N. 570 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 dicembre 1997- 20 luglio 1998
N. 570 Ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 luglio 1998) dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Marzia e comune di Lucca Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Previsione, in caso di ritardo nel pagamento, della maggiorazione della somma dovuta di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello della trasmissione del ruolo all'esattore - Eccessiva onerosita' dell'interesse (circa il 20 per cento annuo) - Ingiustificata deroga al principio della riduzione del risarcimento per fatto colposo del creditore, per l'eccessiva lentezza (in genere poco meno di un quinquennio) nella iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 210, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27). (Cost., art. 3).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25 ottobre 1997; Rilevato che la ricorrente lamenta di dover versare una cifra pressoche' doppia, rispetto a quella portata dalle sanzioni originariamente imputatele, situazione questa derivante dall'applicazione del combinato disposto dell'art. 206 n.c.d.s., e dell'art. 27, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; che, secondo tale norma "in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore"; che cio', di fatto, riconosce all'amministrazione comunale - nel caso di specie - un interesse composto maggiore al 20% annuo, e quindi di gran lunga superiore all'attuale tasso di interesse legale relativo ai crediti tra privati, cosi' come rideterminato dall'ultimo intervento normativo; che, in buona sostanza, l'inerzia della p.a., in parte dovuta all'eccessivo carico di lavoro ma talvolta anche frutto di una non corretta gestione della cosa pubblica, caratterizzata da lentezze, purtroppo sotto gli occhi di tutti, comporta alla stessa un beneficio economico assai congruo, a tutto svantaggio del cittadino; che, in particolare, nel caso di specie, l'aver atteso un periodo di tempo assai prossimo a quello della prescrizione rende, oltretutto, molto difficile il ricostruire l'eventuale avvenuto pagamento; che, infine, si versa in un caso effettivamente avvicinabile a quello previsto dall'art. 1227 c.c., atteso che senz'altro non vi e', da parte del creditore p.a., l'uso della dovuta diligenza per attenuare le conseguenze pregiudizievoli del fatto illecito, attivita' questa prevista dalla piu recente giurisprudenza in merito, ma vi e' - al contrario - un ritardo che ha comportato chiare conseguenze dannose, che una maggior attenzione al corretto funzionamento della p.a. ben potrebbe evitare; che, quindi, il diverso trattamento riservato ai normali rapporti di credito tra i privati ed ai crediti vantati dalla p.a. verso il cittadino, nei presupposti tra loro identici, determina una palese discriminazione della situazione debitoria nel secondo caso rispetto al primo, con conseguente violazione del principio contenuto nell'art. 3, secondo comma, della Costituzione; che si ritiene pertanto di dover sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 210 c.d.s., in quanto collegato all'art. 27, legge n. 689/1981, in relazione all'art 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'irrogazione di un tasso di interesse pari a 4 volte quello legale, senza l'attenuazione di cui all'art. 1227 c.c; che appare evidente la rilevanza della questione qui sollevata, dalla cui risoluzione dipende la decisione della lite in corso (il ricalcolo degli interessi comporterebbe infatti la determinazione delle cifre effettivamente dovute dalla ricorrente);
P. Q. M. Visti gli artt. 3 della Costistuzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 57, sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio pro-tempore e che la comunichi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Lucca, addi' 31 dicembre 1997 Il vice pretore: Pellini 98C0935