N. 594 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1998

                                N. 594
  Ordinanza emessa il 13 febbraio 1998 dal tribunale  di  Potenza  nel
 procedimento  civile  vertente tra Di Stasio Ugo ed altra e comune di
 Balvano
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle indennita' espropriative per la realizzazione  di  opere  da
    parte  o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra
    il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con  la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione  di detto criterio di valutazione anche alla misura dei
    risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni  acquisitive,  con
    l'aumento  dell'importo  stesso del 10 per cento in considerazione
    della incostituzionalita' del precedente criterio  dichiarata  con
    sentenza  n.  369/1996  - Ritenuta persistente inadeguatezza della
    nuova  misura  del  risarcimento  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza  e  sul  diritto  di  proprieta'  e  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).
 (Cost., artt. 3, 42 e 97).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in  primo  grado
 iscritta,  in  data  30  ottobre  1987, col n. 2091 al ruolo generale
 dell'anno 1987  e  vertente  tra  Di  Stasio  Ugo  e  Bianca,  questa
 rappresentata   dal  primo  giusta  procura  in  atti,  elettivamente
 domiciliati  in  Potenza,  presso  lo  studio  dell'avv.   Gianfranco
 Giuliani  che  li  rappresenta  e  difende  come da mandato a margine
 dell'atto di  citazione,  attori  e  comune  di  Balvano,  contumace,
 convenuto.
   Premesso:
     che  il  comune  di  Balvano, con provvedimento del sindaco del 5
 giugno 1982 n. 1660/1669, disponeva l'occupazione d'urgenza in  vista
 di futura espropriazione di are 10,28 di alcuni terreni degli attori,
 prendendone  possesso  come da verbale dell'8 giugno 1982, allo scopo
 di realizzarvi alloggi ad uso abitativo;
     che non appare controversa la titolarita'  della  proprieta'  dei
 beni occupati in testa agli attori;
     che   l'amministrazione   procedente,   dopo   aver  eseguito  le
 occupazioni  d'urgenza  e  realizzato  le  opere  predette,  non   ha
 provveduto  ad emettere i rituali decreti di esproprio nei termini di
 cinque anni, come previsto nei provvedimenti di occupazione;
     che nelle more del giudizio e' intervenuta la nuova normativa  in
 materia   di  liquidazione  del  danno  da  occupazione  illegittima,
 contenuta nel comma 7-bis dell'art. 5-bis della legge 8 agosto  1992,
 n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,
 n.  662,  a  norma  del  quale "in caso di occupazioni illegittime di
 suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30
 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno i criteri
 di  determinazione  dell'indennita'  di  cui  al  primo  comma,   con
 esclusione  della  riduzione  del 40 per cento. In tal caso l'importo
 del risarcimento e' altresi aumentato del 10 per cento";
     che tale disposizione si applica anche ai procedimenti  in  corso
 non ancora definiti con sentenza passata in giudicato;
                             O s s e r v a
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 593/1998).
 98C0967