N. 648 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1997- 24 agosto 1998
N. 648 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 agosto 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da E.N.E.L. S.p.a. contro A.G.I.A.P. S.r.l. Imposte e tasse in genere (statali e comunali) - Tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province (T.O.S.AP.) - Criteri per la rideterminazione delle tariffe - Direttive fissate dalla legge di delega n. 421/1992 - Limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti - Mancata osservanza da parte del legislatore delegato - Violazione dei principi posti dalla legge di delega. (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47). (Cost., artt. 76, legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, lett. b), p. 1).(GU n.38 del 23-9-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 2088/97 depositato il 18 giugno 1997 avverso avviso di accertamento - Tosap, 96 contro A.G.I.A.P. S.r.l. da E.N.E.L. Societa' per azioni, Tosap comune di Bosconero, residente a Roma in via G.B. Martini n. 3, difeso da Cermignani Giuseppe residente a Torino in Corso Regina Margherita n. 267. Impugnazione. Ricorso contro l'avviso di accertamento, emesso dalla A.G.I.A.P. S.r.l. concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il comune di Bosconero (Torino), ai fini della applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l'anno 1996. Atti del giudizio. Parte ricorrente: ricorso depositato il 18 giugno 1997, memoria aggiunta ed istanza di riunione di procedimenti, depositati il 31 ottobre 1997, istanza di trattazione in pubblica udienza, depositata il 31 ottobre 1997; A.G.I.A.P. S.r.l.: costituzione in giudizio e controdeduzioni, depositati il 18 luglio 1997. Comparsi. Per la parte ricorrente: il dott. Giuseppe Germiniani, per delega in atti. Per l'A.G.I.A.P. S.r.l.: il dott. Maurizio Armarelli, per delega in atti. Letti gli atti. Udito il relatore, sig. Cocito Luciano. Ritenuto in fatto La concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Bosconero (Torino), S.r.l. A.G.I.A.P., con sede in Torino, via Colli n. 3, con avviso notificato a termini di legge il 25 marzo 1997, provvedeva all'accertamento, a carico della S.p.a. E.N.E.L. - Direzione distribuzione Piemonte-Valle d'Aosta, corrente in Torino, corso Regina Margherita n. 267, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) per l'anno 1996, determinata in L. 6.030.000, oltre a sanzioni, interessi di mora e diritti vari, per un carico tributario complessivo di L. 15.129.000. Contro la suddetta pretesa fiscale, si e' opposta la societa' ricorrente sostenendo: a) l'illegittimita' della tassazione de quo, attuata in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 507/1993, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in considerazione del fatto che la citata normativa non accoglierebbe l'indirizzo espresso dalla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, circa il limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti del suolo pubblico; il che avrebbe provocato, secondo l'opponente, un aumento di oltre sei volte del carico tributario attinente alla antecedente imposizione; b) l'illegittimita' del criterio di determinazione della tassa, dato che la stessa risulterebbe rapportata alla lunghezza di tutte le strade del territorio comunale, senza tener conto della parte del suolo effettivamente occupato dalle condutture od impianti, come stabilito dall'art. 47, punto I, del precitato decreto delegato; il tutto senza calcolare quanto gia' versato dalla societa' stessa per l'anno in questione; c) l'illegittima applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione, in quanto, per l'art. 50 dello stesso decreto, non sussisterebbe l'obbligo della denunzia per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa (1994), salvo per le nuove installazioni, peraltro regolarmente denunziate. Replica, a sua volta, la S.r.l. A.G.I.A.P., facendo presente: aa) che, a seguito dell'emanazione della legge delega n. 421/1992 dove risultano fissati in via generale, per i tributi locali, i principi ed i criteri ad essi conferenti - e tra questi anche il livello di massima tassazione della Tosap richiamato dalla societa' ricorrente -, il d.lgs. n. 507/1993, quale decreto delegato, nello stabilire, per detta tassazione, una rideterminazione delle tariffe in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi, provvedeva altresi', ad introdurre la prevista forma di determinazione forfettaria della tassa stessa, relativamente alle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con linee elettriche, cavi, condutture e simili. E tale indirizzo avrebbe determinato un sostanziale assorbimento, in detta statuizione, del predetto limite sugli aumenti delle occupazioni permanenti rispetto alla antecedente situazione tributaria del soggetto contribuente, nella ulteriore considerazione che lo stesso troverebbe, comunque, un obiettivo impedimento, in fase di pratica applicazione del tributo, dato dalla impossibilita' di istituire un collegamento fra i nuovi criteri e quelli proprii della precedente normativa, per mancanza di termini comuni dei procedimenti medesimi; aa/I) che, in ogni caso, il limite in questione non risulterebbe violato, quand'anche lo stesso fosse fatto salvo in linea di principio, dato che l'eventuale aumento dell'imposizione sarebbe da ritenersi aderente alla tariffa e non gia' alla tassa come tale, tenuto anche presente che una diversa interpretazione della normativa legittimerebbe l'eventuale evasione perpetuatasi nelle annualita' precedenti, condizione che, se accertata, non prospetterebbe quell'eccessivo aumento della tassazione lamentata dall'E.N.E.L. per l'anno in contestazione; bb) che, per quanto attiene all'entita' della tassa, la stessa risulterebbe conseguente ai dati messi a disposizione della amministrazione comunale; dati che confermerebbero l'occupazione del sottosuolo per l'intero sviluppo viario del comune; cc) che, per l'applicazione delle sanzioni, il versamento dell'importo operato dal contribuente configurerebbe una implicita denunzia positiva per le occupazioni supposte imponibili e, negativa, per le variazioni eventualmente intervenute, ragione per cui un aumento della tassa, rispetto alla situazione preesistente, comporterebbe una condizione di infedelta' della denunzia del tributo in rapporto a quanto gia' corrisposto al comune. La commissione, per sua parte, nell'udienza di data odierna, udite le parti in causa, dichiara di riservarsi in ordine alla propria decisione. Motivi della decisione La controversia insorta fra l'E.N.E.L. S.p.a. e la A.G.I.A.P. S.r.l., quale concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali per il Comune di Bosconero (Torino), evidenzia una primaria eccezione di incostituzionalita', sollevata dalla ricorrente, in ordine al contenuto del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - decreto legislativo delegato - nella parte in cui, all'art. 47, non appare conforme all'indirizzo espresso, in ordine alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, dalla correlativa legge delega del 23 ottobre 1992, n. 421. Il rilievo muove dall'osservazione secondo la quale la precitata legge ha previsto, fra l'altro, all'art. 4, lett. b), punti 1 e 2, tre precisi criteri direttivi, rappresentati, per i casi che interessano la presente controvesia, da: una rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico retraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi; un limite tributario, relativamente alle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti, fissato al 50% delle misure massime della tassazione vigente al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa; una forma di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavo, condutture e simili. Se non che, a fronte di detto indirizzo, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come decreto delegato, se ha provveduto per la rideterminazione delle tariffe nonche' per la prevista tassazione forfettaria per particolari installazioni ed allacciamenti tecnici, nulla ha disposto circa il limite di prelievo concernente le possibili variazioni in aumento attinenti alle occupazioni permanenti, determinabili in base alle nuove disposizioni di attuazione. Da qui l'opposizione della societa' contribuente, alla quale verrebbe imputata, a seguito di detta omissione, una tassazione marcatamente eccedente rispetto a quella propria della antecedente legislazione, e la conseguente proposizione, sul punto, della eccezione di incostituzionalita' della normativa di cui al citato decreto legislativo. Ora, sulla posizione assunta dalla ricorrente, l'A.G.I.A.P. S.r.l. obietta negando l'esistenza di un siffatto difetto nella contestata normativa di attuazione, opponendo tutta una serie di considerazioni, delle quali il Collegio reputa di dover rilevare solo la parte riguardante il sistema di forfetizzazione della tassa nonche' delle relative conseguenze, tralasciando le indimostrabili ipotesi di possibili evasioni dall'imposizione per gli anni precedenti il periodo in contestazione, chiaramente infondate ed estranee alla problematica proposta. Ed, in tal senso, e' da annotare come, secondo la concessionaria, la meccanica del forfait, adottata per la determinazione del tributo relativo agli impianti o collegamenti della societa' contribuente, non consentirebbe una effettiva applicazione del precitato limite di tassazione, nella considerazione che lo stesso non si concilierebbe con la situazione propria della antecedente normativa. Di fatto, in detto contesto, i vari tipi di impianti risultavano ripartiti secondo una diversa tipologia impositiva, rapportata sia al numero dei medesimi che alla loro effettiva localizzazione, mentre l'introduzione del predetto criterio della forfetizzazione del tributo, presupponendo una necessaria uniformita' formale degli impianti in questione, non potrebbe accogliere, nella sua pratica attuazione, il cosiddetto termine del 50% sull'aumento della medesima, per assenza del parametro di riferimento con le disposizioni vigenti fino al momento dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. A cio' sarebbe ancora da aggiungere l'ulteriore considerazione concernente la possibile attribuzione degli aumenti delle variazioni alla tariffa anziche' alla tassa come tale, ragione per cui il predetto limite di tassazione non sarebbe proponibile in detta specifica strutturazione dell'accertamento del tributo. Orbene, in tale piu' succinta esposizione della questione, il Collegio osserva che le ragioni opposte dalla Concessionaria tendano ad accorpare condizioni e situazioni impositive, fra loro nettamente diverse, in un insieme operativo tributario per nulla idoneo a siffatte improprie ipotizzazioni. Infatti, e' di tutta evidenza come, per ogni imposizione tributaria, valga un preciso iter applicativo che, partendo dall'esistenza di un determinato presupposto di tassazione ed in presenza di un predeterminato indice di prelievo fiscale rapportabile a quest'ultimo, giunge alla determinazione del carico tributario da attribuire al soggetto contribuente; carico sul quale possono ancora valere condizioni di esenzione o di riduzione del tributo per ragioni economico-sociali che il legislatore ritiene, in un certo momento, di prendere in considerazione. Pertanto, in questa precisa sequenza, e' da ritenersi quanto meno non appropriata una prospezione della tassazione che proponga, in ultima analisi, una sostanziale commistione fra queste tre fasi dell'accertamento del debito fiscale, ravvisando lineamenti e valenze intercambiabili fra la nozione di tassa od imposta, come risultato del procedimento di accertamento, e quella propria del procedimento stesso, riguardato ora rispetto all'indice del prelievo ora al presupposto tributario - tipico in tal senso lo scambio di posizioni fra tariffa e tassa -, tale da addurre ad erronee conclusioni sulle specifiche condizioni dell'intero processo accertativo. E' il caso, infatti, rivelato dalla controversia, insorto sul cosiddetto limite di tassazione presente nell'art. 4, lett. b), punto 1, della precitata legge delega, per il quale debbono, necessariamente, valere le prospezioni e le suddivisioni di principio accennate in precedenza, senza interferenze di sorta. Ed invero, quando la disposizione in argomento fa riferimento, per le occupazioni permanenti, ad una entita' delle variazioni in aumento non superiore al "50 per cento della misura massima di tassazione vigente", la stessa assume come elemento fondamentale, rispetto tanto alla normativa antecedente che a quella di nuova applicazione, il risultato del processo accertativo posto in atto, ossia l'entita' della tassa che, in qualsiasi forma dedotta, viene arrestata, in tale previsione, ad un certo livello di prelievo. E se di tassa si tratta, vale a dire di una conseguenza ultima di una azione fiscale posta a monte della medesima, sulla quale, poi, agisce una decurtazione, o contenimento, dell'entita' fiscale da versare all'ente pubblico per volonta' del legislatore, non sembra esservi dubbio alcuno sul fatto che questa fase terminale dell'accertamento nulla abbia a che vedere con quella ad essa antecedente, riservata tanto ai presupposti che alla specifica strutturazione del tributo. In altri termini: che questi possano riferirsi a classi piu' o meno numerose di imposizione, oppure ad un sistema di determinazione forfettaria, anziche' analitica, della tassa, ovvero all'esistenza, o meno, di parametri di riferimento con le condizioni di fatto rilevanti sotto la passata legislazione, cio' attiene esclusivamente alla meccanica della tassazione e non gia' al risultato della medesima, che, come tale, non puo' subire alcuna ulteriore aggregazione di diverso genere senza travalicare, irrimediabilmente, nella esiziale contraddizione concettuale di un effetto che, nel contempo, sia causa di se stesso. Pertanto, l'argomentare dell'A.G.I.A.P. S.r.l., dove il procedimento di accertamento - riferito al rinnovo delle classi ed al sistema forfettario - viene sostanzialmente fuso nel risultato della tassa, al solo fine di assorbire, in detto accorpamento, una certa entita' della medesima ritenuta intassabile, non sembra possa essere minimamente condivisa. Del resto, avendo ben presenti le varie fasi concernenti l'imposizione tributaria in generale - tassa od imposta che sia - ed assumendo come punto di riferimento il fatto che l'entita' di un tributo puo' essere vincolata ad un certo plafond da parte del legislatore stesso, non puo' che dedursi, con ogni ovvieta', come una siffatta condizione sia unicamente accertabile dall'esame delle enunciazioni espresse dalle normative interessate - legge delega e decreto legislativo delegato -, senza che su di esse possano interferire considerazioni obiettivamente estranee alla questione proposta. Di conseguenza, preso atto che l'indirizzo contenuto nella legge delega 23 ottobre 1992, n. 412, all'art. 4, lett. b), punto 1 secondo periodo, concernente il limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni permanenti, non trova analoga e corrispondente previsione nella normativa di attuazione di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, quale decreto legislativo delegato, la Commissione considera non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita', proposta dalla parte ricorrente, in ordine alla predetta omissione, ravvisando nella medesima un eccesso di delega da parte del Governo, in violazione di quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione della Repubblica.
P. Q. M. Sospende il giudizio e dispone, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione attinente alla legittimita' costituzionale del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il mancato accoglimento del criterio direttivo dettato dalla legge 23 ottobre 1992, n. 412, art. 4, lett. b), punto 1 secondo periodo, in contrapposizione a quanto disposto dall'art. 76 della Costituzione; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 10 dicembre 1997 Il presidente: Bernardi Il relatore: Cocito 98C1048