N. 26 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 settembre 1998

                                 N. 26
  Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in  cancelleria  il
 16  settembre 1998 (del giudice per le indagini preliminari presso il
 tribunale di Roma)
 Parlamento - Immunita' parlamentare - Richiesta di rinvio a  giudizio
    innanzi  al  tribunale  di  Roma,  emessa  il 12 ottobre 1995, nei
    confronti dell'on. Cesare Previti per il reato di  diffamazione  a
    mezzo  stampa  nei confronti del giornalista David Maria Sassoli -
    Deliberazione della Camera dei deputati, in data 22 ottobre  1997,
    con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita' delle opinioni
    espresse  dallo  stesso ex art. 68, primo comma, Cost. - Conflitto
    di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ordinanza del
    g.i.p. presso il tribunale di Roma.
 (Delibera della Camera dei deputati del 22 ottobre 1997).
 (Cost., art. 68, primo comma).
(GU n.42 del 21-10-1998 )
   Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Carmelita A.  Russo
 all'udienza   del   16  febbraio  1998  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza.
   In data 12 ottobre 1995, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio
 di Previti Cesare, nato il 21 ottobre 1934 a Reggio Calabria,  membro
 del  Parlamento,  al giudice del tribunale di Roma per rispondere del
 delitto p. e p. art. 595, commi  1  e  3  c.p.,  art.  21,  legge  n.
 47/1948; per aver, col mezzo della stampa, rilasciando, in Roma entro
 16  giugno  1995, dichiarazioni destinate ad essere pubblicizzate dai
 mezzi d'informazione ed effettivamente riprodotte in comunicato  ANSA
 del  16  giugno  1995,  offeso la reputazione del giornalista Sassoli
 David Maria autore di un "servizio" relativo  anche  alla  conoscenza
 tra  il  Previti  Cesare  stesso  e  personale  dell'ispettorato  del
 Ministero di grazia e giustizia.  In particolare, per  aver  commesso
 il   fatto   indicando   il  Sassoli  come  partecipe  di  uno  stile
 giornalistico volutamente mistificatorio e specificamente diretto  ad
 annebbiare  anche  verita'  pacifiche  e  come  giornalista capace di
 mistificare anche fatti notori  per  scarsa  professionalita'  o  per
 opportunita'   di  disinformazione  strumentalizzata  ad  impegno  in
 campagne politiche.
   All'udienza del 15  maggio  1996,  il  difensore  dell'indagato  ha
 eccepito   l'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,  della
 Costituzione azionando la procedura prevista dal  d.-l.  n.  253/1996
 all'epoca in vigore.
   Il  giudice,  non ritenendo di accogliere l'eccezione, ha trasmesso
 copia degli atti alla Camera di appartenenza.
   Con  nota  del  23  ottobre  1997,  il  Presidente della Camera dei
 deputati ha comunicato che "l'Assemblea, nella seduta del 22  ottobre
 1997,  ha deliberato nel senso che i fatti per i quali e' in corso il
 procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
 nell'esercizio delle sue  funzioni,  ai  sensi  dell'art.  68,  primo
 comma, della Costituzione".
   All'udienza  del  15 gennaio 1998, il pubblico ministero e la parte
 civile hanno  sollecitato  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per conflitto di attribuzione.
   La   richiesta   delle   parti   citate  e'  fondata  e  pienamente
 condivisibile.
   Sono  note  le  pronunce  della  Corte  sulle  questioni   relative
 all'applicazione della prerogativa dell'insindacabilita' parlamentare
 ai  sensi  dell'art.    68, primo comma, della Costituzione e ad esse
 occorre ancorarsi per spiegare i motivi della presente ordinanza.
   In particolare, con sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997,  n.  375,
 la  Consulta  ha ribadito la giurisprudenza in materia affermando che
 la Corte non puo' rivalutare, quale giudice  della  impugnazione,  la
 ponderazione  compiuta  dalle Camere, ma soltanto accertare se vi sia
 stato un uso distorto e arbitrario del potere parlamentare attraverso
 la  verifica  della  regolarita'  dell'iter   procedurale   e   della
 riferibilita'  dell'atto alle funzioni parlamentari. Ha precisato che
 tale riferibilita' costituisce il  discrimine  fra  quell'insieme  di
 dichiarazioni,  giudizi e critiche ricorrenti nell'attivita' politica
 dei  parlamentari  e  le  opinioni  che  godono   delle   prerogative
 attribuite dall'art. 68 della Costituzione. Ha ancora aggiunto che la
 funzione  parlamentare,  per  la  sua peculiarita', puo' svolgersi in
 forma libera (dovendosi ricomprendere oltre  gli  atti  tipici  anche
 quelli  presupposti  e  consequenziali)  ma che in ogni caso non puo'
 coincidere con l'intera attivita' politica del  parlamentare  poiche'
 tale  interpretazione  finirebbe  per  vanificare il nesso funzionale
 posto dall'art.  68,  primo  comma  e  comporterebbe  il  rischio  di
 trasformare la prerogativa in privilegio personale.
   Se  questi sono i principi affermati dalla Corte con argomentazioni
 riportate  pressocche'  testualmente;   se   a   tali   principi   e'
 obbligatorio   adeguarsi,   ne   consegue  che  il  fatto  contestato
 all'imputato non puo' in alcun modo essere qualificato come  opinione
 espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
   Non si comprende infatti che il tipo di connessione vi possa essere
 tra la funzione svolta dall'on. Previti e la circostanza strettamente
 personale  (i  suoi  rapporti  con  il  dott.  Dinucci)  da  cui sono
 scaturite  dichiarazioni    all'agenzia  ANSA.  Ne'   maggiori   lumi
 provengono  dagli  atti  parlamentari  in  cui  il  presupposto della
 sussistenza del nesso strumentale condotta - funzioni viene liquidato
 con  l'accenno  ad  una  "polemica  essenzialmente  e   squisitamente
 politica"  originata da "una certa malizia" del giornalista di RAI 3,
 (c.f.r. resoconto stenografico seduta 22 ottobre 1997, pag.  n.  45).
 Ma  anche  ammettendo  che  il  contesto  in  cui si sono inserite le
 dichiarazioni in questione avesse una certa valenza politica  non  si
 potrebbe  pervenire  a  conclusioni  diverse secondo gli insegnamenti
 della  Consulta  e'  vietato  assimilare  il  concetto  di   funzione
 parlamentare con quello di attivita' politica.
   Pertanto  deve  essere  sollevato conflitto di attribuzione davanti
 alla Corte costituzionale perche' dichiari che non spetta alla Camera
 dei  deputati  deliberare  l'insindacabilita'  del   fatto   ascritto
 dall'on.   Previti - oggetto dell'imputazione riportata in premessa -
 poiche'  esso  non  ricade  nell'ipotesi prevista dall'art. 68, primo
 comma della Costituzione.
                                 P.Q.M.
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per  la
 risoluzione del conflitto;
   Dispone la sospensione del processo;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
     Roma, addi' 16 febbraio 1998
             Il giudice per le indagini preliminari: Russo
 98C1113