N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1997- 16 settembre 1998
N. 727 Ordinanza emessa il 2 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 settembre 1998) dal tribunale di Perugia nel procedimento civile vertente tra Eredita' giacente di Moretti Costanti Teodorico e comune di Tuoro sul Trasimeno Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione delle indennita' espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti per illegittime occupazioni acquisitive, con l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento in considerazione della incostituzionalita' del precedente criterio dichiarata con sentenza n. 369/1996 - Ritenuta persistente inadeguatezza della nuova misura del risarcimento - Incidenza sul principio di uguaglianza e sul diritto di proprieta'. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65). (Cost., art. 3, primo comma, art. 42, secondo comma).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 3993/89 r.g.a.c. promossa da Moretti Costanti Teodorico e proseguita da Eredita' giacente del medesimo, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cesarini, presso il quale e' elettivamente domiciliato in Perugia viale P. Pellini n. 31, giusta delega a margine della comparsa di costituzione del 16 novembre 1995, attore; Contro il comune di Tuoro sul Trasimeno, rappresentato e difeso dall'avv. Alarico Mariani Marini giusta delega in calce all'atto di citazione notificato e presso il quale e' elettivamente domiciliato in Perugia, via M. Angelo n. 80/b, convenuto; Oggetto: pagamento indennita' occupazione terreni. F a t t o Con citazione notificata il 24 luglio 1989, Moretti Costanti Teodorico esponeva che con ordinanza del 15 ottobre 1983 del sindaco di Tuoro sul Trasimeno, al fine della realizzazione di un parcheggio, erano stati occupati dei beni immobili di proprieta' dell'istante siti in comune di Tuoro, dell'estensione di mq. 16.640 ca. e distinti al C.T. con le partt. 66/b, 155/a e 214/b. L'attore assumeva che, essendo decorso un quinquennio dall'occupazione d'urgenza (art. 20, legge 21 ottobre 1971, n. 865), questa doveva considerarsi illegittima e l'area era stata irreversibilmente destinata alla realizzazione di uno scopo pubblico, mentre non era stata determinata l'indennita' definitiva e, pertanto, chiedeva al tribunale adito, ritenuto competente, di voler dichiarare trasferiti al comune i beni sopra descritti e determinare il prezzo secondo il "libero commercio" al momento del trasferimento, determinando altresi' l'indennita' per l'occupazione temporanea e condannando il comune al pagamento di quanto accertato. Si costituiva il comune di Tuoro sul Trasimeno, chiedendo la reiezione della domanda, sul rilievo che in virtu' di provvedimenti legislativi succedutisi nei tempo (art. 5-bis, d.-l 22 dicembre 1984, n. 901; art. 14 c.p.v., d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534) il termine di cui all'art. 20, legge n. 865/1971 doveva ritenersi prorogato fino al 26 novembre 1991. Disposta c.t.u. a ministero della geom. Marisa Macchiarini, si costituiva in giudizio l'eredita' giacente di Moretti Costanzi Teodorico e la causa, sulle conclusioni rassegnate come in epigrafe, era tratta in decisione nell'udienza del 23 maggio 1997. Il tribunale, con sentenza odierna, non definiva il giudizio. D i r i t t o Onde stabilire il parametro da adottare per la valutazione del danno richiesto dall'attore, occorre accertare se sia applicabile la disposizione di cui al comma 7-bis dell'art.5-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23 dicembre 1996, n. 662), che fa riferimento alla determinazione dell'indennita' secondo i criteri di cui al comma 1. Questa disposizione si applica unicamente per le aree edificabili, mentre quella del comma 4, per le aree agricole o per quelle non classificabili come edificabili, rinvia alle disposizioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni. Reputa il collegio che la lettera della disposizione del comma 7-bis impedisca di poter effettuare una distinzione fra i due tipi di terreni, in quanto il riferimento e' esplicito e riguarda i suoli oggetto di occupazioni illegittime per causa di pubblica utilita', ove nell'accezione sono comprese tutte le aree, indipendentemente dalla destinazione, cosi' come significativo appare l'uso dei plurali. Del resto questa interpretazione corrisponde alla ratio della legge, tesa ad eliminare con criteri obiettivi e predeterminati tutto il contenzioso in tema di occupazioni illegittime, a prescindere dalla natura del suolo; a conforto di quanto sostenuto occorre considerare che la tecnica legislativa, in caso di diversa volonta' del legislatore, avrebbe agevolmente consentito di far riferimento ai diversi tipi di terreno ovvero, e piu' semplicemente, anche alla disposizione del comma 4. La disposizione in rassegna, per il profilo che qui interessa, riproduce quasi integralmente il contenuto del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 549/1995, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 2 novembre 1996, n. 369, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione e recita: "In caso di occupaziorii illegittime di suoli per causa di pubblica utilita' intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato". Il giudice delle leggi ha censurato la norma assumendo, in sintesi: a) l'inammissibilita' della determinazione nella stessa misura del danno da illegittima occupazione e l'indennita' per espropriazione per pubblica utilita', mancando un equilibrio apprezzabile fra interesse pubblico al mantenimento dell'opera gia' eseguita e tutela della legalita' violata, cosi' che verrebbe riservato lo stesso trattamento alle obbligazioni sorgenti, nella materia, in capo alla p.a. sia ex lege, sia ex delicto; b) la violazione del diritto di proprieta' non sarebbe adeguatamente tutelata dal risarcimento di un danno contenuto nei termini legislativi. La questione sollevata dalla difesa dell'attore e' rilevante, in virtu' della ricordata applicabilita' della disposizione anche alle aree non fabbricabili - come deve ritenersi quella oggetto della controversia, secondo i rilievi del c.t.u. - ed e' altresi' non manifestamente infondata. Richiamando, per doverosa brevita', le argomentazioni della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 369/1996, aggiunge il collegio che la censura di contrasto con l'art. 3 della Costituzione di cui sub a), e' perfettamente sovrapponibile alla disposizione oggi considerata, che attua identici criteri di assimilazione fra misura del risarcimento e misura dell'indennita', mentre la previsione di un adeguamento del 10% non realizza sicuramente quell'equilibrio di principio voluto dalla Carta costituzionale e non tutela adeguatamente la lesione del bene privato, anche in relazione alla generalita' ipotizzabile delle situazioni, stante l'assoluta irrisorieta' della misura stessa. La questione, pertanto, va deferita al giudice delle leggi.
P. Q. M. Il tribunale, visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996) del d.-l. n. 333/1992, convertiti in legge n. 359/1992, in relazione agli art. 3, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione; Richiamata la sentenza non definitiva in data odierna; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Perugia, addi' 2 giugno 1997. Il presidente: Orlando L'estensore: Cossu 98C1132