N. 718 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998
N. 718 Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998) dal tribunale ammini- strativo regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Bivi Evelin contro l'Universita' degli studi di Torino ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2066/97 r.g.r. proposto da Bivi Evelin, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Milan, elettivamente domiciliata in Genova, via dei Mille n. 9, presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del rettore in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento del provvedimento 22 maggio 1997, con cui il consiglio di facolta' della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino ha stabilito di limitare a 30 il numero di studenti iscrivibili al primo anno del corso per il conseguimento del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tutti gli atti del procedimento di selezione degli studenti iscrivibili e, in particolare, del bando di concorso, della deliberazione di approvazione della graduatoria finale della prova di ammissione, del provvedimento di non ammissione della ricorrente al corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; di tutti gli altri atti preordinati, presupposti, conseguenti o comunque connessi con quelli impegnati, ivi compresi, occorrendo, il regolamento approvato con d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135, nella parte in cui prevede la possibilita' di limitare il numero degli studenti iscrivibili al corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 683, il d.P.R. 3 febbraio 1981, n. 288, ed eventuali ulteriori provvedimenti recanti modifiche allo statuto dell'Universita' di Torino, nella parte in cui risulti determinato il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso per diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nonche' se esistente, il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 4 c.c. del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Milan, per la ricorrente e l'avv. dello Stato A. Olivo, per le amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato l'11 novembre 1997 Bivi Evelin impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di aver sostenuto le prove selettive per l'iscrizione al corso finalizzato al rilascio del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. La ricorrente, che non si e' collocata in posizione utile nella graduatoria relativa all'anno accademico 1997-1998, affida il ricorso ai seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 33, 34 e 41 della Costituzione; 2) violazione di legge in relazione all'art. 2, d.P.R. n. 135/1990, con riferimento all'art. 31, legge n. 241/1990 e all'art. 4 del decreto ministeriale n. 245/1997. La ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, contrastata dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Il ricorso contesta la legittimita' del diniego di iscrizione al primo anno del corso finalizzato al rilascio del diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico presso l'Universita' di Torino, e di tutti gli atti che, sia in sede ministeriale che in sede locale, hanno limitato il numero delle nuove immatricolazioni. In particolare, formano oggetto del ricorso anche gli atti della Universita' di Torino che hanno dato applicazione al suddetto principio, ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Torino non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe alla ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che quelli Univerista') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizione". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso, con il d.m. 21 luglio 1997, n. 245. In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 717/1998). 98C1123