N. 724 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 724
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria, sul  ricorso  proposto  da  Demuro  Michele
 contro  il  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1967/97  r.g.r.
 proposto  da  Demuro  Michele, rappresentato e difeso dagli avv.ti C.
 Mauceri e M.G. Lanero, presso quest'ultima elettivamente  domiciliato
 in Genova, via Corsica n. 2/11, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per l'annullamento della delibera del  senato  accademico  con  cui
 l'Universita'   degli  studi  di  Genova  ha  deliberato  per  l'anno
 accademico 1997/98 di attivare il primo anno del corso di  laurea  in
 odontoiatria  e  protesi  dentaria  limitatamente  agli studenti gia'
 immatricolati   nell'a.a.   1996/97   con   esclusione    di    nuove
 immatricolazioni  nonche' di tutte le relative delibere del consiglio
 di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, del  consiglio
 di  facolta'  di medicina e chirurgia, nonche' del d.P.R. 28 febbraio
 1980, n. 135, e della allegata tabella XVIII-bis in parte qua,  dello
 statuto  dell'universita'  in parte qua, del regolamento didattico di
 ateneo di cui non si conoscono gli estremi in parte qua, e per quanto
 di  ragione,  dei  dd.mm. n.   245 del 21 luglio 1997 e del 31 luglio
 1997  in  parte  qua,  nonche'  delle  relative  deliberazioni  delle
 competenti  autorita' accademiche della medesima universita', di ogni
 altra determinazione rettoriale, e di  ogni  altro  atto  presupposto
 connesso e conseguente;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi',  l'avv.  M.G.  Lanero,
 per il ricorrente e l'avv. Olivo, per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con   ricorso   notificato  il  6  novembre  1997,  Demuro  Michele
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di  volersi  iscrivere  al  corso  di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria, presso l'Universita' di  Genova,  ma
 di  aver  appreso  che  in  forza dei provvedimenti impugnati, gli e'
 preclusa tale possibilita' per l'anno accademico 1997-98.
   Questi i motivi del ricorso:
     1)   violazione   dei    principi    generali    dell'ordinamento
 costituzionale   con   riferimento  agli  artt.  3,  33  e  34  della
 Costituzione;
     2)  violazione  del   principio   costituzionale   dell'autonomia
 universitaria  e della riserva di legge con riferimento agli artt. 33
 e 34 della Costituzione;
     3) ulteriore violazione sotto diverso profilo degli artt. 33 e 34
 anche con riferimento all'art. 17, legge n. 400/1988.  Illegittimita'
 costituzionale della legge n. 341/1990 in parte de qua;
     4)  violazione  ed  erronea  applicazione  dell'art.  9, legge 19
 novembre 1990, n. 341, come modificata dall'art. 17, comma 116, della
 legge 15 maggio 1997, n. 127, e del d.m. n. 745 del 21 luglio 1997  e
 d.m.    31 luglio 1997 ed eccesso di potere per illogicita' e difetto
 di istruttoria e dei presupposti;
     5) violazione della  tabella  XVIII-bis  allegata  al  d.P.R.  28
 febbraio  1980,  n.  135,  nonche'  dello statuto dell'Universita' di
 Genova  ed  eccesso  di  potere  per  difetto  di  istruttoria  e  di
 motivazione.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei  provvedimenti  impugnati,  contrastato   dalle   amministrazioni
 intimate, costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in data 20 novembre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I) Il ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita'  e  che
 intende  iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di
 Genova, impugna i provvedimenti che  per  l'anno  accademico  1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n.  245,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 29 luglio 1997,
 recante norme in materia di accessi  alla  istruzione  universitaria,
 che  prevede  -  tra  l'altro - la possibilita' di limitare, con atti
 ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili  per  nuove
 iscrizioni;  il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio 1997,
 che fissa a zero il numero dei posti per  le  nuove  immatricolazioni
 nell'anno  accademico  1997-98  nel  corso  di laurea in odontoiatria
 nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio  di  corso
 di  laurea  in  odontoiatria  e  protesi dentaria dell'Universita' di
 Genova, che in data 21 luglio 1997, stabilisce la  non  effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  Collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per violazione del  principio  costituzionale    della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 723/1998).
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