N. 20 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 17 luglio 1998

                                 N. 20
  Ricorso  per  conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 17 luglio 1998
 Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento per  il  reato  di
    diffamazione  a mezzo stampa a carico dell'on. Tiziana Parenti per
    le dichiarazioni da  questa  rese  in  data  6  maggio  1995,  nei
    confronti  del  dott.  Paolo Ielo - Deliberazione della Camera dei
    deputati, in data 22 ottobre 1997, con la quale tali dichiarazioni
    sono  state  ritenute  opinioni  espresse   nell'esercizio   delle
    funzioni  di  parlamentare,  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma,
    Cost. - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  proposto
    dal  tribunale  di Roma avverso la Camera dei deputati, riguardo a
    detta  deliberazione,  per  ritenuto  illegittimo  esercizio   del
    potere.
 (Delibera della Camera dei deputati, 22 ottobre 1997).
 (Cost., art. 68, primo comma).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  e  pubblicato, mediante lettura del dispositivo la
 seguente ordinanza:
   Nel procedimento instaurato nei confronti di Parenti Tiziana,  nata
 a  Pisa  il 16 aprile 1950, imputata "del reato p. e p. dall'art. 595
 c.p. in  relazione  alla  legge  8  febbraio  1948  poiche'  mediante
 dichiarazioni rese all'agenzia di stampa A.G.I. e ripresa da numerosi
 quotidiani  a  diffusione  nazionale  offendeva  la  reputazione e il
 prestigio  del  dott.  Paolo  Ielo,   sostituto   procuratore   della
 Repubblica  presso  il  tribunale  di Milano. Infatti l'on.le Tiziana
 Parenti a seguito di archiviazione disposta dal G.I.P. di Milano, nel
 procedimento nei  confronti  di  Stefanini  Marcello,  criticando  le
 motivazioni   con   le  quali  il  p.m.  Ielo  aveva  richiesto  tale
 provvedimento di archiviazione tra l'altro, affermava:  ''capisco  la
 difficolta'   di  un  p.m.  giovane  come  Ielo  di  appropriarsi  di
 un'indagine  cosi'  complessa  e  infatti  le   sue   giustificazioni
 evidenziano  proprio  la  sua giovinezza e la sua inesperienza ... mi
 auguro che le modestissime giustificazioni siano dettate  solo  dalla
 giovane eta' e non da malafede poiche' e evidente la loro risibilita'
 a motivare l'archiviazione di un procedimento cosi' ampio ed in parte
 gia' completo ...''.
   In Roma il 6 maggio 1995, querela del 7 maggio 1995".
   Constatato che la Camera dei deputati, con votazione avvenuta nella
 seduta  del  22  ottobre  1997  n.  259  (esame doc. IV-ter, n. 44/A,
 resoconto stenografico Atti parlamentari, pp. 32 e 33)  ha  approvato
 la  proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  a  procedere di
 dichiarare  che  i  fatti  per  i  quali  e  in  corso  il   presente
 procedimento  concernono  opinioni  espresse  dall'onorevole  Parenti
 nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'art.
 68 della Costituzione;
   Rilevato che il parere espresso dalla Giunta e stato cosi' riferito
 in aula dal relatore: "La Giunta ha ritenuto che le  parole  espresse
 dalla onorevole Parenti rientrino in un contrasto politico in quanto,
 a  prescindere  dall'esistenza  di pregressi atti parlamentari, quali
 interrogazioni ed interpellanze eventualmente presentate dalla stessa
 onorevole Parenti, ci troviamo in un preciso esercizio del diritto di
 critica  espresso  da  un  deputato  nei  confronti  di   un   potere
 giudiziario  che  proprio in quel contesto storico aveva dato adito a
 censura circa il corretto uso dei poteri di  indagine  rivolti  verso
 una   determinata   fazione  o  partito  politico  e  che  non  aveva
 minimamente  intaccato  altre   aree   politiche   con   quell'azione
 investigativa  che  prima la procura di Milano aveva condotto con una
 certa incisivita'.
   In secondo luogo, sempre a parere della Giunta, l'onorevole Parenti
 ha fatto quelle dichiarazioni, riportate dalla stampa, nel  corso  di
 un  dibattito  politico anche in replica all'attacco che le era stato
 rivolto, in sede di Commissione  parlamentare  antimafia,  nella  sua
 qualita'  di  presidente  di  quella  Commissione,  in relazione alla
 conduzione  delle  indagini  avviate  sulle  cosiddette   cooperative
 rosse";
   Rilevato,  inoltre,  che la Camera dei deputati ha approvato, senza
 discussione e senza modificazioni di sorta, la proposta della  Giunta
 sintetizzata dal relatore;
   Considerato  che  l'imputata  Parenti nei corso dell'esame svoltosi
 dinanzi a questo tribunale il 21 ottobre 1997 ha dichiarato  di  aver
 reso  le  dichiarazioni che si assumono diffamatorie in risposta alle
 accuse mosse dalla presunta persona offesa, dott. Ielo,  alla  stessa
 imputata  Parenti  di  aver  lasciato  il  fascicolo  concernente  il
 procedimento a carico di Stefanini  Marcello  -  da  lui  "ereditato"
 allorquando   la   on.le  Parenti  lascio'  l'incarico  di  sostituto
 procuratore presso il tribunale di Milano  -  in  una  situazione  di
 confusione  tale  da  impedire l'espletamento delle relative indagini
 (verbale di udienza 21 ottobre 1997, pag. 3)  e  all'addebito,  mosso
 sempre  dal  dott.  Ielo  all'on.le  Parenti,  di "confusione mentale
 desumibile dalla confusione delle carte" (id., pag. 7);
   Rilevato che l'on.le Parenti,  sempre  nel  corso  dell'esame  alla
 quale  e' stata sottoposta in qualita' di imputata, ha richiamato (in
 risposta alla domanda della  difesa  di  parte  civile:  "Queste  sue
 osservazioni  sul  comportamento  del  dott. Ielo, sull'atteggiamento
 provocatorio  nei  suoi  confronti,  lei  ne  ha  fatto  oggetto   di
 interrogazioni,  interpellanze  parlamentari,  di  interventi in sede
 parlamentare?"):  ''... Io non ho mai  fatto  nessuna  interrogazione
 parlamentare   che  potesse  anche  lontanamente  riguardare  la  mia
 attivita' professionale di pubblico  ministero,  perche'  mi  sarebbe
 sembrato  e  mi  sembrerebbe  tutt'oggi  una cosa altamente scorretta
 (id., pag. 11); ed ha affermato (in risposta alla domanda del proprio
 difensore: ''come parlamentare della Repubblica lei ha  eseguito,  ha
 sollecitato, ha fatto interrogazioni e interpellanze sulla conduzione
 delle   indagini   sulle   tangenti   rosse   a   Milano?''):   ''No.
 Assolutamente,  anche  perche'  ormai  per  me  era  un'indagine  che
 apparteneva   ad   altri   e   quindi   non  avevo  motivo  per  fare
 interrogazioni parlamentari'' (id., pag. 14);
   Rilevato, quindi, che le frasi attribuite  all'on.le  Parenti  sono
 state pronunciate nell'ambito di una polemica tra una parlamentare ex
 magistrato  ed  un magistrato in servizio, e contengono apprezzamenti
 sulla  correttezza,  sulla  professionalita'  e  sull'onesta'   nella
 conduzione  di  una  specifica  inchiesta penale, in passato condotta
 dalla stessa parlamentare;
   Ritenuto,  pertanto,  che  le  dichiarazioni  dell'on.le   Parenti,
 sottoposta  all'esame  di  questo  tribunale, non sono state rese ne'
 nell'ambito  di  una  attivita'  parlamentare  ''tipica'',   ne'   in
 occasione   di   un'attivita'   connessa  all'attivita'  parlamentare
 ''tipica'' (o, per usare la terminologia del d.-l. 6 settembre  1996,
 non  convertito  in  legge  e  non  piu'  in  vigore,  nell'ambito di
 ''attivita'  divulgative  connesse'')  ne'  costituiscono,  comunque,
 opinioni  espresse  nell'esercizio  delle  funzioni parlamentari, pur
 conferendo al disposto  dell'art.  68  Cost.,  la  piu'  ampia  delle
 interpretazioni,  in  quanto  -  alla  luce  delle precisazioni e dei
 chiarimenti forniti dalla stessa imputata - le  affermazioni  da  lei
 rese   e   concernenti   il  dott.  Ielo  sono  del  tutto  prive  di
 ''retroterra'', finalita' e addentellati parlamentari o politici;
   Ritenuto,   quindi,   che   la  Camera  dei  deputati  ha,  con  la
 dichiarazione di  insindacabilita',  illegittimamente  esercitato  il
 proprio  potere,  avendo  arbitrariamente valutato il presupposto del
 collegamento delle opinioni espresse  con  la  funzione  parlamentare
 (tra  le  ultime,  v.    sentenze 23 luglio 1997, n. 265, e 24 aprile
 1996, n. 129 della Corte costituzionale);
   Rilevato che il dissenso di questo giudice, ai fini della  corretta
 decisione  sulla imputazione mossa all'on.le Parenti e a tutela delle
 funzioni   giurisdizionali   costituzionalmente    garantite,    puo'
 esprimersi   soltanto   sollecitando   il   controllo   della   Corte
 costituzionale attraverso lo strumento dell'elevazione  di  conflitto
 di  attribuzione  nei  confronti della deliberazione della Camera dei
 deputati,
                               P.  Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., e 37, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dispone la sospensione del giudizio in corso;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale,  sollevando  conflitto  di  attribuzione tra i poteri
 dello Stato e chiedendo che la Corte:
     A)  dichiari  che  non  spettava  alla  Camera  dei  deputati  la
 valutazione  della  condotta attribuita all'on.le Tiziana Parenti, in
 quanto estranea alla previsione dell'art. 68, 1 comma, Cost.;
     B) annulli la relativa deliberazione adottata  dalla  Camera  dei
 deputati  nella  seduta  di  mercoledi'  22  ottobre  1997 (Resoconto
 stenografico, esame doc. IV-ter,  n. 44/A, pag. 32).
      Roma, addi' 23 gennaio 1998
                        Il presidente: D'Andria
 Il giudice est.: Capozza
 98C0957