N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998

                                N. 595
  Ordinanza  emessa il 11  marzo  1998  dal  tribunale  di Potenza nel
 procedimento civile vertente tra Maggi  Rocco e cooperativa  edilizia
 s.r.l. "La Capanna" ed altro
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  per illegittime occupazioni acquisitive, con
    l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento  in  considerazione
    della  incostituzionalita'  del precedente criterio dichiarata con
    sentenza n. 369/1996 - Ritenuta  persistente  inadeguatezza  della
    nuova  misura  del  risarcimento  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza  e  sul  diritto  di  proprieta'  e  sui  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65).
 (Cost., artt. 3, 42 e 97).
(GU n.36 del 9-9-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  emesso  la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado
 iscritta, in data 4 luglio  1991,  col  n.  1569  al  ruolo  generale
 dell'anno 1991 e vertente tra Maggio Rocco, elettivamente domiciliato
 in Potenza, presso lo studio dell'avv. Vito Laraia che lo rappresenta
 e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione, attore, e
 coperativa  edilizia  s.r.l.  "La Capanna", in persona del presidente
 pro-tempore elettivamente domiciliata in Potenza,  presso  lo  studio
 dell'avv.    Giovanni  Salvia,  che  la rappresenta e difende come da
 mandato a margine dell'atto di costituzione in  giudizio,  comune  di
 Trivigno, in persona del sindaco pro-tempore contumace, convenuti.
   Premesso:
     che  con  deliberazioni  n.  33 del 30 aprile 1982 e n. 95 del 22
 luglio 1985 il comune di Trivigno assegnava alla coperativa  edilizia
 s.r.l. "La Capanna" un'area per l'insediamento del fabbricato sociale
 della  cooperativa  medesima  e  che,  successivamente, il presidente
 della Giunta regionale della Basilicata dichiarava, con  decreto  del
 15  maggio  1986,  n. 483, la pubblica utilita' dell'opera, disponeva
 l'indifferibilita' ed urgenza della sua realizzazione;
     che  non  appare  controversa  la  titolarita'  della  proprieta'
 dell'area in questione in capo all'attore;
     che,  nonostante  l'avvenuta occupazione dell'area da parte della
 cooperativa edilizia s.r.l.  "La  Capanna"  e  la  realizzazione  del
 fabbricato,  non  si e' mai provveduto ad emettere il rituale decreto
 di esproprio;
     che nelle more del giudizio e' intervenuta la nuova normativa  in
 materia   di  liquidazione  del  danno  da  occupazione  illegittima,
 contenuta nel comma 7-bis, dell'art.  5-bis,  della  legge  8  agosto
 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre
 1996,  n.  662, a norma del quale "in caso di occupazioni illegittime
 di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al
 30 settembre 1996, si applicano, per  la  liquidazione  del  danno  i
 criteri  di determinazione dell'indennita' di cui al primo comma, con
 esclusione della riduzione del 40 per cento. In  tal  caso  l'importo
 del risarcimento e' altresi aumentato del 10 per cento";
     che  tale  disposizione si applica anche ai procedimenti in corso
 non ancora definiti con sentenza passata in giudicato;
                             O s s e r v a
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 593/1998), eccetto, in calce all'ordinanza, la data "11  marzo  1998"
 anziche', "13 febbraio 1998".
 98C0968