N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1998
N. 595 Ordinanza emessa il 11 marzo 1998 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra Maggi Rocco e cooperativa edilizia s.r.l. "La Capanna" ed altro Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprieta' e sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, comma 7-bis, aggiunto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., artt. 3, 42 e 97).(GU n.36 del 9-9-1998 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta, in data 4 luglio 1991, col n. 1569 al ruolo generale dell'anno 1991 e vertente tra Maggio Rocco, elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio dell'avv. Vito Laraia che lo rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di citazione, attore, e coperativa edilizia s.r.l. "La Capanna", in persona del presidente pro-tempore elettivamente domiciliata in Potenza, presso lo studio dell'avv. Giovanni Salvia, che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio, comune di Trivigno, in persona del sindaco pro-tempore contumace, convenuti. Premesso: che con deliberazioni n. 33 del 30 aprile 1982 e n. 95 del 22 luglio 1985 il comune di Trivigno assegnava alla coperativa edilizia s.r.l. "La Capanna" un'area per l'insediamento del fabbricato sociale della cooperativa medesima e che, successivamente, il presidente della Giunta regionale della Basilicata dichiarava, con decreto del 15 maggio 1986, n. 483, la pubblica utilita' dell'opera, disponeva l'indifferibilita' ed urgenza della sua realizzazione; che non appare controversa la titolarita' della proprieta' dell'area in questione in capo all'attore; che, nonostante l'avvenuta occupazione dell'area da parte della cooperativa edilizia s.r.l. "La Capanna" e la realizzazione del fabbricato, non si e' mai provveduto ad emettere il rituale decreto di esproprio; che nelle more del giudizio e' intervenuta la nuova normativa in materia di liquidazione del danno da occupazione illegittima, contenuta nel comma 7-bis, dell'art. 5-bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a norma del quale "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al primo comma, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi aumentato del 10 per cento"; che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non ancora definiti con sentenza passata in giudicato; O s s e r v a
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 593/1998), eccetto, in calce all'ordinanza, la data "11 marzo 1998" anziche', "13 febbraio 1998". 98C0968