N. 727 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 giugno 1997- 16 settembre 1998

                                N. 727
  Ordinanza   emessa   il   2   giugno   1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 16 settembre 1998) dal  tribunale  di  Perugia  nel
 procedimento   civile  vertente  tra  Eredita'  giacente  di  Moretti
 Costanti Teodorico e comune di Tuoro sul Trasimeno
 Espropriazione per pubblica utilita' - Criterio per la determinazione
    delle  indennita'  espropriative  per la realizzazione di opere da
    parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media  tra
    il  valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la
    riduzione dell'importo cosi' determinato del quaranta per cento) -
    Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura  dei
    risarcimenti  dovuti  per illegittime occupazioni acquisitive, con
    l'aumento dell'importo stesso del 10 per cento  in  considerazione
    della  incostituzionalita'  del precedente criterio dichiarata con
    sentenza n. 369/1996 - Ritenuta  persistente  inadeguatezza  della
    nuova  misura  del  risarcimento  -  Incidenza  sul  principio  di
    uguaglianza e sul diritto di proprieta'.
 (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 7-bis, convertito in
    legge 8 agosto 1992, n. 359, legge 23 dicembre 1996, n. 662,  art.
    3, comma 65).
 (Cost., art. 3, primo comma, art. 42, secondo comma).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 n.  3993/89  r.g.a.c.  promossa  da  Moretti  Costanti  Teodorico   e
 proseguita   da  Eredita'  giacente  del  medesimo,  in  persona  del
 curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Cesarini, presso il
 quale e' elettivamente domiciliato in Perugia viale P. Pellini n. 31,
 giusta delega  a  margine  della  comparsa  di  costituzione  del  16
 novembre 1995, attore;
   Contro  il  comune  di  Tuoro sul Trasimeno, rappresentato e difeso
 dall'avv. Alarico Mariani Marini giusta delega in calce  all'atto  di
 citazione  notificato  e presso il quale e' elettivamente domiciliato
 in Perugia, via M. Angelo n. 80/b, convenuto;
   Oggetto: pagamento indennita' occupazione terreni.
                               F a t t o
   Con citazione  notificata  il  24  luglio  1989,  Moretti  Costanti
 Teodorico  esponeva che con ordinanza del 15 ottobre 1983 del sindaco
 di Tuoro sul Trasimeno, al fine della realizzazione di un parcheggio,
 erano stati occupati dei beni  immobili  di  proprieta'  dell'istante
 siti in comune di Tuoro, dell'estensione di mq. 16.640 ca. e distinti
 al C.T. con le partt. 66/b, 155/a e 214/b.
   L'attore    assumeva    che,   essendo   decorso   un   quinquennio
 dall'occupazione d'urgenza (art. 20, legge 21 ottobre 1971, n.  865),
 questa   doveva   considerarsi   illegittima   e   l'area  era  stata
 irreversibilmente destinata alla realizzazione di uno scopo pubblico,
 mentre non era stata determinata l'indennita' definitiva e, pertanto,
 chiedeva al tribunale adito, ritenuto competente, di voler dichiarare
 trasferiti al comune i beni sopra descritti e determinare  il  prezzo
 secondo   il   "libero   commercio"  al  momento  del  trasferimento,
 determinando altresi' l'indennita'  per  l'occupazione  temporanea  e
 condannando il comune al pagamento di quanto accertato.
   Si  costituiva  il  comune  di  Tuoro  sul  Trasimeno, chiedendo la
 reiezione della domanda, sul rilievo che in virtu'  di  provvedimenti
 legislativi succedutisi nei tempo (art. 5-bis, d.-l 22 dicembre 1984,
 n. 901; art. 14 c.p.v., d.-l. 29 dicembre 1987, n. 534) il termine di
 cui all'art. 20, legge n. 865/1971 doveva ritenersi prorogato fino al
 26  novembre  1991.  Disposta  c.t.u.  a ministero della geom. Marisa
 Macchiarini, si costituiva in giudizio l'eredita' giacente di Moretti
 Costanzi  Teodorico  e la causa, sulle conclusioni rassegnate come in
 epigrafe, era tratta in decisione nell'udienza del 23 maggio 1997.
   Il tribunale, con sentenza odierna, non definiva il giudizio.
                             D i r i t t o
   Onde stabilire il parametro da  adottare  per  la  valutazione  del
 danno  richiesto dall'attore, occorre accertare se sia applicabile la
 disposizione di cui al comma 7-bis dell'art.5-bis del d.-l. 11 luglio
 1992, n. 333 (introdotto dall'art. 3, comma  65,  legge  23  dicembre
 1996, n. 662), che fa riferimento alla determinazione dell'indennita'
 secondo  i  criteri di cui al comma 1. Questa disposizione si applica
 unicamente per le aree edificabili, mentre quella del comma 4, per le
 aree agricole o  per  quelle  non  classificabili  come  edificabili,
 rinvia  alle  disposizioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre
 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.
   Reputa il collegio che la  lettera  della  disposizione  del  comma
 7-bis impedisca di poter effettuare una distinzione fra i due tipi di
 terreni,  in  quanto  il  riferimento e' esplicito e riguarda i suoli
 oggetto di occupazioni illegittime per causa  di  pubblica  utilita',
 ove  nell'accezione  sono  comprese  tutte le aree, indipendentemente
 dalla  destinazione,  cosi'  come  significativo  appare  l'uso   dei
 plurali.    Del  resto  questa interpretazione corrisponde alla ratio
 della legge, tesa ad eliminare con criteri obiettivi e predeterminati
 tutto  il  contenzioso  in  tema  di   occupazioni   illegittime,   a
 prescindere  dalla  natura  del suolo; a conforto di quanto sostenuto
 occorre considerare che la tecnica legislativa, in  caso  di  diversa
 volonta'  del  legislatore,  avrebbe  agevolmente  consentito  di far
 riferimento ai diversi tipi di terreno ovvero, e piu'  semplicemente,
 anche alla disposizione del comma 4.
   La  disposizione  in  rassegna,  per  il profilo che qui interessa,
 riproduce quasi integralmente il contenuto del  comma  65,  dell'art.
 1, della legge n. 549/1995, dichiarato costituzionalmente illegittimo
 con  sentenza 2 novembre 1996, n. 369, per contrasto con gli artt.  3
 e  42  della  Costituzione  e  recita:  "In  caso   di   occupaziorii
 illegittime  di  suoli  per  causa  di  pubblica utilita' intervenute
 anteriormente al 30 settembre 1996 si applicano per  la  liquidazione
 del danno i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma
 1,  con  esclusione  della  riduzione  del  40 per cento. In tal caso
 l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento.
   Le disposizioni di cui al presente  comma  si  applicano  anche  ai
 procedimenti   in   corso   non  definiti  con  sentenza  passata  in
 giudicato".
   Il giudice delle leggi ha censurato la norma assumendo, in sintesi:
 a) l'inammissibilita' della determinazione nella  stessa  misura  del
 danno  da  illegittima  occupazione e l'indennita' per espropriazione
 per  pubblica  utilita',  mancando  un  equilibrio  apprezzabile  fra
 interesse  pubblico al mantenimento dell'opera gia' eseguita e tutela
 della legalita' violata,  cosi'  che  verrebbe  riservato  lo  stesso
 trattamento  alle  obbligazioni sorgenti, nella materia, in capo alla
 p.a. sia ex lege, sia ex delicto; b) la  violazione  del  diritto  di
 proprieta'  non sarebbe adeguatamente tutelata dal risarcimento di un
 danno contenuto nei termini legislativi.
   La questione sollevata dalla difesa dell'attore  e'  rilevante,  in
 virtu'  della  ricordata applicabilita' della disposizione anche alle
 aree non fabbricabili - come  deve  ritenersi  quella  oggetto  della
 controversia,  secondo  i  rilievi  del  c.t.u.  - ed e' altresi' non
 manifestamente infondata.
   Richiamando,  per  doverosa brevita', le argomentazioni della Corte
 costituzionale  nella  citata  sentenza  n.  369/1996,  aggiunge   il
 collegio  che la censura di contrasto con l'art. 3 della Costituzione
 di cui sub a), e' perfettamente sovrapponibile alla disposizione oggi
 considerata, che attua identici criteri di assimilazione  fra  misura
 del risarcimento e misura dell'indennita', mentre la previsione di un
 adeguamento  del  10%  non  realizza  sicuramente quell'equilibrio di
 principio  voluto   dalla   Carta   costituzionale   e   non   tutela
 adeguatamente  la  lesione  del bene privato, anche in relazione alla
 generalita'  ipotizzabile   delle   situazioni,   stante   l'assoluta
 irrisorieta' della misura stessa.
   La questione, pertanto, va deferita al giudice delle leggi.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale,  visti  gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio
 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis
 (introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996) del d.-l.
 n. 333/1992, convertiti in legge n. 359/1992, in relazione agli  art.
 3, primo comma e 42, secondo comma, della Costituzione;
   Richiamata la sentenza non definitiva in data odierna;
   Dispone   la   sospensione  del  presente  giudizio  e  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
     Perugia, addi' 2 giugno 1997.
                         Il presidente: Orlando
                                                    L'estensore: Cossu
 98C1132