N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1997- 20 luglio 1998

                                N. 570
  Ordinanza  emessa  il  31  dicembre  1997  (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale   il   20  luglio  1998)  dal  pretore  di  Lucca  nel
 procedimento civile vertente tra Vaccaro Marzia e comune di Lucca
 Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Previsione, in caso
    di ritardo nel pagamento, della maggiorazione della  somma  dovuta
    di  un  decimo  per  ogni semestre a decorrere da quello in cui la
    sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello della  trasmissione
    del  ruolo  all'esattore  -  Eccessiva  onerosita'  dell'interesse
    (circa il 20 per cento annuo) - Ingiustificata deroga al principio
    della riduzione del risarcimento per fatto colposo del  creditore,
    per  l'eccessiva  lentezza (in genere poco meno di un quinquennio)
    nella iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo  di  sanzione
    amministrativa.
 (D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, art. 210, in relazione alla legge 24
    novembre 1981, n. 689, art. 27).
 (Cost., art. 3).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                            IL VICE PRETORE
   Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25 ottobre 1997;
   Rilevato che la ricorrente  lamenta  di  dover  versare  una  cifra
 pressoche'   doppia,   rispetto   a  quella  portata  dalle  sanzioni
 originariamente    imputatele,    situazione     questa     derivante
 dall'applicazione  del  combinato  disposto dell'art. 206 n.c.d.s., e
 dell'art. 27, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
     che, secondo tale norma "in caso di  ritardo  nel  pagamento,  la
 somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere
 da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in
 cui il ruolo e' trasmesso all'esattore";
     che  cio', di fatto, riconosce all'amministrazione comunale - nel
 caso di specie - un interesse  composto  maggiore  al  20%  annuo,  e
 quindi  di gran lunga superiore all'attuale tasso di interesse legale
 relativo ai crediti tra privati, cosi' come rideterminato dall'ultimo
 intervento normativo;
     che, in buona sostanza, l'inerzia della  p.a.,  in  parte  dovuta
 all'eccessivo  carico  di  lavoro ma talvolta anche frutto di una non
 corretta gestione della cosa pubblica,  caratterizzata  da  lentezze,
 purtroppo sotto gli occhi di tutti, comporta alla stessa un beneficio
 economico assai congruo, a tutto svantaggio del cittadino;
     che, in particolare, nel caso di specie, l'aver atteso un periodo
 di   tempo   assai   prossimo  a  quello  della  prescrizione  rende,
 oltretutto,  molto  difficile  il  ricostruire  l'eventuale  avvenuto
 pagamento;
     che,  infine,  si  versa in un caso effettivamente avvicinabile a
 quello previsto dall'art. 1227 c.c., atteso che senz'altro non vi e',
 da parte  del  creditore  p.a.,  l'uso  della  dovuta  diligenza  per
 attenuare   le   conseguenze   pregiudizievoli  del  fatto  illecito,
 attivita' questa prevista dalla piu recente giurisprudenza in merito,
 ma vi e' - al  contrario  -  un  ritardo  che  ha  comportato  chiare
 conseguenze   dannose,   che   una  maggior  attenzione  al  corretto
 funzionamento della p.a. ben potrebbe evitare;
     che, quindi, il diverso trattamento riservato ai normali rapporti
 di credito tra i privati ed ai crediti vantati dalla  p.a.  verso  il
 cittadino,  nei  presupposti  tra loro identici, determina una palese
 discriminazione della situazione debitoria nel secondo caso  rispetto
 al   primo,   con  conseguente  violazione  del  principio  contenuto
 nell'art.  3, secondo comma, della Costituzione;
     che si ritiene  pertanto  di  dover  sollevare  la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 210 c.d.s., in quanto collegato
 all'art.    27,  legge  n.  689/1981, in relazione all'art 3, secondo
 comma, della Costituzione, nella parte in cui  prevede  l'irrogazione
 di  un  tasso  di  interesse  pari  a  4  volte  quello legale, senza
 l'attenuazione di cui all'art. 1227 c.c;
     che appare evidente la rilevanza della questione  qui  sollevata,
 dalla  cui  risoluzione  dipende la decisione della lite in corso (il
 ricalcolo degli interessi  comporterebbe  infatti  la  determinazione
 delle cifre effettivamente dovute dalla ricorrente);
                               P. Q. M.
   Visti  gli artt. 3 della Costistuzione, 23, legge 11 marzo 1953, n.
 57, sospende il presente giudizio;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la cancelleria notifichi  la  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa,  al  Presidente  del Consiglio pro-tempore e che la
 comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica  e  della  Camera
 dei deputati.
     Lucca, addi' 31 dicembre 1997
                       Il vice pretore: Pellini
 98C0935