N. 718 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 718
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14 settembre 1998) dal tribunale ammini- strativo
 regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Bivi Evelin  contro
 l'Universita' degli studi di Torino ed altro.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificata  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2066/97 r.g.r.
 proposto da Bivi  Evelin,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Mauro
 Milan,  elettivamente  domiciliata  in  Genova,  via  dei Mille n. 9,
 presso la segreteria del t.a.r. Liguria, ricorrente;
   Contro l'Universita' degli studi di Torino, in persona del  rettore
 in carica e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e  tecnologica,  in  persona  del Ministro in carica, rappresentati e
 difesi  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliataria   in   Genova,
 resistenti;
   Per  l'annullamento  del  provvedimento  22 maggio 1997, con cui il
 consiglio  di  facolta'  della  facolta'  di  medicina  e   chirurgia
 dell'Universita'  degli studi di Torino ha stabilito di limitare a 30
 il numero di studenti iscrivibili al primo  anno  del  corso  per  il
 conseguimento  del  diploma  universitario  di  tecnico  sanitario di
 laboratorio  biomedico,  di  tutti  gli  atti  del  procedimento   di
 selezione  degli studenti iscrivibili e, in particolare, del bando di
 concorso,  della  deliberazione  di  approvazione  della  graduatoria
 finale della prova di ammissione, del provvedimento di non ammissione
 della  ricorrente  al  corso  per  diploma  universitario  di tecnico
 sanitario  di  laboratorio  biomedico;  di  tutti  gli   altri   atti
 preordinati,  presupposti, conseguenti o comunque connessi con quelli
 impegnati, ivi compresi, occorrendo,  il  regolamento  approvato  con
 d.P.R.  28  febbraio  1980,  n.  135,  nella  parte in cui prevede la
 possibilita' di limitare il  numero  degli  studenti  iscrivibili  al
 corso  per  diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio
 biomedico; il d.P.R. 25 settembre 1980, n. 683, il d.P.R. 3  febbraio
 1981,  n. 288, ed eventuali ulteriori provvedimenti recanti modifiche
 allo statuto dell'Universita' di Torino, nella parte in  cui  risulti
 determinato  il  numero  massimo  degli studenti iscrivibili al primo
 anno del corso per diploma  universitario  di  tecnico  sanitario  di
 laboratorio  biomedico, nonche' se esistente, il decreto ministeriale
 emanato ai sensi  dell'art.  4  c.c.  del  regolamento  adottato  con
 decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Milan,  per  la
 ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  A. Olivo, per le amministrazioni
 resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato l'11 novembre 1997  Bivi  Evelin  impugnava,
 chiedendone  l'annullamento,  i  provvedimenti  in epigrafe indicati,
 esponendo di aver sostenuto le prove selettive  per  l'iscrizione  al
 corso  finalizzato  al  rilascio del diploma universitario di tecnico
 sanitario di laboratorio biomedico, presso la facolta' di medicina  e
 chirurgia dell'Universita' di Torino.
   La  ricorrente,  che  non  si e' collocata in posizione utile nella
 graduatoria relativa all'anno accademico 1997-1998, affida il ricorso
 ai seguenti motivi:
     1) violazione di legge in relazione agli artt. 33, 34 e 41  della
 Costituzione;
     2)  violazione  di  legge  in  relazione  all'art.  2,  d.P.R. n.
 135/1990, con riferimento all'art. 31, legge n. 241/1990 e all'art. 4
 del decreto ministeriale n. 245/1997.
   La ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastata  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il  ricorso  contesta  la legittimita' del diniego di iscrizione al
 primo  anno  del  corso   finalizzato   al   rilascio   del   diploma
 universitario  di  tecnico  sanitario di laboratorio biomedico presso
 l'Universita' di Torino, e  di  tutti  gli  atti  che,  sia  in  sede
 ministeriale che in sede locale, hanno limitato il numero delle nuove
 immatricolazioni.
   In  particolare,  formano  oggetto del ricorso anche gli atti della
 Universita'  di  Torino  che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto
 principio, ma il Collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del
 giudizio  incidentale  di  legittimita' costituzionale che ritiene di
 dover sollevare.
   L'annullamento  degli  atti  dell'Universita'  di  Torino  non   si
 ripercuoterebbe   infatti   sui   provvedimenti   ministeriali  sopra
 richiamati con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita  la
 limitazione  contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato, si assicurerebbe alla  ricorrente  un  grado  minore  di
 tutela.
   I  provvedimenti impugnati (quelli ministeriali, prima ed oltre che
 quelli  Univerista')  trovano  il   proprio   presupposto   normativo
 nell'art.  9,  comma  4  della legge n. 341 del 1990, come modificato
 dall'art. 17, comma 116 della legge n. 127 del 1997, che  attribuisce
 al   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il  potere  di  definire  i  criteri  generali  per   la
 regolamentazione  dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella
 iscrizione".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso, con il d.m. 21 luglio 1997, n. 245.
   In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe  soddisfatta  la
 riserva  di  legge,  che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 717/1998).
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