N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1998

                                N. 711
  Ordinanza  emessa  il  27  maggio  1998  dal  pretore  di Milano nel
 procedimento penale a carico di De Focatiis Arturo
 Gratuito patrocinio - Procedimenti penali  concernenti  il  reato  di
    usura impropria (art. 644-bis c.p.) - Lamentata applicabilita' del
    patrocinio  a  spese dello Stato - Irragionevolezza a fronte della
    esclusione  del  beneficio  nei  procedimenti  penali  concernenti
    contravvenzioni o reati tributari.
 (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 9).
 (Cost., art. 3).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                              IL PRETORE
   Nel  procedimento  penale  pendente  nei  confronti  di De Focatiis
 Arturo per il reato di cui agli artt. 99, 81,  644-bis  e  61,  n.  7
 c.p.;
   Rilevato  che  il  De  Focatiis  ha  chiesto  di  essere ammesso al
 patrocinio a spese dello Stato, ex art. 2, legge 30 luglio  1990,  n.
 217;
   Ritenuto   di   dover   sollevare  questione  di  costituzionalita'
 dell'art.  1, comma 9, legge n. 217/1990, per contrasto con l'art.  3
 Cost.,   nella   parte,  in  cui  non  esclude  l'applicabilita'  del
 patrocinio a spese dello Stato anche per il  reato  di  cui  all'art.
 644-bis  c.p.
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   1. - Sulla rilevanza ai fini della causa.
   In  data  24 gennaio 1998 De Focatiis Arturo, imputato del reato di
 usura impropria continuata e aggravata in danno di Comuzzi Liliana  e
 Zorzoli   Fiorenzo,   legali   rappresentanti  della  s.r.l.  Unifil,
 domandava di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
   Con provvedimento in pari data il pretore, rilevato che  l'imputato
 aveva  gia'  allegato  certificato di residenza recante l'indicazione
 dei  componenti  la  famiglia  anagrafica  e  aveva  gia'  dichiarato
 (unitamente  alla  moglie  Mirabile  Maria Antonina ed alla figlia De
 Focatiis Milena Monica Licia) l'ammontare  dei  redditi  posseduti  e
 ritenuto  che tali dichiarazioni consentissero, ai sensi dell'art. 5,
 comma 5,  legge  n.  217/1990,  la  concessione  di  un  termine  per
 integrare la documentazione prescritta, ammetteva l'imputato, ex art.
 5, comma 6, al patrocinio a spese dello Stato, fissando termine pe la
 presentazione, tra l'altro, della necessaria documentazione di natura
 fiscale  (copia  dell'ultima  dichiarazione dei redditi o certificati
 modello  101  o  201  eventualmente  presentati   all'amministrazione
 finanziaria  o, in difetto, dichiarazione dell'ufficio che attestasse
 la mancata presentazione, sia per il De Focatiis che per ciascuno dei
 componenti la famiglia anagrafica).
   Con  missiva  del  7  marzo  1998  l'imputato  dimostrava  di  aver
 richiesto  all'amministrazione  finanziaria  la  documentazione sopra
 indicata e con successiva lettera del 23 marzo  1998  (depositata  in
 cancelleria  in  data 23 aprile 1998) reiterava la propria istanza al
 competente ufficio della Direzione  generale  delle  entrate  per  la
 Lombardia.
   A  seguito  di  richiesta  svolta anche da questo ufficio, il Primo
 ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette  di  Milano  produceva
 tabulati attestanti, relativamente agli anni 1990-1994:
     che nessuna dichiarazione era stata mai presentata da De Focatiis
 Arturo;
     che  nessuna  dichiarazione  era stata mai presentata da Mirabile
 Maria Antonina;
     che   De   Focatiis   Milena   aveva   presentato   dichiarazioni
 relativamente  ai  soli  redditi  1991  (per  un imponibile pari a L.
 18.387.000), 1992 e 1993 (per un  imponibile  pari  a  zero,  venendo
 dichiarato in entrambi gli anni un reddito complessivo negativo).
   Con  successiva  missiva  del 21 maggio 1998, il Centro di servizio
 delle  imposte  dirette  di  Milano  riferiva  di  non  disporre   di
 informazioni  relative  agli anni di imposta 1995 e 1996 in ordine al
 De  Focatiis,  alla  moglie  ed  alla  figlia,  neppure   in   merito
 all'eventuale presentazione di dichiarazioni da parte loro.
   Anche  l'INPS,  richiesta  di  precisare l'ammontare delle pensioni
 corrisposte all'imputato ed alla Mirabile (unico reddito da  entrambi
 dichiarato  in  maniera  approssimativa  ai  fini  della richiesta di
 ammissione al patrocinio a spese dello  Stato),  riferiva  trattarsi,
 per  ciascuno,  dell'importo mensile di L. 501.300 nell'anno 1996, di
 L. 516.000 nell'anno 1997 e di L. 522.650 nell'anno 1998.
   La questione che di seguito si solleva e' dunque rilevante ai  fini
 del  giudizio,  apparendo  adempiute le formalita' che consentono, ai
 sensi degli artt. 5 e 6, legge n. 217/1990  ed  avuto  riguardo  alle
 condizioni  di reddito dell'imputato, rapportate al nucleo familiare,
 l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
   2. - Sulla non manifesta infondatezza della questione.
   La  legge  30  luglio  1990,  n. 217 esclude dal patrocinio a spese
 dello Stato, ai sensi dei comma 8 e 9  dell'art.  1,  i  procedimenti
 penali  concernenti  soltanto  contravvenzioni  e  quelli  aventi  ad
 oggetto reati commessi in violazione delle norme per  la  repressione
 dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  sul  valore
 aggiunto.
   Quanto alla prima  esclusione,  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
 ritenuto,  con  sentenza  del  9  giugno 1994, n. 243, l'infondatezza
 della prospettata incostituzionalita' della norma, osservando per  un
 verso  che  la  disciplina  del  gratuito  patrocinio trova legittima
 attuazione "con  varia  gradualita'  ed  intensita',  secondo  scelte
 discrezionali del legislatore" e per altro verso che il differenziare
 il   regime   concernente   i   delitti   da  quello  riguardante  le
 contravvenzioni rispecchia il maggior disvalore  dei  primi  rispetto
 alle seconde.
   Quanto  alla  seconda  esclusione,  gia' i lavori preparatori della
 legge n. 217/1990, riportavano l'intervento del Ministro di grazia  e
 giustizia,  che  nella discussione alla Camera richiamava il pericolo
 di "essere da taluno ridicolizzati per il fatto che lo Stato paga  il
 patrocinio  a coloro che sono imputati di evasione delle imposte" (v.
 Camera dei deputati, sed. pomer. 13 febbraio 1990, 38638).
   A giudizio del pretore, il mancato inserimento del reato  di  usura
 impropria  tra  quelli  esclusi  dall'applicabilita' del patrocinio a
 spese dello Stato appare irragionevole e tale da porsi  in  contrasto
 con  il  principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost., ove si
 consideri  la  natura  del  reato  di  usura  impropria,  che   nella
 previsione  di cui   d.-l. n. 306/1992 mirava ad attribuire rilevanza
 penale  anche  alle  situazioni  in  cui  taluno,  profittando  delle
 condizioni  di  difficolta'  economica  o  finanziaria di persona che
 svolgesse un'attivita' imprenditoriale o  professionale,  si  facesse
 dare  o  promettere  sotto  qualsiasi  forma, per se' o per altri, in
 corrispettivo di una prestazione di denaro o di  altra  cosa  mobile,
 interessi  o  altri vantaggi usurarii. L'elemento obiettivo del nuovo
 reato (successivamente abrogato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, che
 ora prevede una specifica aggravante nei confronti di  chi  tenga  la
 stessa  condotta  a  danno  di  chi svolga attivita' imprenditoriale,
 professionale     o     artigianale,     anche     a      prescindere
 dall'approfittamento) consiste dunque nel conseguimento della dazione
 o  della promessa di interessi usurarii a fronte della prestazione di
 denaro o cosa mobile effettuata dall'usuraio al soggetto passivo;  si
 e'  detto  in  dottrina,  del  resto,  che  anche la promessa importa
 un'obbligazione e cagiona un onere patrimoniale al soggetto  passivo,
 sia o meno garantita e fino a quando non venga annullata.
   Il  reato  in  esame,  in  altri termini, consiste nel farsi dare o
 promettere interessi usurarii,  tali  cioe'  da  presentare  (secondo
 quanto riteneva la dottrina prima della legge n. 108/1996) un eccesso
 notevole,  che  non rappresentasse una controprestazione, ma un lucro
 indebito senza legittima causa; la nuova legge, poi, al  terzo  comma
 dell'art.  644  stabilisce  i  casi  in cui gli interessi sono sempre
 usurarii (quando cioe' essi sono superiori al  limite  fissato  dalla
 legge,  dapprima  con  decreto  del  Ministro del tesoro del 22 marzo
 1997,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 1997) ed i
 criteri alla stregua dei quali gli interessi e  gli  altri  vantaggi,
 ove  conseguiti  in  danno  di  persona che si trovi in condizioni di
 difficolta'  economica  o  finanziaria,   possono   essere   comunque
 usurarii, anche se inferiori al limite di legge.
   Ne   consegue   che   il   reato   in  esame,  per  le  sue  stesse
 caratteristiche  obiettive,  implica  un  maneggio  di  denaro  o  la
 ricezione  di una prestazione che di per se' sfuggono alle condizioni
 di  non  abbienza  alle  quali  e'   ancorato   il   giudizio   sulla
 meritevolezza  del  beneficio del patrocinio a spese dello Stato; nel
 contempo, non pare ragionevole - tenuto conto della peculiarita'  del
 reato di usura e della sua intima natura di reato di danno, che nella
 formulazione  vigente  all'epoca  del fatto richiedeva quale elemento
 costitutivo l'abuso dello stato  di  bisogno  della  persona  (quanto
 all'usura  propria)  o  delle  condizioni  di difficolta' economica o
 finanziaria di persona che svolgesse un'attivita'  imprenditoriale  o
 professionale  (quanto  all'usura impropria) - escludere il beneficio
 per chi debba rispondere di mere contravvenzioni o di reati di natura
 tributaria e consentirlo invece  per  chi,  secondo  l'accusa,  abbia
 conseguito un arricchimento del tutto sproporzionato alla prestazione
 svolta nei confronti della parte lesa.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1, comma 9, legge n. 217/1990, nella parte
 in cui non esclude l'applicabilita'  del  patrocinio  a  spese  dello
 Stato anche per il reato di cui all'art. 644-bis c.p.;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il procedimento in corso;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti interessate, al p.m., nonche' al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e  sia  comunicata  ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Milano, il 27 maggio 1998.
                        Il pretore: Caccialanza
 98C1116