N. 717 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 717
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Ardizio Mariagrazia
 ed altri contro l'Universita' degli studi di Torino ed altro.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole.
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2113/97  r.g.r.
 proposto   da   Ardizio  Mariagrazia,  Brescianini  Alessia,  Clerico
 Barbara, Gianotti Elena, Grosso Elettra,  Ivaldi  Francesca,  Mussano
 Carlotta,  Riccio  Debora,  rappresentati  e  difesi  dagli avv.ti M.
 Guelfi e R.  Longhin, presso la prima  elettivamente  demociliate  in
 Genova, via XX Settembre, 36, ricorrenti;
   Contro  l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore
 in  carica  e  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
 scientifica,  in  persona  del  Ministro  in  carica; rappresentati e
 difesi dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliataria  in
 Genova, resistenti;
   Per   l'annullamento   dei   "dinieghi"   opposti  alle  ricorrenti
 universita' di Torino - facolta'  di  medicina  e  chirurgia  -  alla
 iscrizione  al  "corso  di laurea in medicina e chirurgia" per l'a.a.
 1997/1998 sulla scorta della graduatoria selettiva del  18  settembre
 1997; della deliberazionie 22 febbraio 1997 del consiglio di facolta'
 di   medicina   e   chirurgia   dell'Universita'   di  Torino;  della
 deliberazione 16 giugno 1997 del  senato  accademico;  del  manifesto
 accademico  21  luglio 1997 a firma del rettore magnifico e di quello
 30  luglio  1997  a  firma  del  preside  della  facolta' di medicina
 relativi ai corsi di  laurea  per  l'a.a.    1997/1998,  nonche'  per
 l'annullamento    del   decreto   31   luglio   1997   del   Ministro
 dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica,  pubblicato   nella
 Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1997, avente ad oggetto "limitazione
 all'accesso  ai  corsi  di  laurea in medicina e chirurgia per l'a.a.
 1997/1998"  ed  ancora  per  l'annullamento  in  quanto  di  ragione,
 dell'art.    4  del  decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, del
 Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica,  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,  avente ad oggetto
 "regolamento recante  norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione
 universitaria  e  di  connesse attivita' di orientamento", in una con
 gli atti tutti antecedenti, preordinati,  consequenziali  e  connessi
 del procedimento; e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi, per  le
 ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  A. Olivo, per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso  notificato  il  12  e  il  13  novembre  1997  Ardizio
 Mariagrazia  e litisconsorti impugnavano, chiedendone l'annullamento,
 i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver sostenuto  la
 prova   selettiva   per   l'immatricolazione,   nell'anno  accademico
 1997/1998,  al  corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  presso
 l'Universita'  di  Torino,  senza collocarsi in posizione utile nella
 relativa graduatoria.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione di legge con  riferimento  alla  riserva  contenuta
 negli artt. 33 e 34 della Costituzione in relazione all'art. 9, commi
 1  e  4,  della  legge  19 novembre 1990, n. 341, nonche' dell'art. 6
 della legge 3 maggio 1989,n. 168; straripamento di potere. Eccesso di
 potere per  travisamento  ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,
 difetto  di  istruttoria  e  di  motivazione, illogicita', sviamento.
 Illegittimita' derivata per illegittimita'  costituzionale  dell'art.
 17, comma 116, della legge n. 127/1997 in relazione agli artt. 33, 34
 e 87 della Costituzione;
     2) violazione di legge con riferimento all'art. 9, comma 4, della
 legge  n.  341/1990,  cosi'  come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della legge n. 127/1997 in relazione agli  artt.  6  della  legge  n.
 168/1989  e al d.P.R. 20 febbraio 1980, n. 135; eccesso di potere per
 travisamento ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,  difetto  di
 istruttoria   e   di  motivazione,  illogicita',  contraddittorieta',
 sviamento;
     3) violazione di legge con riferimento all'art. 9, commi  1  e  4
 della  legge  n.  341/1990, cosi' come modificato dall'art. 17, comma
 116, della legge n. 127/1997,  nonche'  dell'art.  4,  comma  1,  del
 decreto ministeriale n. 245/1997. Violazione di legge con riferimento
 al   d.P.R.   28  febbraio  1980,  n.  135.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento ed  erronea  valutazione  dei  presupposti,  difetto  di
 istruttoria   e   di  motivazione,  illogicita',  contraddittorieta',
 sviamento. Violazione dell'art. 97 della Costituzione;
     4) violazione di legge in relazione al d.P.R. 28  febbraio  1980,
 n.  135,  nonche' all'art. 4 del decreto ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei
 presupposti, difetto di istruttoria e  di  motivazione,  illogicita',
 contraddittorieta',  disparita'  di trattamento; violazione dell'art.
 97 della Costituzione.
   Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del  ricorso,  previa
 sospensione    dei   provvedimenti   impugnati,   contrastate   dalle
 amministrazioni intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Le ricorrenti, che intondono iscriversi alla facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita'  di Torino, impugnano i provvedimenti che
 per l'anno accademico 1997-98 hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili   per   le   nuove  immatricolazioni  e  tra  questi,  in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997  che  prevede  la
 possibilita'  di  limitare,  con  atti ministeriali e per determinati
 corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di  medicina
 e  chirurgia  tale  facolta'  e' stata esercitata con d.m. in data 31
 luglio 1997.
   Formano oggetto del ricorso  anche  gli  atti  dell'Universita'  di
 Torino  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio della
 limitazione delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le  conseguenze
 (sfavorevoli per le ricorrenti), ma il Collegio ritiene di rimandarne
 l'esame   all'esito   del   giudizio   incidentale   di  legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si assicurerebbe alle  ricorrenti  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli  Universita')  trovano  il   proprio   presupposto   normativo
 nell'art.  9,  comma  4 della legge  n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce
 al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso  ai corsi universitari "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Torino (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4 legge n. 341 come  modificato  dall'art.
 17,  comma  116 legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la  questione  si  presenta  come  rilievante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto   al   primo   profilo,  non  e'  dubbio  che,  anche  nella
 prospettazione delle ricorrenti, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.  33 e 34 della Costituzione,  puo'  soffrire  limitazioni
 solo per effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224 r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno  degli
 istituti  superiori  di  educazione  fisica: art. 24, secondo commma,
 legge n. 88 del 1958; per  l'accesso  dei  diplomati  degli  istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65:  art. 3 legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38 legge n. 590 del 1982).
   La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116 legge n. 127 del
 1997  all'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 delega il Ministro a
 limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non   pone   essa   stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  Collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  I'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee  essenzali
 della  disciplina stessa, in modo che non "residui la possibilita' di
 scelte del tutto libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 "sussistano  nella  previsione  legislativa   -   considerata   nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri"
 (Corte  costituzionale  5  febbraio  1996, n. 34 e giurisprudenza ivi
 richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza individuare le linee essenzali della disciplina, ma addirittura
 attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN)
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra pertanto ipotizzabile  la  violazione  del  principio  della
 riserva  relativa  di  legge, ed altresi' la violazione del principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va pertanto sollevata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  comma  4,  legge  cit., per contrasto con il principio
 costituzionale della riserva di legge nonche' con gli artt. 33  e  34
 della Costituzione: conseguentemente va dispota la trasmissione degli
 atti  alla  Corte  costituzionale,  mentre  il presente giudizio deve
 essere sospeso ai sensi dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, fino  alla
 pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il   tribunale  amministrativo  regionale  della  liguria,  seconda
 sezione,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata   la
 quesitone  di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge
 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art.  17,  comma  116,
 legge   15   maggio   1997,   n.   127,  in  relazione  al  principio
 costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33  e  34
 della Costituzione;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 sospendendo il presente giudizio;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Genova,  nella camera di consiglio dell'11 marzo
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                 Il consigliere, rel. ed est.: Vigotti
 98C1122