N. 343 ORDINANZA 14 - 24 luglio 1998

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'  pubblica  - Requisiti tecnici e costruttivi ed attrezzature
 della case di cura private - Ordinamento del servizio e del personale
 - Requisiti necessari per l'esercizio  della  funzione  di  direttore
 sanitario  responsabile  -  Regolamentazione con decreto del Ministro
 della sanita' - Carenza degli elementi descrittivi della  fattispecie
 concreta  -  Carenza  della  motivazione e della perdurante rilevanza
 della questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 51).
 
 (Cost., artt. 41, 42, 87, 117 e 118).
 
(GU n.35 del 2-9-1998 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Francesco GUIZZI;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51 della legge
 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera),
 promosso con ordinanza emessa il 15  aprile  1997  dal  Consiglio  di
 Stato  sul  ricorso  proposto  da  Guarnieri  Giovanbattista ed altri
 contro il Ministero della sanita' ed altra, iscritta al  n.  790  del
 registro  ordinanze  1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,
   Udito  nella  camera di consiglio del 22 aprile il giudice relatore
 Fernanda Contri.
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio  amministrativo  di  appello
 promosso  da  Giovanbattista Guarnieri ed altri rappresentanti legali
 di case di cura private,  il  Consiglio  di  Stato,  Sezione  IV,  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  41, 42, 87, 117 e 118 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  51
 della  legge  12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza
 ospedaliera), che attribuiva al Ministro della sanita' il  potere  di
 regolare,  con  proprio  decreto, i requisiti tecnici e costruttivi -
 nonche' le attrezzature - delle case di cura  private,  l'ordinamento
 dei servizi e del personale delle medesime, i requisiti necessari per
 l'esercizio   in   esse   della   funzione   di  direttore  sanitario
 responsabile;
     che gli appellanti nel procedimento a quo avevano precedentemente
 impugnato, davanti al TAR del Lazio, il  regolamento  emanato,  sulla
 base  della  disposizione  denunciata, con decreto del Ministro della
 sanita' del 5 agosto 1977 (Determinazione dei requisiti tecnici sulle
 case di cura private);
     che con sentenza n. 334 del 1979, il TAR del Lazio respingeva  il
 ricorso  proposto  da  Guarnieri ed altri per chiedere l'annullamento
 del citato decreto ministeriale che, fra l'altro, faceva obbligo alle
 case di  cura  private  gia'  autorizzate  di  adeguarsi  alla  nuova
 normativa  da  esso  recata  entro  otto  anni  dalla  data della sua
 pubblicazione, a pena di revoca dell'autorizzazione;
     che,  secondo  il  collegio  rimettente, la sopravvenienza di una
 complessa normativa in materia di  ordinamento  regionale  non  aveva
 fatto  venir  meno  la  competenza  regolamentare  del Ministro della
 sanita', giacche', dapprima,  l'art.  6,  numero  6,  del  d.P.R.  14
 gennaio  1972,  n.  4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario
 delle  funzioni  amministrative  statali  in  materia  di  assistenza
 sanitaria  ed  ospedaliera  e  dei  relativi  personali  ed uffici) -
 emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 17 della
 legge n. 281 del  1970  (Provvedimenti  finanziari  per  l'attuazione
 delle  Regioni  a  statuto  ordinario)  -  riservava  allo  Stato "la
 normativa   tecnica   relativa   alle   case   di   cura    private",
 successivamente,  l'art.  43  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833
 (Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale),  rimetteva   alla
 legislazione  regionale  la  disciplina  e la vigilanza sulle case di
 cura private stabilendo, tuttavia, al quarto comma, che nel frattempo
 resta in vigore, tra gli altri, l'art. 51 della legge n. 132 del 1968
 e l'impugnato regolamento ministeriale;
     che nell'ordinanza di rimessione si ricorda che l'emanazione,  in
 base  all'art.  5 della legge n. 833 del 1978, del d.P.C.m. 27 giugno
 1986 (Atto di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa
 delle regioni in materia di requisiti delle case  di  cura  private),
 recante  una  nuova disciplina dell'intera materia, "non sembra avere
 implicato una sopravvenuta causa di improcedibilita' del ricorso  per
 implicita  intervenuta tacita abrogazione dell'impugnato regolamento,
 stante  il   permanere   dell'interesse   dei   ricorrenti   al   suo
 annullamento,  quanto  meno con riferimento agli effetti prodotti nel
 periodo di relativa vigenza", cio' che  comporterebbe  la  perdurante
 rilevanza della questione sollevata;
     che,  sotto  il  profilo  della  non manifesta infondatezza della
 questione prospettata, secondo la Sezione rimettente, il  regolamento
 ministeriale   del   5   agosto  1977  -  emanato  sulla  base  della
 disposizione denunciata - ha inciso, "sotto il profilo  statico,  sul
 modo  di  godimento  della  proprieta' delle case di cura e, sotto un
 profilo dinamico, sull'attivita' imprenditoriale  che  attraverso  le
 case  di cura viene esercitata", in contrasto con le riserve di legge
 di cui, rispettivamente, agli artt. 42, secondo  comma,  e  41  della
 Costituzione;
     che  l'art. 51 della legge n. 132 del 1968 viene denunciato anche
 in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto  la
 materia  assegnata  alla  potesta'  regolamentare del Ministro e' tra
 quelle riservate alla potesta' legislativa della regionale;
     che,  in   riferimento   all'art.   87,   quinto   comma,   della
 Costituzione,  infine,  il  giudice  a quo ritiene non manifestamente
 infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  51
 della  legge  n.  132  del  1968,  non  sembrando,  a  suo avviso, la
 posizione costituzionale dei Ministri "compatibile con la  competenza
 ad   emanare   norme  regolamentari  di  interesse  generale,  aventi
 efficacia nell'ordinamento complessivo dello Stato";
     che nel giudizio davanti a questa Corte, ha  spiegato  intervento
 il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, per dedurre  l'inammissibilita'
 e  l'infondatezza  della  questione  sollevata  dalla  IV Sezione del
 Consiglio di Stato.
   Considerato   che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
 sull'autorita'  rimettente  grava  l'onere  di  indicare  i  concreti
 elementi  della  fattispecie  sottoposta al suo esame e di esporre le
 argomentazioni  che  fondano  il   giudizio   di   rilevanza:   onere
 particolarmente  rigoroso  qualora  le norme oggetto di censura siano
 abrogate o comunque modificate (v. le ordinanze nn. 79 del 1988 e 419
 del 1977);
     che l'ordinanza di  rimessione,  emessa  il  15  aprile  1997,  a
 distanza  di  oltre  sedici anni dal deposito del ricorso in appello,
 non offre elementi descrittivi della  fattispecie  concreta  e  della
 posizione,  originaria  ed attuale, delle case di cura ricorrenti nel
 giudizio a quo -  le  quali  non  si  sono  costituite  nel  presente
 giudizio - ulteriori rispetto al mero accenno al ricorso in appello a
 suo tempo proposto contro la sentenza del TAR del Lazio, con la quale
 e'  stato  rigettato  il  ricorso  proposto dai rappresentanti legali
 delle case di cura avverso il decreto ministeriale 5 agosto del 1977,
 e rispetto alla apodittica affermazione secondo la quale  l'ipotetico
 accoglimento   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
 comporterebbe l'annullamento ex tunc del decreto ministeriale emanato
 sulla base della disposizione impugnata, "con integrale soddisfazione
 dell'interesse dai ricorrenti dedotto";
     che pertanto risulta  del  tutto  carente  la  motivazione  della
 perdurante rilevanza della questione sollevata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  51  della  legge 12 febbraio
 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera),  sollevata,
 in  riferimento  agli artt. 41, 42, 87, 117 e 118 della Costituzione,
 dal Consiglio di Stato,  Sezione  IV,  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
                        Il Presidente: Vassalli
                         Il redattore: Contri
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
                       Il cancelliere: Fruscella
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