 400.000  di  multa)  e  da  una   pena   accessoria   particolarmente
 significativa    (interdizione   dall'esercizio   della   professione
 sanitaria  per  un  periodo  non  inferiore   a   due   anni),   sono
 astrattamente  riconducibili  condotte  assai  differenziate,  il cui
 disvalore puo' anche essere manifestamente disomogeneo;
     che  da  cio' scaturirebbe una violazione dell'art. 3 della Carta
 fondamentale, sia per l'irragionevole  parificazione  di  trattamento
 sanzionatorio di situazioni profondamente diverse, sia per il mancato
 rispetto del principio di proporzionalita' tra la pena e il disvalore
 dell'illecito;
     che  correlativamente  vulnerato  sarebbe  anche l'art. 27, terzo
 comma, della Costituzione, giacche' il minimo edittale eccessivo  per
 fatti  di minore entita', impedisce alla pena di svolgere la funzione
 rieducativa,  "operante  gia'  a  livello  di   astratta   previsione
 normativa del meccanismo sanzionatorio globalmente inteso";
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non
 fondata".
   Considerato   che  il  giudice  a  quo  sottopone  a  scrutinio  di
 costituzionalita' il "meccanismo sanzionatorio" previsto dall'art. 17
 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,  in  particolare  censurando  il
 minimo  edittale  rigidamente  predeterminato  che  non consentirebbe
 alcuna graduazione di pena, ne' principale ne' accessoria,  a  fronte
 di  condotte  quanto  mai  variegate  sul  piano  della esposizione a
 pericolo dei valori protetti;
     che l'ordinanza rimessiva, facendo leva su di "una  scala  ideale
 di   pregiudizio"  di  tali  valori,  mentre  implicitamente  ammette
 l'esistenza di condotte  "immediatamente  pericolose  per  la  salute
 della  collettivita'"  che  legittimano la previsione di una adeguata
 disciplina  sanzionatoria,   al   tempo   stesso   genericamente   ne
 giustappone altre fra le quali si inquadrerebbe "una parte del fatto"
 contestato  in una delle imputazioni elevate nel procedimento a quo -
 nelle  quali  il  rischio  si  appaleserebbe  minimo  o  in  concreto
 inesistente;
     che,  anche  volendo  prescindere  dal  considerare  che  i fatti
 contestati nella imputazione alla quale il giudice a quo si riferisce
 non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali  di  cui  alla
 norma  che  viene  denunciata  come  sospetta (sia pure sotto il solo
 profilo sanzionatorio) di illegittimita' costituzionale, non  essendo
 possibile  ricostruire alcuna "violazione delle norme di legge" sulla
 base di norme secondarie come quelle indicate, devesi rilevare che il
 giudice  rimettente  omette  di  additare  il  regime   sanzionatorio
 costituzionalmente  imposto  e  di enucleare l'esatta tipologia delle
 singole fattispecie alle quali detto termine andrebbe riferito;
     che pertanto, mancando una puntuale motivazione  sulla  rilevanza
 della  questione  sottoposta  a  questa Corte, la questione stessa va
 considerata manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 4  maggio  1990,
 n.  107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue
 umano ed ai suoi componenti e per la produzione  di  plasmaderivati),
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3, primo comma, e 27, terzo
 comma,  della  Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
                  Il Presidente e redattore: Vassalli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
 98C0913