N. 725 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 14 settembre 1998

                                N. 725
  Ordinanza   emessa   l'11   marzo   1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  14  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale per la Liguria, sul ricorso proposto da Ghezzi Luca  contro
 il   Ministero   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica ed altra.
 Istruzione pubblica -  Istruzione  universitaria  -  Attribuzione  al
    Ministro  della  pubblica istruzione del potere di definizione, su
    conforme  parere  del  C.U.N.,  dei  criteri   generali   per   la
    regolamentazione   dell'accesso  ai  corsi  universitari  compresi
    quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della  riserva
    di   legge   relativa   in   materia   di  accesso  all'istruzione
    universitaria nonche' dei principi di  uguaglianza  e  del  libero
    accesso alle scuole
 (Legge  19  novembre  1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2090/97  r.g.r.
 proposto  da  Ghezzi  Luca,  rappresentato  e  difeso dagli avv.ti M.
 Guelfi e G.P. Giannini, presso la prima elettivamente domiciliato  in
 Genova, via XX Settembre, 36, ricorrente;
   Contro  il  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica,
 in persona del Ministro in carica, e  l'Universita'  degli  studi  di
 Genova,  in  persona  del  rettore  in carica, rappresentati e difesi
 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria  in  Genova,
 resistenti,  per l'annullamento della delibera del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria e protesi dentaria  dell'Universita'  degli
 studi  di  Genova  con  l'approvato  manifesto degli studi per l'anno
 accademico 1997-98 con cui e' stata disposta  la  non  effettuazione,
 per  l'anno accademico 1997-98, della prova di ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del decreto del Ministero
 dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  del  31
 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto
 1997)  da  cui risulta che per l'anno accademico 1997/98, il primo di
 odontoiatria presso l'Universita' degli studi di Genova  e'  attivato
 solo  per  gli  studenti  ammessi  con  riserva  dal t.a.r. nell'anno
 accademico 1996-97, nonche' degli atti connessi, in  particolare:  il
 regolamento   del   Ministero   dell'universita'   e   della  ricerca
 scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio  1997  in  materia  di
 accessi all'istruzione universitaria;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita  alla  pubblica  udienza  dell'11 marzo 1998 la relazione del
 consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi', l'avv. Guelfi  per  il
 ricorrente e l'avv. Olivo per le amministrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con  ricorso notificato il 13 novembre 1997, Ghezzi Luca impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo  di  non  aver  potuto  iscriversi  al  corso  di laurea in
 odontoiatria e protesi dentaria,  in  quanto  per  l'anno  accademico
 1997-98 i provvedimenti impugnati non prevedono posti disponibili per
 nuove iscrizioni.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) violazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana;
     2)  violazione  sotto  altro  profilo  degli  artt. 33 e 34 della
 Costituzione italiana. Eccesso di potere per  straripamento.  Eccesso
 di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per contrasto
 con  il  d.P.R.  25  settembre  1980, n. 680, istitutivo del corso di
 laurea in odontoiatria presso l'Universita' di Genova.
   Il ricorrente concludeva per  l'annullamento,  previa  sospensione,
 dei   provvedimenti   impugnati,  contrastato  dalle  amministrazioni
 intimate, costituitesi in causa.
   Con ordinanza in data 17 dicembre 1997 l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I)  Il  ricorrente, che ha conseguito il diploma di maturita' e che
 intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita'  di
 Genova,  impugna  i  provvedimenti  che per l'anno accademico 1997-98
 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'Universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-98 nel  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che  in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il  Collegio  ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo
 provvedimento, per violazione del  principio  costituzionale    della
 riserva  di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 723/1998).
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