N. 564 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 marzo 1998
N. 564 Ordinanza emessa il 18 marzo 1998 dal tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Mancini Giuseppe ed altri Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese da detta persona nel corso delle indagini preliminari - Possibilita' per il giudice di procedere soltanto con l'accordo delle parti - Lamentato trattamento differenziato rispetto al regime delle dichiarazioni rese dall'imputato - Disparita' di trattamento tra le parti processuali - Lesione del diritto di difesa - Incidenza sulla formazione del convincimento del giudice. (C.P.P. 1988, artt. 513, commi 1 e 2, e 514, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, artt. 1, 2 e 6, commi 2 e 5). (Cost., artt. 2, 3, 24, 101, secondo comma, 102, 111, primo comma, e 112).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale contro Mancini Giuseppe + altri, rinviati a giudizio con decreto del g.i.p. presso il tribunale di Torino, in data 25 settembre 1996, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319, 321, 323 c.p., nonche' artt. 110, 317 c.p.; Rilevato che, ai fini della decisione del presente processo deve farsi applicazione della norma transitoria di cui all'art. 6, legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui prevede l'efficacia probatoria da riconoscersi alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 513 c.p.p., al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delgata o al g.i.p. o al g.u.p., nel caso in cui tali persone si siano ulteriormente avvalse della facolta' di non rispondere, come e' avvenuto nel presente dibattimento per Padovani Raffaella, Baldissarre Fausto, Vuerich Paolo, Gervasio Nicola e Dassori Giovanni; O s s e r v a In ordine alla legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 c.p.p., quali modificati dagli artt. 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, nonche' dell'art. 6, commi 2 e 5, stessa legge per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost. La questione risulta rilevante nel presente processo in quanto l'ipotesi di accusa si fonda prossoche' per intero sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da coimputati che, avendo fatto ricorso a riti alternativi per la definizione delle rispettive posizioni processuali, nel presente dibattimento si sono avvalsi della facolta' di non rispondere, di modo che la possibilita' di utilizzare le dichiarazioni rese dagli stessi risulta disciplinata dall'art. 6, comma 5, legge 267/1997, con le limitazioni ivi previste; Ritenuto che la questione appare non manifestamente infondata in base alle argomentazioni analiticamente esposte nell'ordinanza pronunziata dal tribunale di Milano, terza sezione penale, in data 24 ottobre 1997, pubblicata sulla prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1997, n. 52, da intendersi qui interamente richiamate;
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge Cost. n. 1/1948, e 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 c.p.p., quali modificati dagli artt. 1 e 2, legge 7 agosto 1997, n. 267, nonche' dell'art. 6, commi 2 e 5, stessa legge per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, comma secondo, 102, 111, comma primo e 112 Cost. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Pinerolo, addi' 18 marzo 1998 Il presidente: (firma illeggibile) 98C0929