N. 649 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 1998

                                N. 649
 Ordinanza  emessa  l'8  maggio  1998  dal  tribunale   amministrativo
 regionale  per  la Lombardia sezione staccata di Brescia, sul ricorso
 proposto da Tosto Nicolo' contro la regione Lombardia
 Impiego pubblico - Regione Lombardia - Concorso riservato per  titoli
    per  l'inquadramento  alla  prima  qualifica  dirigenziale - Nuova
    disciplina  per  la  valutazione  dei  titoli  a   seguito   della
    dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale   di   quella
    precedente con sentenza della Corte costituzionale n.  331/1998  -
    Riapertura   dei   termini  per  i  concorrenti  non  vincitori  -
    Valutazione del servizio reso presso enti pubblici  diversi  dalla
    regione  a partire dal 15 dicembre 1973 e del servizio reso presso
    la regione a decorrere dal 1  agosto  1979  -  Irragionevolezza  e
    disparita'  di  trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sui
    principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento   della   P.A.   -
    Riferimenti  alle pronunce della Corte costituzionale nn. 879/1988
    e 432/1989.
 (Legge regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2, artt. 1 e 2).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.38 del 23-9-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 826 del 1995
 proposto  da  Tosto  Nicolo'  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
 Aurelio Di Bernardo ed elettivamente domiciliato presso la segreteria
 del t.a.r., in Brescia, via Malta n. 12;
   Contro   la   regione   Lombardia,   in   persona  del  presidente,
 costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati  Ezio
 Antonini  e  Paolo  Bertoni  ed  elettivamente  domiciliata presso lo
 studio di quest'ultimo, in Brescia, Corsetto S. Agata n. 22;
   Per l'annullamento del provvedimento del dirigente  coordinatore  -
 Giunta  regionale della regione Lombardia - Settore affari generali -
 Servizio personale n. 104405 in data 6 aprile  1995,  concernente  la
 reiezione  della  domanda,  presentata  ai  sensi  della  legge della
 regione  Lombardia  n.  2/1995,  per  la  attribuzione  di  un  nuovo
 punteggio nel concorso per titoli a n. 152 posti di seconda qualifica
 dirigenziale  nel  ruolo  della  Giunta  regionale, gia' espletato ai
 sensi della legge regionale n. 60/1984, art. 36;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Lombardia;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 domande e difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza  dell'8  maggio 1998, la
 relazione del ref. dr. Salvatore Cacace;
   Udito, alla stessa udienza,  l'avv.  Aurelio  Di  Bernardo  per  il
 ricorrente;
   Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   1.  -  Con  legge n. 60 del 30 novembre 1984, la regione Lombardia,
 nel dettare le norme sullo stato giuridico ed economico del personale
 regionale  e  nell'introdurre,  in  particolare,  in  tal  sede,   le
 qualifiche  dirigenziali,  all'art.  36 dispose che, in sede di prima
 attuazione della  legge  stessa,  i  posti  della  seconda  qualifica
 funzionale  dirigenziale  sarebbero stati ricoperti mediante concorsi
 per titoli,  ai  quali  erano  ammessi  a  partecipare  i  dipendenti
 regionali  inquadrati  nella  prima  qualifica  dirigenziale ai sensi
 dell'art.  34  della  stessa  legge;  per   la   formulazione   della
 graduatoria,  inoltre,  l'art.  36 citato, al quarto comma, prevedeva
 che sarebbero stati valutati i titoli relativi al  servizio  prestato
 in  regione dal 15 dicembre 1973, i titoli di studio e lo svolgimento
 delle funzioni, escludendo, comunque, la valutazione dei  servizi  (e
 delle  funzioni)  prestati  presso  altre  amministrazioni  pubbliche
 diverse  dalla  regione  Lombardia.    Dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale  della  disposizione in questione proprio con riguardo
 alla  mancata  valutazione  dei  citati  pregressi  servizi   (vedasi
 sentenza della Corte costituzionale n.  331/1988, che ritenne fondata
 la questione di legittimita' costituzionale del detto art. 36, per la
 parte  in  cui  la norma non considerava affatto, come s'e' detto, il
 servizio  di  ruolo  prestato  presso  enti  pubblici  diversi  dalla
 regione),  con  legge  n.  2/1995  la  regione  Lombardia  previde la
 riapertura della graduatoria del concorso  (gia'  effettuato,  a  suo
 tempo,  in attuazione ed in conformita' delle originarie disposizioni
 della  legge  regionale  n.  60/1984),  limitatamente  al   personale
 regionale  di  ruolo,  che,  essendo  stato  inquadrato  nella  prima
 qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell'art. 34  della  legge
 regionale  n.  60  del  1984 ed avendo partecipato al concorso di cui
 all'art. 36 della stessa legge, non fosse  risultato  vincitore,  non
 essendogli  stato  valutati  come  titoli  ne' il servizio di ruolo a
 livello direttivo prestato presso enti pubblici diversi dalla regione
 ne' lo svolgimento, presso gli stessi enti, di funzioni  di  ruolo  a
 livello  direttivo;  infatti,  la  citata nuova legge regionale n. 2,
 all'art. 1, disponeva che, ai fini della attribuzione del  punteggio,
 dovevano  essere  considerati  anche il servizio di ruolo prestato in
 enti pubblici diversi dalla regione prestato a  livello  direttivo  o
 superiore,  nonche'  lo  svolgimento  di  funzioni di ruolo a livello
 direttivo presso gli enti medesimi, purche' successivi alla data  del
 15 dicembre 1973.
   1.1.  -  Alla  effettuazione  del nuovo scrutinio dei dipendenti di
 prima qualifica dirigenziale, in attuazione della legge regionale  10
 gennaio  1995,  n. 2, si riteneva interessato e presentava, pertanto,
 apposita domanda di "revisione del punteggio", il sig. Nicolo' Tosto,
 il quale, avendo a suo tempo partecipato al concorso per  titoli  per
 l'inserimento  nella seconda qualifica dirigenziale (bandito ai sensi
 dell'art. 36 della legge regionale   n. 60/1984),  si  era  visto  in
 quella  sede  attribuire  il  punteggio  di 35,412, che non gli aveva
 consentito di collocarsi utilmente  nella  graduatoria  in  questione
 (approvata  con  deliberazione  di  giunta regionale n. III/50429) e,
 quindi, di essere inquadrato nella  seconda  qualifica  dirigenziale,
 dal  momento  che,  per  rientrare  fra  i  vincitori  del  concorso,
 occorreva classificarsi fra  il  primo  ed  il  centocinquantaduesimo
 posto,  mentre  il  sig.  Tosto,  con  il citato punteggio di 35,412,
 risultava classificato al duecentoquarantaquattresimo posto.
   1.2. - La domanda del sig. Tosto non  veniva,  tuttavia,  presa  in
 considerazione  dalla  regione,  nel nuovo scrutinio de quo (indetto,
 come si e' visto, ai sensi  della  legge  regionale  n.  2/1995),  in
 quanto,  in  sostanza,  egli  non vanta servizi e funzioni svolti "in
 enti pubblici diversi dalla regione" successivamente alla data del 15
 dicembre 1973, risultando a quella stessa data inquadrato  nei  ruoli
 della regione; cosicche', conclude il provvedimento impugnato, "tutti
 i  servizi  e  tutte  le funzioni sono gia' stati valutati in sede di
 concorso per la copertura  dei  152  posti  nella  seconda  qualifica
 funzionale dirigenziale indetto, a suo tempo, dall'amministrazione in
 attuazione  di  quanto  disposto  dal gia' citato art. 36 della legge
 regionale n. 60/1984".
   2. - Avverso la denegata  attribuzione  di  nuovo  punteggio  nella
 rinnovata  procedura  concorsuale  (di cui al provvedimento impugnato
 del dirigente coordinatore n. 104405  in  data  6  aprile  1995),  ha
 proposto   ricorso   il      dott.  Tosto,  deducendone  le  seguenti
 illegittimita':  eccesso di potere sotto il profilo della  disparita'
 di  trattamento;  ingiustizia manifesta; illogicita'; pretestuosita'.
 La determinazione regionale sarebbe illegittima in quanto applica una
 disposizione della legge regionale n.  2/1995,  che,  si  afferma  in
 ricorso,  "riconosce  periodi  di  servizio e funzioni svolti in enti
 diversi dalla regione dal 15 dicembre 1973"; lo stesso beneficio,  si
 sostiene,  si  sarebbe dovuto estendere anche all'ulteriore categoria
 di dipendenti, che "hanno svolto servizi e funzioni  alle  dipendenze
 della regione stessa", categoria alla quale, invece, in occasione del
 primo  concorso  (quello effettuato ai sensi dell'originario art.  36
 della  legge  regionale  n.  60/1984),  sarebbe  stato  riservato  un
 trattamento  diverso  (e  peggiorativo).    Il  ricorrente,  pur  non
 vantando, insomma, servizi (o funzioni)  presso  enti  diversi  dalla
 regione  successivi  alla  data  del  15  dicembre  1973 (per i quali
 ottenere il punteggio previsto  dalla  legge  regionale  n.  2/1995),
 avrebbe  diritto,  a  suo  dire,  a  vedersi riconosciute (cosi' come
 vengono riconosciute con la citata legge n. 2 ai dipendenti che  tali
 servizi e funzioni abbiano svolto presso enti diversi dalla regione),
 dal  15  dicembre  1973 in avanti, in particolare, le funzioni svolte
 presso la regione stessa, assegnategli (asserisce) con atti  formali,
 le   quali,  invece,  nel  primo  concorso  per  titoli  gli  vennero
 riconosciute solo dal 1 agosto 1979 in avanti (e cio' per effetto del
 disposto della lettera c) del terzo comma  dell'art.  1  della  legge
 regionale  n. 22/1985).  Mancherebbe, allora, ogni motivazione logica
 circa  l'esclusione  del  ricorrente,  ai  fini   della   sua   utile
 collocazione  nella  graduatoria  di  cui si tratta, dal beneficio di
 vedersi riconosciuto il punteggio per  svolgimento  di  funzioni,  ai
 sensi  dell'art.  36,  comma 4, lettera c-3, della legge regionale n.
 60/1984, anche per il periodo 15 dicembre 1973/31 luglio  1979.    La
 regione, nel limitare, con l'art. 1 della legge regionale n.  2/1995,
 il  riconoscimento  di  funzioni  svolte  dal  15 dicembre 1973 al 31
 luglio 1979 al solo personale che tali funzioni abbia  svolto  presso
 enti diversi dalla regione e nel prevedere, con l'art. 2 della stessa
 legge,  in  sede  di riapertura del concorso per la seconda qualifica
 dirigenziale, la possibilita'  di  attribuzione  del  relativo  nuovo
 punteggio  al  solo "personale regionale di ruolo, gia' dipendente di
 ruolo a livello direttivo, di enti pubblici diversi  dalla  regione",
 avrebbe  dunque,  conclude  il  ricorso, immotivatamente privilegiato
 coloro che avevano prestato  servizio  in  enti  diversi  e  cio'  in
 evidente  contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione repubblicana;
 questione, questa, di cui il tribunale viene invitato a  valutare  la
 non    manifesta  infondatezza, ai fini della conseguente sospensione
 del giudizio e della rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
   2.1. - Si e' costituita in giudizio con  atto  formale  la  regione
 Lombardia,  che  ha  chiesto  il  rigetto  del ricorso.   Con memoria
 depositata  nell'imminenza  della  udienza,  la   regione   Lombardia
 resistente  ha  affermato,  in via di principio, l'infondatezza delle
 censure mosse all'indirizzo del provvedimento impugnato, illustrando,
 con specifica analisi della posizione  del  ricorrente,  come  questi
 abbia  "proposto,  in occasione della legge regionale  n. 2/1995, una
 domanda rivolta ad ottenere la valutazione delle  funzioni  prestate"
 intra  regionem  prima del 1 agosto 1979 "come direttore di Centro di
 formazione professionale" e come dunque legittimamente la regione gli
 abbia  "risposto  che  la  domanda  non  poteva   essere   presa   in
 considerazione,  in  quanto  la l.r. prevedeva solo la valutazione di
 servizi e funzioni svolte presso enti pubblici diversi dalla  regione
 dal  15  dicembre  1973;  mentre  da tale data il ricorrente era gia'
 inquadrato  in  regione".    Quindi,  la  regione  conclude  per   la
 infondatezza  del  ricorso  e  per  la  inammissibilita',  o comunque
 manifesta   infondatezza,    della    questione    di    legittimita'
 costituzionale  della  legge  regionale  n.  2/1995, in quanto, a suo
 dire, il ricorrente, "volendo censurare  la  mancata  valutazione  di
 funzioni  direttive  asseritamente svolte in regione tra il 1973 e il
 1979 avrebbe dovuto impugnare,  oltre  10  anni  fa,  la  graduatoria
 originaria"  e  non  il  diniego  oggetto del presente giudizio, ne',
 tantomeno,  la legge regionale n. 2/1995, che, sottolinea la memoria,
 "riguarda solo la valutazione dei servizi e delle  funzioni  prestate
 extra-regione".
   2.2.  -  Anche  il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni
 con memoria presentata alla udienza di trattazione, nella  quale,  in
 particolare,  si contrasta la tesi di controparte "secondo cui andava
 impugnata  la  graduatoria  originaria"   sottolineandosi   come   in
 quell'epoca la regione abbia "computato le mansioni svolte da tutti i
 dipendenti in applicazione e con la decorrenza dell'entrata in vigore
 della  legge regionale n. 42/1979" (e cioe' dal 1 agosto 1979), cosi'
 ponendo  sullo  stesso  piano  tutti  i  dipendenti  e  rendendo  non
 invocabile  alcuna "disparita' di trattamento" che si verificherebbe,
 invece, con la legge regionale n.  2/1995  (con  la  norma  regionale
 citata, si conclude infatti, "sono stati riconosciuti tutti i servizi
 prestati  dal  15  dicembre 1973, ma per le funzioni presso la stessa
 regione il riconoscimento e' stato fatto coincidere con l'entrata  in
 vigore della legge regionale n. 42/1979".
   2.3.  - Alla pubblica udienza dell'8 maggio 1998, uditi i difensori
 presenti per le parti costituite, la causa e' passata in decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il thema decidendum della presente controversia  concerne,  in
 sostanza,  non  tanto la legittimita' della esclusione del ricorrente
 dal nuovo scrutinio effettuato, in diretta applicazione  della  legge
 regionale  n.  2/1995, a favore di quei dipendenti di prima qualifica
 dirigenziale il cui servizio  di  ruolo  ed  il  cui  svolgimento  di
 funzioni  presso  enti  pubblici  diversi  dalla  regione,  a livello
 direttivo, doveva essere valutato ai fini della  loro  partecipazione
 al  concorso  per  titoli per la copertura di n. 152 posti di seconda
 qualifica dirigenziale (indetto, a suo tempo,    dall'amministrazione
 in  attuazione  di quanto disposto dall'art. 36 della legge regionale
 n. 60/1984), quanto, piuttosto,  l'asserita  incostituzionalita'  (in
 quanto a cio' si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di
 censura  dedotto)  della legge della regione Lombardia n. 2/1995, che
 ha ammesso (tra i titoli utili per la  formazione  della  graduatoria
 del  concorso  di  cui  si  e'  detto)  la valutazione delle funzioni
 direttive svolte presso enti diversi dalla regione a partire sin  dal
 15  dicembre  1973,  mentre, per le stesse funzioni svolte in regione
 (quelle vantate  dall'istante), tale valutazione  era  stata  ammessa
 (in  sede  di  originaria procedura concorsuale e senza che la  legge
 regionale n. 2/1995 in questione  sia  intervenuta  a  ridisciplinare
 tale ultima specifica ipotesi) solo dal  1 agosto 1979.
   1.1.  -  Come  si  e'  illustrato  nella  parte in fatto, con legge
 regionale n. 2/1995, in conformita' al principio di diritto  indicato
 nella  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 331/1988, la regione
 Lombardia aveva in sostanza  riscritto  l'art.  36  della  precedente
 legge  regionale  n.  60/1984,  disponendo  che,  nello scrutinio per
 titoli per la seconda qualifica dirigenziale (a  modifica  di  quanto
 previsto  dalla  citata  legge  n.  60),  fossero  valutati  anche il
 servizio prestato  dai  concorrenti  e  lo  svolgimento  di  funzioni
 direttive  da  parte  degli stessi presso enti pubblici diversi dalla
 regione   Lombardia   (sebbene,   peraltro,   la   dichiarazione   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  comma  4, lettera A),
 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60,  concernesse  la  sola
 esclusione   da  qualsiasi  valutazione  dei  servizi  prestati  come
 dipendente  di altri enti pubblici, compreso lo Stato, e non anche la
 valutazione delle funzioni di ruolo a livello direttivo, di cui  alla
 lettera  C)  dello  stesso  comma,  che  era norma non sottoposta, in
 quella sede, a giudizio incidentale di costituzionalita', almeno  per
 cio'  che  concerne  la  limitazione  di  tale  valutazione alle sole
 funzioni svolte all'interno dell'ente regione).
   1.2. - All'uopo il legislatore regionale, una volta riscritto  (con
 l'art.  1  della  legge  n.  2/1995)  il  comma 4 del citato art. 36,
 indico' espressamente, all'art. 2, comma 2, della legge regionale  n.
 2/1995,  che  "la  graduatoria  del concorso di cui all'art. 36 della
 legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, viene riaperta limitatamente
 per il personale di cui  al  primo  comma"  e,  cioe',  per  il  solo
 "personale  regionale  di  ruolo,  gia' dipendente di ruolo a livello
 direttivo, di enti pubblici diversi dalla regione".   Si  tratta,  in
 sostanza,  di  una legge di sanatoria, che ha favorito la definizione
 in via stragiudiziale della vertenza in  corso  con  una  determinata
 categoria  di  dipendenti (quelli che, nel concorso per titoli di cui
 sopra, non si erano visti valutare i servizi e le funzioni di ruolo a
 livello direttivo svolti presso enti pubblici diversi dalla regione),
 senza  rimettere  in  discussione  le  assegnazioni  di  posti   gia'
 effettuate  (l'art.  3  della legge regionale in questione non lascia
 spazio a ragionevoli  dubbi  allorche'  stabilisce  che  l'immissione
 nella  seconda qualifica funzionale dirigenziale dei nuovi scrutinati
 e' operata seguendo l'ordine della nuova graduatoria e decorre, fermo
 restando l'organico ex legge regionale n. 60/1984, dalle  date  nelle
 quali  si  siano  verificate  vacanze di posti nella detta qualifica,
 successivamente  alle  nomine  effettuate  in  seguito  al   concorso
 espletato  ai  sensi  della  precedente legge regionale n. 60/1984) e
 senza  consentire,  peraltro,  una  generale  riapertura  dell'intera
 procedura,   ma   solo  consentendo  la  attribuzione  di  un  "nuovo
 punteggio" al personale che, avendo partecipato al concorso del 1985,
 era interessato, ora per allora, a vedersi valutare "il  servizio  di
 ruolo  comunque  espletato  a  livello  direttivo  presso  gli   enti
 pubblici  diversi  dalla  regione",  come  enuncia  il  primo   comma
 dell'art.  1 della legge regionale in questione  (v. t.a.r. Lombardia
 - Milano - Sez. III, n. 350 del 28 marzo 1997).
   1.2.1. - Pertanto, esattamente la  regione,  con  il  provvedimento
 impugnato,  non ha riesaminato i titoli gia' considerati in base alla
 legge regionale n. 60/1984  o,  meglio,  non  ha  consentito  che  la
 riapertura della graduatoria del concorso di cui trattasi riguardasse
 dipendenti  (tra  i  quali  il  ricorrente),  che  non  chiedevano la
 valutazione di servizi e/o  funzioni  prestati  presso  enti  diversi
 dalla  regione,  ma  una  diversa  valutazione del servizio e/o delle
 funzioni prestati presso la regione stessa e gia'  fatti  oggetto  di
 valutazione    (ovvero   di   diniego   di   valutazione)   all'epoca
 dell'originaria procedura concorsuale.
   1.3. - Peraltro, a tali  osservazioni  va  aggiunto  che  la  unica
 censura  dedotta  dal  ricorrente  investe direttamente il menzionato
 atto legislativo regionale, involgendo conseguentemente una questione
 di  legittimita'  costituzionale,  prospettata  dal  ricorrente   con
 riferimento all'art.  3 della Costituzione.  La legge regionale della
 Lombardia  n.  2  del 10 gennaio 1995 si porrebbe infatti, secondo le
 tesi del ricorrente (il quale deduce il  vizio  di  costituzionalita'
 per  quanto  riguarda  l'art.  2 della legge, mentre, di fatto e piu'
 propriamente, la questione puo' dirsi posta riguardo all'art. 1 della
 legge  stessa),  in  contrasto  con  il  principio  costituzionale di
 eguaglianza, allorche', nel riscrivere  il  comma  4,  dell'art.  36,
 della  legge  regionale  29  novembre  1984,  n. 60, introduce, tra i
 titoli valutabili  per  lo  svolgimento  di  funzioni  direttive,  lo
 "svolgimento  di  funzioni ... in enti pubblici diversi dalla regione
 ... a partire dal 15 dicembre 1973" (lettera C4 del comma 4  citato),
 mentre,  per  lo  svolgimento delle stesse funzioni presso la regione
 (immutata essendo rimasta la lettera C3 dello stesso comma 4),   tale
 valutazione  era  stata ammessa (nel testo originario dell'art. 36 in
 argomento, come interpretato autenticamente con  legge  regionale  n.
 22/1985  e  rimasto,  come  s'e' detto, immutato nella versione della
 legge  regionale   n.   2/1995)   solo   per   le   funzioni   svolte
 successivamente  alla  entrata  in  vigore  della  legge regionale n.
 42/1979, che fisso' l'assetto organizzativo della  regione  (e  cioe'
 successivamente al 31 luglio 1979).
   1.4.   -   Pur   rivolta   formalmente,  dunque,  contro  gli  atti
 applicativi,  la  censura  proposta  dal  ricorrente  nella  sostanza
 investe  gli artt.  1 e 2 della legge regionale n. 2/1995.  Pertanto,
 il ricorso puo' essere deciso soltanto affrontando  le  questioni  di
 costituzionalita'  sollevate  contro le citate norme regionali; esse,
 infatti, sono rilevanti ai fini della decisione,  in  quanto,  e'  il
 caso   di  sottolineare,  l'esponente  deduce  che  il  provvedimento
 impugnato sarebbe illegittimo non gia' perche'  inficiato  da  uno  o
 piu'    dei   tradizionali   vizi   dell'atto   amministrativo,   ma,
 esclusivamente,  perche'  la   pedissequa   applicazione,   in   esso
 contenuta, delle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge regionale
 n.  2/1995  comporterebbe  una  palese  violazione  dei  fondamentali
 principi costituzionali garantiti  dall'art.  3  della  Costituzione.
 Ne'  la  censura  (come eccepito dalla regione nelle sue difese) pare
 doversi ritenere inammissibile, in quanto proprio la legge  regionale
 n.  2  del  1995,  nel  considerare  valutabili,  nel concorso di cui
 all'art.  36 della legge regionale n. 60 del 1984, funzioni direttive
 svolte extra regionem anche nel periodo dal 15 dicembre  1973  al  31
 luglio  1979  (funzioni che, per converso, ne' la legge stessa ne' la
 precedente legislazione in  materia  considerano  per  quello  stesso
 periodo  valutabili,  qualora svolte in regione), appare direttamente
 lesiva degli interessi del ricorrente, se ed in  quanto  fonte  delle
 lamentate discriminazioni ed irragionevolezze.
   2.1.  -  Detta  questione  appare,  sulla  base di quanto s'e' gia'
 ampiamente sopra argomentato,  di  decisiva  rilevanza  ai  fini  del
 decidere  della controversia de qua, atteso che l'eventuale, invocata
 declaratoria   di   incostituzionalita'    delle    norme    predette
 determinerebbe   un  esito  del  giudizio  pienamente  favorevole  al
 ricorrente, con il  riconoscimento  del  di  lui  diritto  a  vedersi
 valutati,  nel  concorso  da  cui scaturisce la lite, le funzioni per
 servizi direttivi svolti presso l'Ente regione anche per  il  periodo
 dal  15  dicembre  1973  al 31 luglio 1979, e, dunque, in maniera del
 tutto identica alla valutazione che per funzioni in tutto analoghe e'
 prevista dalle norme regionali in esame quando le stesse siano  state
 svolte  presso  enti  diversi  dalla regione, con conseguente obbligo
 della regione di  "riaprire" la procedura di valutazione anche per le
 funzioni che (in guisa che si asserisce  discriminatoria)  non  sono,
 allo stato della legislazione regionale, valutabili.
   2.2. - Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilita'
 e    rilevanza    della    proposta   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale,  occorre,  ora,  accertarne  il  carattere   di   non
 manifesta infondatezza.  Osserva, al riguardo, il Collegio che l'art.
 36,  comma  4,  della  legge  regionale 29 novembre 1984, n. 60, come
 interpretato dalla legge regionale n. 22/1985, sulla base della quale
 e' stata indetta ed approvata  la  prima  procedura  concorsuale  del
 1985,  prevedeva  la  attribuzione  a  favore  dei  candidati  di tre
 distinti punteggi, riferiti rispettivamente  ai  titoli  di  servizio
 prestato, ai titoli di studio posseduti e, infine, ai titoli connessi
 allo  svolgimento  di  specifiche funzioni e che, nell'ambito di tale
 ultima categoria di titoli (per la quale  e'  previsto  il  punteggio
 massimo   di  quaranta  punti),  la  stessa  norma  recava  ulteriori
 distinzioni in relazione  all'incarico  in  atto  delle  funzioni  di
 dirigente  di servizio ovvero in relazione allo svolgimento pregresso
 delle stesse funzioni o delle funzioni di responsabile d'ufficio o di
 servizio  o  di  direzione  di  Centro  di  formazione  professionale
 successivo  alla  data  di entrata in vigore della legge regionale n.
 42/1979.  Ordunque, la circostanza che la citata legge  regionale  n.
 2/1995,  nel  riscrivere  l'art.  36 in argomento, abbia mantenuto la
 previsione introdotta in via interpretativa con la legge regionale n.
 22 del 27 marzo 1985, in base alla quale lo svolgimento pregresso  di
 funzioni  direttive presso l'Ente regione da' titolo a punteggio solo
 per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della  legge
 regionale  n.  42/1979, mentre (per effetto delle modifiche apportate
 all'art.  36 dalla stessa legge regionale n.  2)  lo  svolgimento  di
 analoghe  funzioni,  se effettuato presso enti diversi dalla regione,
 da' titolo a punteggio a partire sin dal 15 dicembre 1973, non appare
 fondata su una obiettiva ed imparziale considerazione delle posizioni
 giuridiche dei dipendenti interessati e sembra diretta a favorire  (o
 comunque risolversi oggettivamente in un discriminatorio privilegio),
 senza  alcuna  ragionevolezza,  un ristretto gruppo di funzionari.  A
 confermare la denunciata irragionevolezza vale, infatti, sottolineare
 come l'esplicito riferimento alla legge regionale n. 42/1979, per  la
 valutabilita' delle funzioni direttive, gia' presente nella prima (in
 ordine   di   tempo)  norma  regolatrice  del  concorso  de  quo  con
 riferimento al solo incarico "in atto di dirigente di servizio" e poi
 esteso, implicitamente (con il riferimento alla  data  del  1  agosto
 1979)  ma  chiaramente,  dalla  legge  interpretativa sopravvenuta n.
 22/1985, agli incarichi pregressi, era chiaramente volto ad escludere
 la valutazione di funzioni svolte in  un  periodo  (quello  anteriore
 alla  entrata  in  vigore  della  legge regionale n. 42 del 1979, che
 aveva provveduto  alla  organizzazione  dell'apparato  amministrativo
 regionale  in  servizi  ed  uffici ed alla istituzione delle relative
 qualifiche), in cui la attribuzione (gia'  sin  da  allora  con  atti
 formali) della responsabilita' (di un ufficio) ovvero della direzione
 (di  un  Centro  di  formazione professionale), ben potevano avvenire
 sulla base di scelte assolutamente discrezionali, che, non  vincolate
 da  alcun  criterio (come, invece, sarebbe poi avvenuto con l'art. 29
 della legge regionale n. 42) nell'esercizio  della  discrezionalita',
 potevano  dar  luogo ad eventuali abusi o comunque, ai fini e per gli
 effetti che qui ne rileva, privilegiare alcuni funzionari in  base  a
 situazioni soggettive; al contrario, lo stesso legislatore regionale,
 con  la  intervenuta  legge  n. 2/1995, nell'apportare modifiche alla
 legge  regionale  n.  60/1984,  "dimentica"  tali  cautele  di  buona
 amministrazione, dando cosi' luogo ad una  disciplina  irrazionale  e
 discriminatoria,  sembrando  a  questo  giudice  privo  di  qualsiasi
 giustificazione che le funzioni direttive di ruolo svolte presso enti
 pubblici diversi dalla regione siano, del tutto aprioristicamente  ed
 apoditticamente (senz'alcun riferimento o considerazione fattuale ne'
 dell'assetto  organizzativo  dell'ente  presso  il  quale siano state
 svolte le dette funzioni, ne' delle modalita' di  conferimento  delle
 stesse),  dichiarate valutabili (anche per il periodo dal 15 dicembre
 1973 al 31 luglio 1979), mentre del pari a priori ed apoditticamente,
 senza la previsione di alcuna verifica caso per caso ed  in  concreto
 di  eventuali  condizioni obiettive (in presenza delle quali potevano
 dirsi realizzate condizioni di  assenza  di  abusi  nel  conferimento
 delle  funzioni),  vengono  considerate  non  valutabili  le funzioni
 svolte, nello stesso periodo, presso l'Ente  regione  stesso  (magari
 funzioni in tutto analoghe, tanto nella loro sostanza fattuale quanto
 nelle  modalita'  che  hanno  portato  l'ente  al  conferimento delle
 stesse, a quelle svolte nello stesso  periodo  da  altro  funzionario
 presso  ente  diverso dalla regione).  Oltretutto, l'anzidetta totale
 ed aprioristica esclusione dalla valutazione di cui si  tratta  delle
 funzioni  svolte  presso la regione (nel periodo dal 15 dicembre 1973
 al 31 luglio 1979), nell'attribuire enfatico ed esclusivo  rilievo  a
 (pur  importanti)  aspetti  di rigore e garanzia formale, finisce col
 negare  qualsiasi  rilievo  al  fatto  indubitabile  ed   ineludibile
 dell'avvenuto  svolgimento  delle  funzioni  direttive e, quindi, con
 l'omettere  la  considerazione  di  quegli  elementi  oggettivi  che,
 invece, lo stesso legislatore regionale, nel dettare la nuova lettera
 C4  del  comma  4  dell'art. 36, ha considerato di assoluto rilievo e
 tali  da   rendere   inutile   qualsiasi   indagine   sugli   assetti
 organizzatori  e  sulle  modalita'  di  attribuzione  delle  funzioni
 nell'ente (diverso dalla regione),  di  cui  di  volta  in  volta  si
 tratti.   Tale disciplina, con l'influire sulla valutazione di titoli
 determinanti ai fini della formazione della graduatoria del  concorso
 di  cui  si  discute,  finisce  con  il  comportare  una  conseguente
 arbitraria restrizione dell'area dei funzionari che possono utilmente
 aspirare a vedersi attribuito un punteggio per titoli nel concorso de
 quo (con le connesse maggiori  possibilita'  di  conseguimento  della
 seconda  qualifica dirigenziale), proprio nei confronti di coloro che
 la professionalita' richiesta hanno maturato nell'ambito della stessa
 struttura della regione, con possibile palese violazione (che  questo
 collegio  ritiene  di  sollevare  d'ufficio)  del  principio del buon
 andamento della pubblica amministrazione, di cui  all'art.  97  della
 Costituzione,    come    costantemente   interpretato   dalla   Corte
 costituzionale e, cioe', come un criterio  di  congruenza  e  di  non
 arbitrarieta'  della  disciplina posta in essere in relazione al fine
 che si vuol perseguire (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 331 del  1988).
 In  conclusione,  la  legge  regionale 29 novembre 1984, n. 60, cosi'
 come modificata all'art. 36 dall'art. 1, legge regionale n. 2/1995  e
 cosi'  come  attuata  dall'art.  2  della stessa legge n. 2/1995 (che
 dispone la riapertura "del concorso di cui all'art. 36" limitatamente
  "al personale regionale  di  ruolo  a  livello  direttivo,  di  enti
 pubblici  diversi  dalla  regione",  ai fini della attribuzione di un
 nuovo punteggio che tenga, appunto, conto delle  modifiche  apportate
 con la stessa legge n. 2 ai criteri di valutazione dei titoli di tale
 ristretta   categoria  di  personale),  ha  nettamente  diversificato
 situazioni  sostanzialmente  espressione  della  medesima   capacita'
 direttiva in capo ai singoli funzionari, capacita' che pure la stessa
 legge  regionale mostra di voler fare adeguatamente emergere (ai fini
 della attribuzione delle piu' elevate qualifiche dell'ordinamento del
 personale regionale) e che, tanto a fini di  eguaglianza  sostanziale
 (rispetto della parita' delle posizioni dei concorrenti da valutare),
 quanto  a  fini  di  massima  valorizzazione  delle  professionalita'
 possedute dai funzionari in servizio (che non puo'  non  considerarsi
 incidente   sul   buon   andamento   dell'amministrazione),   possono
 concretamente emergere ed  affermarsi  solo  con  l'apprestamento  di
 strumenti  congrui,  adeguati  e non distorsivi di valutazione.  Tale
 diversita' di trattamento non appare, soprattutto,  sorretta  da  una
 ragionevole   giustificazione,  si'  da  rendere  le  relative  norme
 riconducibili ad una ipotesi di uso  manifestamente  irrazionale  del
 potere  legislativo:  in  buona  sostanza,  sembra con cio' inciso il
 limite  della  ragionevolezza,  che  rende  la   relativa   questione
 prospettabile quale incidente di incostituzionalita'.
   3.  -  Per quanto sopra esposto, che trova conferma di specie nelle
 sentenze della Corte costituzionale 11 marzo 1988, n  331,  7  luglio
 1988,  n.  879  e  25  luglio 1989, n. 432, il collegio considera non
 manifestamente infondata la eccezione  di  incostituzionalita'  delle
 disposizioni  di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la
 indicata questione, nei termini e nei limiti sopra  delineati,  debba
 essere  rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt.
 3 e 97 della Costituzione.
                                P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione;
   Visto l'art. 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Il tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia  -  sezione
 staccata   di   Brescia,  preliminarmente  giudica  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della   Costituzione,   delle
 disposizioni  di  cui  agli  artt.  1 e 2 della legge regionale della
 regione Lombardia n. 2 del 10 gennaio 1995;
   Sospende,  pertanto,  il  giudizio  e,  riservata  ogni   ulteriore
 pronuncia  in  rito  e  nel  merito  della  controversia,  dispone la
 immediata trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  per  il
 conseguente giudizio di legittimita' costituzionale;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al  Presidente  della
 Giunta   regionale  della  regione  Lombardia,  nonche'  ch'essa  sia
 comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
   Cosi' deciso in Brescia, l'8 maggio 1998.
                       Il presidente: Ingrassia
            Il referendario, relatore ed estensore: Cacace
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