N. 25 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 22 agosto 1998

                                 N. 25
   Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il
 22 agosto 1998 (del Presidente della regione siciliana)
 Finanza    pubblica  allargata  -  Norme  di  semplificazione   degli
    adempimenti
     dei   contribuenti   in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  e
    dell'imposta  sul  valore  aggiunto  -  Esecuzione  di  versamenti
    unitari  delle  imposte - Previsione, ai sensi dell'art. 22, comma
    3, d.lgs. n. 241/1997,  di  apposita  struttura  di  gestione  per
    l'attribuzione  agli  enti  destinatari  delle  somme  a  ciascuno
    spettanti - Individuazione di tale struttura,  determinazione  dei
    suoi  compiti  e  delle  modalita'  per  l'attribuzione  agli enti
    destinatari delle somme a ciascuno spettanti, mediante decreto del
    Ministro delle finanze - Lamentata, mancata  partecipazione  della
    Regione  siciliana  a  tali  fasi  procedimentali  - Lesione delle
    competenze spettanti alla Regione siciliana  stessa in materia  di
    riscossione   tributaria,   relativamente  alle  entrate  ad  essa
    statutariamente riservate - Violazione dell'autonomia  finanziaria
    regionale.
 (Decreto  22 maggio 1998, n. 183, dei Ministri delle finanze, tesoro,
    bilancio, lavoro).
 (Statuto regione Sicilia artt. 20 e 36; d.P.R.  26  luglio  1965,  n.
    1047 (recte: n. 1074) artt. 2, 3, 4, 8 e 9).
(GU n.40 del 7-10-1998 )
   Ricorso  del  Presidente  della  Regione  siciliana pro-tempore on.
 dott. Giuseppe Drago, rappresentato e difeso, sia congiuntamente  che
 disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del presente atto, dagli
 avvocati Francesco Castaldi  e  Giorgio  Colajanni  ed  elettivamente
 domiciliato  presso  la  sede dell'Ufficio della Regione siciliana in
 Roma,  Via  Marghera  36,  autorizzato   a   proporre   ricorso   con
 deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 29 luglio 1998.
   Contro   il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore
 domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso  gli  uffici
 della  Presidenza del Consiglio dei Ministri e difeso per legge dalla
 Avvocatura generale dello Stato.
   Per  la  risoluzione  del  conflitto di attribuzione insorto fra la
 regione siciliana e lo Stato per  effetto  del  Regolamento  "recante
 norme  per  l'individuazione  della  struttura  di  gestione prevista
 dall'art.  22, comma 3, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.
 241,  nonche'  la  determinazione  delle modalita' per l'attribuzione
 agli enti destinatari delle somme  a  ciascuno  di  essi  spettanti",
 emanato  con  decreto  22  maggio  1998,  n.  183, dal Ministro delle
 Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e  della
 programmazione  economica  e  con  il  Ministro  del  lavoro  e della
 previdenza  sociale,  pubblicate  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
 Repubblica n. 138 del 16 giugno 1998.
                               F a t t o
   Il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha semplificato per i contribuenti
 titolari  di  partita Iva gli adempimenti connessi alla dichiarazione
 ed al pagamento di taluni tributi e contributi quali l'Irpef, con  le
 ritenute  alla  fonte,  l'Iva,  le imposte sostitutive delle predette
 imposte nenche' i contributi previdenziali dovuti all'Inps,  i  premi
 assicurativi dovuti all'Inail e infine i nuovi tributi regionali Irap
 e addizionale Irpef dovuti dai soggetti passivi di I.v.a.
   La  semplificazione  si  concretizza,  anzitutto,  in dichiarazioni
 unitarie e in riscossioni unitarie con la innovativa possibilita'  di
 compensazione  orizzontale  dei  debiti  e  dei  crediti  relativi  a
 svariate causali. Deputate alla riscossione dei  predetti  tributi  e
 contributi  sono  le  banche  e,  nel  periodo  transitorio,  anche i
 concessionari della riscossione.
   In particolare  l'art.  21  del  decreto  legislativo  n.  241/1997
 prevede  che  i  riscuotitori suddetti versino le somme riscosse alla
 Tesoreria dello  Stato  ovvero  alla  Cassa  regionale  siciliana  di
 Palermo.
   Data  la  rilevata  complessita' delle operazioni di determinazione
 delle spettanze degli enti ai fini del  conseguente  versamento  sono
 state  prefigurate  dal  successivo  art. 22 un apposita struttura di
 gestione da individuarsi con decreto del Ministro  delle  finanze  di
 concerto  con  quelli  del  lavoro  e  del  tesoro  che stabilisca le
 modalita' per l'attribuzione delle somme spettanti  ai  singoli  enti
 destinatari  nonche' dall'art. 27 un Comitato di indirizzo, controllo
 e valutazione dell'attuazione di quanto previsto dall'art.  3,  comma
 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   L'impugnato  decreto  interministeriale  22  maggio  1998,  n. 183,
 nell'istituire il suddetto Comitato - al  quale  la  Regione  non  e'
 chiamata  a  partecipare - e individuare la struttura di gestione nel
 Ministero  delle  finanze,  dipartimento  delle  entrate,   direzione
 centrale  per  la riscossione, con le relative competenze che vengono
 esercitate tutte a livello centrale senza alcuna partecipazione della
 Regione, viola la potesta' regionale di riscossione delle entrate  di
 propria  spettanza  nonche'  l'immediata  disponibilita' del relativo
 gettito ad essa spettante.
   Il citato  decreto  interministeriale  si  manifesta  lesivo  delle
 attribuzioni  della  Regione  siciliana  e dell'autonomia finanziaria
 della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Violazione degli articoli 36 e 20 dello statuto siciliano  e  degli
 articoli  2,  3,  4,  8  e  9  delle  norme  di attuazione in materia
 finanziaria di cui al d.p. reg. 26 luglio 1965, n. 1074.
   Ai  sensi  dell'art.  36  delle  statuto siciliano e delle norme di
 attuazione contenute negli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965
 spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da  essa
 direttamente   deliberate,   tutte  le  entrate  tributarie  erariali
 riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  e   indirette,
 comunque  denominate  (art.  2), ivi comprese anche quelle accessorie
 costituite dagli interessi di mora e dalle sopratasse, nonche' quelle
 derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie  amministrative  e
 penali  (art. 3), e infine quelle che, sebbene relative a fattispecie
 tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per  esigenze
 amministrative,  ad  uffici  finanziari  situati fuori del territorio
 della regione (art.  4).
   Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e  degli  artt.  8  e  9  delle
 predette norme di attuazione alla regione sono attribuite le relative
 funzioni esecutive ed amministrative.
   La stessa si avvale, fino a quando non sara' diversamente disposto,
 degli  uffici periferici dell'Amministrazione statale cui rimborsera'
 le relative spese (art. 8, primo comma, e art. 9).
   Alla esazione delle entrate di spettanza della regione,  costituite
 da imposte dirette riscuotibili mediante ruoli, essa provvede a norma
 delle  disposizioni  nazionali  e  regionali  vigenti e a mezzo degli
 agenti  di  riscossione  di  cui  alle  disposizioni   stesse.   Alla
 riscossione  delle entrate di natura diversa da quelle suindicate, la
 regione puo' provvedere direttamente o mediante concessioni (art.  8,
 terzo  comma).  La  competenza  riconosciuta  in capo alla regione in
 materia  di  riscossione  delle  entrate  tributarie   di   spettanza
 regionale dalle citate norme statutarie e di attuazione dello Statuto
 nonche'  dalla  consolidata  giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte
 (cfr. sentt. nn.   150/1969; 2/1967,  punto  4,  ultimo  periodo  del
 considerato  in  diritto;  61/1987,  punto  18,  del  considerato  in
 diritto;   411/1993,   127/1994)   viene    radicalmente    disattesa
 dall'impugnato decreto interministeriale nelle parti in cui individua
 gli  organi di gestione e di vigilanza ed i relativi compiti senza la
 partecipazione della Regione nonche' nelle parti in  cui  regolamenta
 le   modalita'   di   riparto   e   del   versamento   delle  entrate
 statutariamente  riservate   alla   Regione   senza   la   previsione
 dell'immediato versamento delle stesse alla Cassa regionale.
   L'illegittimita'  dell'impugnato  decreto  e'  ancor  piu'  grave e
 manifesta se si considera che lo stesso si appalesa in violazione del
 decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  -  di  cui  peraltro
 costituisce  attuazione  -  ed in particolare degli artt. 21 e 26 che
 sanciscono l'immediato versamento delle  somme  riscosse  alla  Cassa
 regionale  siciliana di Palermo. Giova al riguardo ricordare che gia'
 nella sent. 299 del 1974 codesta Corte affermava che "lo  Stato,  non
 appena avra' riscosso tali entrate, dovra' immediatamente trasmettere
 il  relativo  importo  alla  Regione, onde evitare che questa abbia a
 subire pregiudizio nell'assolvimento delle sue funzioni  per  effetto
 di ritardi nell'acquisizione di quanto ad essa e' dovuto".
                                P. Q. M.
   Si  chiede  pertanto  all'ecc.ma  Corte  costituzionale  di  volere
 accogliere  il  ricorso,  ritenendo  e  dichiarando  che  il  decreto
 interministeriale  anzidetto e' illegittimo in quanto invade l'ambito
 delle competenze della Regione siciliana in violazione degli artt. 36
 e 20 Stat. Sic.   e 2, 3, 4, 8 e  9  delle  norme  di  attuazione  in
 materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1047 del 1965; procedere, in
 conseguenza,  all'annullamento  dell'atto  impugnato e dichiarare che
 spetta alla Regione  partecipare  alla  gestione  ed  alla  vigilanza
 relativamente  alle  imposte riscosse nel suo territorio e che queste
 ultime devono  essere  versate  alla  Cassa  regionale  siciliana  di
 Palermo.
     Palermo, addi' 10 agosto 1998
           Avv. Francesco Castaldi - Avv. Giorgio Colajanni
 98C1038