N. 712 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 giugno 1998

                                N. 712
  Ordinanza emessa il 1 giugno  1998  dal  tribunale  di  Pescara  nel
 procedimento penale a carico di Tabossi Riccardo ed altri
 Processo  penale - Dibattimento - Valutazione delle prove - Modifiche
    normative  -  Disciplina  transitoria  -  Esame  di  imputato   in
    procedimento  connesso  -  Utilizzabilita'  seppure limitata delle
    dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari di cui sia
    stata gia' data lettura - Inapplicabilita' del regime  transitorio
    alle  dichiarazioni  di  cui  non  sia stata disposta la lettura -
    Disparita' di trattamento tra imputati - Violazione del  principio
    del libero convincimento del giudice.
 (Legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2, 3, 4 e 5; c.p.p. 1998,
    art. 513, comma 2).
 (Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   A  scioglimento  della  riserva  espressa  nella  odierna  pubblica
 udienza,  ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma  2,  della legge 7
 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2 c.p.p.,  come
 modificato  dall'art.  1,  della  legge  7  agosto  1997, n. 267, con
 riferimento agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Carta  costituzionale,
 nel  procedimento  penale  n.  445/1995  iscritto a carico di Tabossi
 Riccardo, ed altri, imputati, come da rubrica, dei  reati  di  truffa
 aggravata, abuso di ufficio, corruzione, falso ideologico ed altro.
                               Premessa
   Gli  imputati sono stati rinviati a giudizio con decreto del g.u.p.
 del tribunale di Pescara del 27  ottobre  1995.  All'udienza  del  30
 gennaio  1996 venivano costituite le parti, quindi il processo veniva
 rinviato all'udienza del 10 maggio 1996 allorche'  veniva  dichiarato
 aperto il dibattimento. Nel corso delle udienze del 10, 22, 23 maggio
 1996  e  20 giugno 1996, venivano espletati in buona parte i mezzi di
 prova richiesti dal p.m., quindi, all'udienza del 1 giugno 1998,  cui
 si  perveniva  a  seguito  di  plurimi  rinvii chiesti dal p.m. e dai
 difensori per i legittimi motivi specificati nei  rispettivi  verbali
 di  udienza (non ultimo quello determinato dalla diversa composizione
 del Collegio giudicante per la cessazione della  applicazione  presso
 il tribunale di Pescara del dott. Giuseppe Cassano), il teste Dattoli
 Armando,  indicato  nella  lista del p.m. ed imputato in procedimento
 connesso, dichiarava di avvalersi della facolta' di non rispondere  a
 norma  dell'art.  210,  comma  4  c.p.p.  Sul  mancato  consenso  dei
 difensori degli imputati alla lettura, ed acquisizione  al  fascicolo
 dibattimentale  con  utilizzazione  contra  alios,  del verbale delle
 dichiarazioni rese dal Dattoli  al  p.m.  nel  corso  delle  indagini
 preliminari,  il  p.m.    prospettava  la  questione  di legittimita'
 costituzionale in epigrafe indicata.
   Il tribunale, nella stessa udienza, decidendo immediatamente  sulla
 questione di costituzionalita', sentiti i difensori degli imputati ed
 il difensore della parte civile,
                             O s s e rv a
   Ritiene   il  collegio  che,  nel  caso  di  specie,  ricorrano  le
 condizioni della rilevanza e della non manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale prospettata dal p.m.
                            Sulla rilevanza
                            I n  f a t t o
   La  questione  e'  rilevante  ai  fini della decisione in quanto le
 dichiarazioni rese da chi sia stato gia' imputato di  concorso  negli
 stessi  reati  per  i  quali  si  procede,  ineriscono  ai  fatti che
 costituiscono oggetto della imputazione ed,  inoltre,  provengono  da
 persona  che,  avendo  ricoperto,  all'epoca  dei  fatti, il ruolo di
 dirigente del Settore tecnologico della USL di Pescara, si e' trovato
 nelle  condizioni  di  conoscere,  direttamente,  la  natura   e   la
 consistenza delle pretese attivita' illecite (attualmente sub iudice)
 che  sarebbero  state  da  lui  compiute  in concorso con gli odierni
 imputati.
                          I n  d i r i t t o
   La norma sospettata di incostituzionalita', allo  stato,  impedisce
 l'ingresso    nel    fascicolo    del    dibattimento   del   verbale
 predibattimentale dell'imputato in procedimento connesso  che  si  e'
 avvalso  della  facolta'  di  non  rispondere.  Infatti, alla data di
 entrata  in vigore della legge n. 267/1997, il giudizio de quo era in
 corso, essendo state  gia'  costituite  pubblicamente  le  parti  del
 rapporto   processuale   ed  essendo  stata  svolta  ampia  attivita'
 istruttoria, senza pero', che a quella data, fosse  stata  gia'  data
 lettura  dei  verbali  delle dichiarazioni rese dal Dattoli nel corso
 delle  indagini   preliminari.   Risulta,   percio',   di   immediata
 applicazione  la  nuova  disposizione processuale contenuta nell'art.
 513, comma 2 c.p.p., non essendo possibile, ne' il ricorso al  regime
 transitorio  regolato  dall'art.  6, commi   2-5 della citata legge -
 regime riservato al caso in cui, nel giudizio  in  corso,  sia  stata
 gia'  disposta  la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle
 persone indicate nell'art. 513 c.p.p. al p.m. o alla p.g.  da  questi
 delegata  o  al  g.i.p.  o  al  g.u.p. - ne' il ricorso alla norma di
 salvaguardia, contenuta nel comma 1 del citato art. 6, con cui  viene
 consentito  al  p.m.,  allo  scopo  di  recuperare  le  dichiarazioni
 dell'imputato in  procedimento  connesso  nel  contraddittorio  delle
 parti,  di  chiedere  l'incidente  probatorio  anche dopo l'esercizio
 dell'azione penale (che, come e' noto, si perfeziona con la  chiusura
 delle  indagini preliminari e con la richiesta di rinvio a giudizio),
 e quindi, non oltre la emissione del decreto che dispone il giudizio.
   A  tutto  concedere,  pur  aderendo   alla   interpretazione   meno
 restrittiva, secondo cui il ricorso del p.m. all'incidente probatorio
 sarebbe  stato  possibile,  con  la preclusione di ogni utilizzazione
 successiva del verbale di interrogatorio, anche dopo l'emissione  del
 decreto  che  dispone  il  giudizio (e cio' alla luce della decisione
 della Corte costituzionale del 10 marzo 1994,  n.  779,  con  cui  e'
 stata  ritenuta  la  ammissibilita'  dell'incidente  probatorio anche
 durante la fase dell'udienza preliminare),  e'  ragionevole  ritenere
 che  una  competenza  funzionale  del  g.i.p. non sia certamente piu'
 consentita  dopo  che  il  procedimento  penale   e'   approdato   al
 dibattimento.
   Resta   fermo   che,   in   questa   sede,   non  risultano  essere
 immediatamente rilevanti, ai fini della decisione da assumere,  tutti
 gli  altri profili di incostituzionalita' dell'art. 513 c.p.p., posto
 che la rilevanza della questione di costituzionalita'  da  sottoporre
 al  vaglio  del  giudice  delle leggi, e' limitata alla portata delle
 disposizioni contenute nella norma transitoria (art. 6).
                   Sulla non manifesta infondatezza
   Il regime transitorio disciplinato dall'art.  6,  commi  2-5  della
 legge   n.   267/1997   non   e'   esente  da  specifici  profili  di
 incostituzionalita', quando, per i giudizi in corso, il  legislatore,
 al  palese  scopo di recuperare l'oralita' e il contraddittorio nella
 formazione  della  prova,  e  quindi  di  consentire   una   graduale
 sostituzione    della   vecchia   normativa,   limita   la   parziale
 retroattivita' della nuova norma  processuale,  attraverso  il  nuovo
 esame dell'imputato in procedimento connesso, al solo caso in cui, al
 momento  della  entrata  in vigore della legge n. 267, sia stata gia'
 disposta la lettura delle dichiarazioni predibattimentali.
   Giova sottolineare, a questo punto, che, in un recente passato,  la
 Corte  costituzionale  ha piu' volte ribadito che i principi fondanti
 del nuovo processo penale, di tipo  accusatorio,  sono  non  soltanto
 quelli  della  pubblicita'  e  oralita' del processo, ma anche quello
 della ricerca della verita', cui e' legato, come  corollario,  quello
 della  non  dispersione  della  prova necessario per pervenire ad una
 giusta decisione (ex plurimis Corte  costituzionale  n.  255/1992  in
 tema  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  500, commi 3 e 4
 c.p.p. - vecchia formula -; n. 241/1994  in  tema  di  ragionevolezza
 della  codificazione di un criterio logico-argomentativo da parte del
 legislatore nella sua discrezionalita', sia in raffronto  ad  ipotesi
 analoghe,  per  le quali valga l'opposto principio di utilizzabilita'
 probatoria,  sia  anche  e  soprattutto,  in  termini  assoluti,  con
 riguardo   alla  funzione  stessa  della  giurisdizione  penale";  n.
 179/1994 in  tema  di  lettura  di  dichiarazioni  rese  da  prossimi
 congiunti  che  si  avvalgano, in dibattimento, della facolta' di non
 rispondere - verbale che viene considerato come  atto  irripetibile).
 Ed  ancora vanno ricordati i principi, di rango costituzionale, della
 obbligatorieta' della azione penale e della uguaglianza  di  tutti  i
 cittadini di fronte alla legge, principi entrambi in conflitto con la
 concezione  di un modello processuale penale che dovesse ammettere il
 principio dispositivo della prova (v. Corte cost. n. 111/1993).
    Tutti  i  suesposti  principi   fondamentali,   riconducibili   ai
 parametri  di  rilievo costituzionale di cui agli artt. 3, 101, 111 e
 112 della Carta  costituzionale,  risultano  indubbiamente  vulnerati
 dalla  nuova  disciplina processuale regolata dagli articoli di legge
 da sottoporre a scrutinio di legittimita'. E' irragionevole, infatti,
 la scelta di un meccanismo processuale di recupero della  prova  che,
 in   regime  transitorio,  tratti  situazioni  identiche  in  maniera
 diversa, consentendo l'acquisizione del  verbale  di  interrogatorio,
 sia  pure  con  ridotta  efficacia  probatoria, quando sia stata gia'
 disposta la lettura, ed escludendola quando tale lettura, per un mero
 fatto accidentale o casuale, non sia ancora avvenuta (come, nel  caso
 di  specie,  a  motivo  di contestazioni suppletive ad opera del p.m.
 ovvero della cessazione del termine di  applicazione  del  Presidente
 del  collegio giudicante).   La irragionevolezza di un simile sistema
 processuale,  imputabile  probabilmente  a  mera   dimenticanza   del
 legislatore,  e'  ancora  piu' vistosa nel caso in cui la lettura sia
 stata fissata nel dibattimento, nel quadro della consueta  gradazione
 delle  attivita' istruttorie, in una data che e' successiva di appena
 un  giorno  a  quella  di  entrata  in  vigore  della   Nuova   legge
 processuale.
   Il  sospetto  di  incostituzionalita'  della  norma in rassegna, e'
 quindi  fondato,  specie  ove  si  consideri  la  patente  violazione
 dell'art  3 della Carta costituzionale che si consuma ogni volta che,
 anche nell'ambito  di  uno  stesso  processo  che  contasse  numerosi
 imputati in procedimento connesso, alcuni siano stati esaminati prima
 della entrata in vigore della legge n. 267, ed altri dopo (ipotesi di
 dipendenza  della  prova da fattori oggettivamente temporali), ovvero
 quando una  parte  degli  imputati  in  procedimento  connesso  abbia
 accordato  il  consenso  alla lettura, mentre altri lo abbiano negato
 (ipotesi di dipendenza della prova da fattori meramente  soggettivi),
 con  il  conseguente  irrimediabile pregiudizio dell 'esercizio della
 giurisdizione, della esigenza di accertamento della  verita'  (valida
 per un imputato e non per un altro) e del principio di uguaglianza di
 tutti i cittadini di fronte alla legge.
   Non  ignora  il tribunale che le norme transitorie sono espressione
 di discrezionalita' legislativa (Corte cost. 27  settembre  1990,  n.
 419,  in  Cass.  pen.  1991, II, 72). Nella parte motiva della citata
 decisione della Consulta, tuttavia, e' stata  anche  sottolineata  la
 necessita'  che  il  legislatore  stabilisca  "un  criterio  atto  ad
 assicurare  la  graduale  sostituzione  della  nuova   alla   vecchia
 disciplina,  senza  individuare particolari situazioni nell'ambito di
 una medesima categoria di soggetti,  bensi'  facendo  riferimento  ad
 inevitabili  fattori  naturali  esterni,  quale  l'iter temporale dei
 procedimenti  penali".  Orbene,  nel  caso  della  norma  transitoria
 sottoposta  a  scrutinio di legittimita' costituzionale, norma con la
 quale, indubbiamente, e'  stato  fissato  un  criterio  oggettivo  di
 diritto  intertemporale con effetti capaci di incidere sul meccanismo
 di  acquisizione  delle  prove,  non  puo'  certo   essere   ritenuta
 ragionevole   una  evidente  disparita'  di  trattamento  rispetto  a
 situazioni identiche che stazionano nell'ambito dello stesso processo
 e nella medesima fase processuale.
   E'  appena  il  caso  di  sottolineare,  infine,  che  non  e'   in
 discussione, in questa sede, la ragionevolezza della applicabilita' o
 inapplicabilita'  della  norma  transitoria tout court in un grado di
 giudizio  piuttosto  che  in  un  altro  (questione  sulla  quale  la
 giurisprudenza  di  legittimita' e' rimasta divisa fino alla discussa
 sentenza delle sezioni unite del 25 febbraio 1998 che ha  risolto  il
 contrasto nel senso della applicabilita' della nuova disciplina anche
 nel  giudizio  di  Cassazione).    La questione, invece, e' quella di
 stabilire se, nel quadro dei principi suesposti, sia  ragionevole  la
 previsione  normativa  di  una  parziale retroattivita' del riformato
 art.  513  c.p.p.,  nel  medesimo  "giudizio  di  merito  in  corso",
 riconosciuta   a   taluni   imputati   nei   confronti   dei   quali,
 irrazionalmente, si applica la speciale disciplina  transitoria  che,
 invece,  e'  negata  ad  altri  che versano nelle medesime condizioni
 processuali.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva  per
 la  violazione  degli  artt.  3,  101,  111 e 112 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 2-5 della
 legge 7 agosto 1997, n. 267,  in  relazione  all'art.  513,  comma  2
 c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede che, nei giudizi in corso,
 debba trovare applicazione il  regime  transitorio  disciplinato  dal
 comma  2  e ss.  dello stesso articolo anche quando, al momento della
 entrata in vigore della legge  n.  267/1997,  non  sia  stata  ancora
 disposta  la  lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso,
 dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate  dall'art
 513  c.p.p.  al  p.m.,  alla  p.g. da questi delegata, al g.i.p. o al
 g.u.p.;
   Dispone la trasmissione degli  atti  del  procedimento  alla  Corte
 costituzionale;
   Manda  alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza al sig.
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per  la  comunicazione
 ai  sigg.  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato della
 Repubblica;
   Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di
 legittimita' costituzionale;
   La lettura integrale  della  ordinanza  nella  odierna  udienza  in
 presenza  di  tutte  le  parti regolarmente costituite, sostituisce a
 norma dell'art.  148 c.p.p., le prescritte notificazioni formali.
     Pescara, addi' 1 giugno 1998
                        Il presidente: Spinaci
                                     I giudici: Del Boccio - De Santis
 98C1117