N. 580 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 maggio 1998

                                N. 580
  Ordinanza  emessa  il  2  maggio  1998  dal  pretore  di  Cuneo  nel
 procedimento civile vertente tra Banca regionale europea  S.p.a.    e
 I.N.P.S.
 Previdenza  e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Mancato
    versamento, da  parte  dei  datori  di  lavoro,  relativamente  al
    periodo  contributivo 1 settembre 1985-30 giugno 1991 - Obbligo di
    effettuare il relativo pagamento nella misura del 15 per  cento  -
    Irragionevolezza   della  deroga  alla  disciplina  generale,  che
    stabilisce termini di prescrizione per i crediti  previdenziali  -
    Lesione  del  principio  della certezza del diritto - Elusione del
    giudicato della sentenza della Corte  costituzionale  n.  421  del
    1995  -  Disparita' di trattamento tra datori di lavoro, a seconda
    del periodo contributivo.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 193 e 194).
 (Cost., artt. 3 e 136).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                              IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva;
   Letti gli atti della causa civile  iscritta  al  n.  1112/97  ruolo
 contr.  lavoro, promossa dalla Banca regionale europea S.p.a., contro
 l'I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza  sociale)  in  persona  del
 legale rappresentante,
                             O s s e r v a
   1.  -  La  ricorrente ha adito questo pretore chiedendo che, in via
 preliminare,  vengano  dichiarate  non  manifestamente  inondate   le
 questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate relativamente ai
 commi 193 u.p e 194, dell'art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
 contrasto con gli artt. 3, 38, 47, 53 e 136 della Costituzione e,  di
 conseguenza,  considerata  la rilevanza delle questioni ai fini della
 decisione, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.
   L'I.N.P.S.  si e' costituito in giudizio contestando la sussistenza
 dei  presupposti  per  la  remissione  degli   atti   alla      Corte
 costituzionale,  chiedendo  -  nel  merito - il rigetto delle domande
 attoree.
   2. - In ordine alla questione  pregiudiziale  di  costituzionalita'
 sollevata,  la  premessa  comune  a  tutte  le eccezioni formulate in
 ricorso e' data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995
 con la quale, nel  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale,  per
 violazione  dell'art.  3  Cost.,  del  primo periodo dell'art. 9-bis,
 comma 1, della legge n. 166/1991  (per  la  parte  in  cui  escludeva
 dall'imponibile di previdenza, ed assistenza sociale le contribuzioni
 e  le  somme  accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o
 forme assicurative previsti dai contratti collettivi o da  accordi  o
 da regolamenti ospedalieri al fine di erogare prestazioni integrative
 previdenziali  od  assistenziali),  la  stessa Corte affermava che la
 "sanatoria" predetta, per  essere  conforme  a  Costituzione,  doveva
 essere  accompagnata  da  un "contributo di solidarieta'", cosi' come
 veniva imposto - per il futuro - dall'art.  9-bis, comma 2.
   3. - La predetta sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  421/95
 indicava  pertanto gli indirizzi ed i limiti dei quali il legislatore
 ordinario doveva tener conto al fine di evitare di  porsi  nuovamente
 in contrasto con i principi costituzionali.
   Il  legislatore  ordinario,  quindi,  avrebbe  dovuto perseguire lo
 scopo, ritenuto indilazionabile dalla stessa Corte, di riordinare  la
 materia, riconducendone la disciplina a razionalita'.
   La  stessa  sentenza,  infatti,  contiene  indicazioni  rivolte  al
 giudice ordinario, che costituiscono il presupposto  logico-giuridico
 delle  disposizioni  di cui all'art. 1 - commi 193 e 194, dalla legge
 n.  662/1996.
   Dalla  sentenza  medesima  risulta,  anzitutto,  la  conformita' ai
 principi  costituzionali  di  una  disciplina   che   escluda   dalla
 contribuzione  previdenziale  ordinaria i finanziamenti dei datori di
 lavoro verso forme di previdenza integrative, istituite a favore  dei
 loro dipendenti.
   Inoltre  che la norma sottoposta al vaglio della Corte (art. 9-bis,
 legge n. 166/1991) era incostituzionale solo perche' la sanatoria (di
 per se' legittima)  non  era  accompagnata  da  alcuna  contropartita
 analoga al "contributo di solidarieta'" previsto, solo per il futuro,
 dal comma successivo.
   4. - Ed invece, il comma 193, dell'art. 1, della legge n. 662/1996,
 pur   prevedendo   l'esclusione  dalla  contribuzione  ordinaria  dei
 finanziamenti alla previdenza privata integrativa, prevede ancora una
 volta la soluti retentio a favore   degli enti previdenziali  per  la
 contribuzione  che  gia' fosse stata versata al momento di entrata in
 vigore della legge.
   Inoltre, il comma 194 introduce l'obbligo dei datori di  lavoro  ad
 assoggettare   i  finanziamenti  destinati  alla  previdenza  privata
 integrativa ad una contribuzione di solidarieta' del 15%, e non  piu'
 del  10%.  Trattasi  dunque di un contributo dovuto sulla base di una
 aliquota maggiore di ben il 50% di quella prevista in precedenza.
   Infine, esplicitamente  derogando  alla  vigente  disciplina  della
 prescrizione  dei  crediti  contributivi,  il comma 194, dell'art. 1,
 legge n. 662/1996, prevede che il contributo del 15% sia dovuto - con
 efficacia retroattiva  -  sui  finanziamenti  fatti  alla  previdenza
 privata integrativa nel periodo 1 settembre 1985 - 30 giugno 1991.
   5.  -  Cio'  premesso,  l'eccezione di incostituzionalia' sollevata
 dalla  ricorrente  appare,  ad  avviso   di   questo   pretore,   non
 manifestamente  infondata,  potendosi  prospettare:  6) la violazione
 dell'art. 3 Cost.   (principio di  ragionevolezza  e  di  parita'  di
 trattamento), in quanto:
     a)  l'art.  1,  comma  194,  legge  n.  662/1996,  prevedendo  un
 contributo del 15%, e' palesemente irragionevole: non pare,  infatti,
 giustificabile la disparita' di trattamento che si determina tra tale
 contributo  previsto  per i periodi contributivi del 1 settembre 1985
 al 30 giugno 1991, rimasti scoperti, e il contributo di  solidarieta'
 del  10%  previsto dall'art. 9-bis, comma 2, della legge n. 166/1991,
 per i periodi contributivi successivi al 30 giugno 1991. Non e'  dato
 infatti  ravvisare  alcuna ragionevole giustificazione della maggiore
 aliquota prevista, in quanto  i  due  contributi  rispondono  ad  una
 identica ratio legis.
   6.   -   Inoltre  l'ammontare  del  contributo  (pari  al  15%  del
 finanziamento) non solo e'  superiore  a  quello  del  contributo  di
 solidarieta'  di  cui al comma 2, dell'art. 9-bis, legge n. 166/1991,
 ma e' anche superiore a tutti gli  altri  contributi,  implicitamente
 previsti   od   espressamente   qualificati   come   "contributi   di
 solidarieta'", che non superano mai la soglia del 10%.
   Ma v'e' di piu'. Il contributo di solidarieta' previsto dalla norma
 impugnata non  arricchisce  le  posizioni  assicurative  dei  singoli
 lavoratori,  e  quindi,  al  suo  versamento  da  parte dei datori di
 lavoro, non corrisponde  l'erogazione  di  piu'  elevati  livelli  di
 trattamento pensionistico per i lavoratori.
   Un ulteriore sospetto di illegittimita' costituzionale deriva dalla
 disposizione  di  cui  al  comma  194,  dell'art.  1,  della legge n.
 662/1996, nella parte in cui, in  esplicita  deroga  alla  disciplina
 della  prescrizione dei crediti contributivi (che di recente e' stata
 introdotta  dall'art.    3,  commi  9  e 10, della legge n. 335/1995)
 attribuisce agli enti  previdenziali  il  diritto  di  pretendere  il
 contributo  di  solidarieta',  con  riferimento a periodi per i quali
 tale diritto, secondo la disciplina generale, sarebbe prescritto.
   Infatti, trattasi di  una  deroga  che  stabilisce  una  disciplina
 retroattiva  di  carattere  eccezionale  che  non ha alcuna oggettiva
 giustificazione,  apparendo  destinata  a   supplire   esclusivamente
 all'inerzia  degli  enti  previdenziali  (che  avrebbero  potuto,  se
 avessero usato l'ordinaria diligenza,  interrompere  la  prescrizione
 del loro credito al contributo di solidarieta'; (sia pure con riserva
 di quantificare l'importo dovuto).
   7.  -  La  violazione  dell'art.  136 Cost., in quanto: il predetto
 comma 194, dell'art. 1, legge n. 662/1996,  imponendo  ai  datori  di
 lavoro  un  contributo  pari  al  15  %  delle  somme  erogate per il
 finanziamento della previdenza privata para violare l'art. 136  della
 Costituzione,  perche'  contrastante  con la sentenza di accoglimento
 della Corte costituzionale n. 421 del 1995.
   La motivazione di  tale  sentenza,  infatti,  fa  ritenere  che  il
 contributo  da  porre  a  carico  dei  datori di lavoro per i periodi
 contributivi anteriori al 1 luglio 1991, perche'  fosse  giustificata
 la  concessa "sanatoria", dovesse raggiungere, al massimo, un livello
 pari al contributo di solidarieta' previsto per  il  futuro  (10%)  e
 cioe'  il livello, gia' ritenuto ragionevole, tanto da postularne uno
 "analogo".
   Ne deriva che l'aver fissato al 15% la misura del nuovo  contributo
 (cioe' ad un livello superiore del 50% di quello gia' previsto) porta
 a dubitare che sia stata rispettata la sentenza predetta.
   8.  -  Quanto  alla rilevanza dell'eccezione di incostituzionalita'
 per la decisione della presente controversia basta osservare  che  il
 titolo  in  base  al  quale  la  S.p.a.  ricorrente  ha  iniziato  ad
 effettuare  i  versamenti  di  cui  ora  chiede  la  ripetizione   e'
 costituito    esclusivamente   dalle   disposizioni   sospettate   di
 illegittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
 commi  193  e 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione
 agli artt. 3 e 136 della Costituzione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, oltre
 che comunicata alle parti del presente giudizio,  sia  notificata  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Cuneo, addi' 2 maggio 1998
              Il pretore - giudice del lavoro: Arcidiacono
 98C0945