N. 574 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1998
N. 574 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense sul ricorso proposto da Quattrini Alessandra Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Divieto per i pubblici dipendenti - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa, dell'inapplicabilita' agli impiegati di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno Irragionevolezza - Introduzione di norma innovativa celata sotto veste interpretativa - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di indipendenza ed autonomia della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. Avvocato e procuratore - Iscrizione all'albo - Abrogazione delle disposizioni che vietano l'iscrizione all'albo per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, di fedelta' alla Repubblica e servizio esclusivo della Nazione dei pubblici impiegati, di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 56; d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, art. 6, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140). (Cost., artt. 3, 24, 54, 70 e 97).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visto il ricorso n. 165/1997 r.g. proposto dalla dott. Alessandra Quattrini, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Piccione, avverso la decisione in data 22 maggio 1997 con la quale il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma rigettava la sua istanza di passaggio dall'elenco speciale (Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata") all'albo ordinario degli avvocati - part-time; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il consigliere Paolo Pauri e udito il sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione Domenico Iannelli; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F a t t o L'avv. Alessandra Quattrini, residente in Roma, ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione assunta nell'adunzna del 22 maggio 1997 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, notificata alla ricorrente in data 4 giugno 1997, con la quale e' stata respinta l'istanza presentata in data 11 marzo 1997, di passaggio dall'elenco speciale - Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" - all'albo ordinario degli avvocati e di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso, collegato e conseguenziale, relativo al procedimento di iscrizione. Ha premesso in fatto: con istanza dell'11 marzo 1997, l'avv. Alessandra Quattrini, iscritta all'Albo degli avvocati di Roma, elenco speciale dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" dal 27 ottobre 1994, chiedeva al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, il passaggio dall'elenco speciale all'Albo ordinario, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e ss., della legge 23 dicembre 1996, n. 662, misure per la razionalizzazione della finanza pubblica, All'istanza seguiva l'invito del Consiglio dell'ordine del 20 marzo 1997, notificato all'avv. Quattrini in data 28 marzo 1997, a comparire innanzi al Consiglio medesimo l'8 maggio 1997, "per essere sentita in merito alla sua posizione di iscritto". Nelle more della decisione del Consiglio dell'ordine, veniva emanato il decreto-legge 28 marzo 1997, n . 79, il quale aggiungeva il comma 56-bis, all'art. 1, della legge n. 662/1996. Nella adunanza del 22 maggio 1997, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma deliberava di respingere l'istanza dell'avv. Quattrini. In data 28 maggio 1997, il d.-l. n. 79/1997 veniva convertito, con modificazioni, in legge n. 140/1997. Secondo la ricorrente il provvedimento impugnato e' palesemente illegittimo per i seguenti motivi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il significato del combinato disposto dell'art. 1, commi 56 e 56-bis, della legge n. 662 del 1996, avrebbe eliminato i divieti di iscrizione ad albi e di esercizio dell'attivita' professionale per i "dipendenti di pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno". L'art. 1, commi 56 e 56-bis, avrebbe pertanto, abrogato i divieti e le incompatibilita' previste dall'art. 3, comma 2 del r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 36, recante l'"Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore". L'eliminazione in parte qua del divieto sarebbe poi stata confermata, in radice, dall'art. 1, comma 56-bis, della legge n. 662 del 1996, introdotto dall'art. 6 del d.-l. n. 79/1997, convertito con legge n. 140/1997, in quanto la norma avrebbe disposto espressamente, senza possibilita' di equivoci, l'abrogazione delle "disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita' professionali per i soggetti di cui al comma 56". La reiezione dell'iscrizione all'albo, in presenza di presupposti soggettivi e oggettivi, costituirebbe, pertanto, atto contra legem. Ha concluso la ricorrente chiedendo l'annullamento del provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma del 22 maggio 1997 emesso nei suoi confronti; e per l'effetto, l'iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati di Roma. D i r i t t o
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 573/1998). 98C0939