N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1998
N. 594 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Di Stasio Ugo ed altra e comune di Balvano Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprieta' e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 3, 42 e 97).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta, in data 30 ottobre 1987, col n. 2091 al ruolo generale dell'anno 1987 e vertente tra Di Stasio Ugo e Bianca, questa rappresentata dal primo giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Potenza, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Giuliani che li rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione, attori e comune di Balvano, contumace, convenuto. Premesso: che il comune di Balvano, con provvedimento del sindaco del 5 giugno 1982 n. 1660/1669, disponeva l'occupazione d'urgenza in vista di futura espropriazione di are 10,28 di alcuni terreni degli attori, prendendone possesso come da verbale dell'8 giugno 1982, allo scopo di realizzarvi alloggi ad uso abitativo; che non appare controversa la titolarita' della proprieta' dei beni occupati in testa agli attori; che l'amministrazione procedente, dopo aver eseguito le occupazioni d'urgenza e realizzato le opere predette, non ha provveduto ad emettere i rituali decreti di esproprio nei termini di cinque anni, come previsto nei provvedimenti di occupazione; che nelle more del giudizio e' intervenuta la nuova normativa in materia di liquidazione del danno da occupazione illegittima, contenuta nel comma 7-bis dell'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi aumentato del 10 per cento"; che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato; O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 593/1998). 98C0967