N. 569 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 giugno 1998

                                N.  569
  Ordinanza  emessa  il  17  giugno  1998  dal  tribunale di Udine nel
 procedimento penale a carico di Bertossi Alberto ed altri
 Elezioni - Elezioni comunali  e  provinciali  -  Reati  elettorali  -
    Prescrizione  in  due  anni  dalla  data  del verbale ultimo delle
    elezioni - Irragionevolezza e disparita' di  trattamento  rispetto
    al  delitto  di  analoga  natura di falsita' materiale commessa da
    pubblico ufficiale in copia autentica di  atti  pubblici,  di  cui
    all'art.  479  c.p., soggetto a prescrizione decennale - Incidenza
    sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.  nonche'
    di obbligatorieta' dell'azione penale, per la brevita' del termine
    prescrizionale.
 (D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 97 e 112).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma,  d.P.R.  n.
 570/1960, sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema
 brevita'  del  termine  di  prescrizione previsto per il reato di cui
 all'art.  90, secondo comma, d.P.R. citato, che e'  stato  contestato
 agli imputati Bertossi Alberto, Zaccuri Natale e Bruni Gianfranco nel
 procedimento  n.  53/1998  r.g.  trib. per violazione dei principi di
 ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione  penale
 di  cui  all'art.    112 della Costituzione e di buon andamento della
 pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;
   Sentiti i difensori degli imputati;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.  16
 maggio 1960, n. 570, contestato a tutti  gli  imputati,  pur  essendo
 punito  con  la  reclusione  da  due  a cinque anni e con la multa e'
 soggetto ad un termine prescrizionale di soli due  anni,  secondo  il
 disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato;
   Rilevato  che  l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri
 il diverso e molto piu' lungo termine  ordinario  decennale  previsto
 dall'art.  157,  n.  3  c.p.,  con  riferimento  a delitti puniti con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art.  157, n. 6 c.p., per fatti di ben minore gravita', quali le
 contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;
   Considerato ancora  che  l'art.  479  c.p.,  che  punisce  condotte
 analoghe  e'  sottoposto  al  termine prescrizionale decennale di cui
 all'art.  157, n. 3 c.p.;
   Atteso che la pena edittale minima prevista per  il  reato  di  cui
 all'art.  90 d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e  indice  del
 marcato  disvalore  sociale che il legislatore ha voluto attribuire a
 tale condotta, trattandosi di norme poste a  tutela  del  corretto  e
 regolare  svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente
 del funzionamento delle  istituzioni  democratiche,  cio'  che  rende
 tanto  piu'  incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto
 lo stesso termine prescrizionale  stabilito  per  le  contravvenzioni
 punite  con  la  sola  pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto che tale previsione si  palesi  dunque  in  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni  analoghe sono
 irragionevolmente sottoposte ad  un  diverso  trattamento  normativo,
 nonche'   con  l'art.     112  della  Costituzione  perche',  per  la
 complessita'  e  durata  degli  accertamenti   da   svolgersi   sulla
 regolarita'   di   rilevante   numero  di  sottoscrizioni  per  liste
 elettorali,   l'assoluta   esiguita'   del   termine   prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio
 dell'azione  penale,  nonche'  con  l'art.  97  della Costituzione in
 quanto  si  determinerebbe  un   inutile   dispendio   di   attivita'
 processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del
 termine prescrizionale;
   Osservato  che,  per  quanto  prospettato  dal  pubblico  ministero
 mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno
 di ballottaggio per le elezioni comunali di data 9  maggio  1995,  il
 reato  in  esame risulta prescritto, ove applicata la norma della cui
 legittimita' costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che, ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non  e'
 inficiato  dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale, posto
 che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio
 la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non puo' in
 ogni caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici  in
 esame,   ne',   conseguentemente,   accogliersi   la   richiesta   di
 declaratoria ex art. 129 c.p.p.;
     che, infine il rilievo sulla natura piu' favorevole  della  norma
 impugnata  rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio di
 legittimita' costituzionale non  preclude,  sotto  il  profilo  della
 rilevanza  e  ammissibilita',  la proposizione della questione de qua
 (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983);
                               P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non maifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R.  16
 maggio 1960, n. 570, nella  parte  in  cui  stabilisce  che  l'azione
 penale  per i reati di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in
 due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione
 degli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura della cancelleria sia notificata al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere  del  Parlamento  l'ordinanza  di trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
     Udine, addi' 17 giugno 1998.
                        Il presidente: Rifiorati
 98C0934