N. 731 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 luglio 1998
N. 731 Ordinanza emessa il 2 luglio 1998 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Associazione culturale "Teatro aperto" e Associazione culturale "Teatri possibili" Avvocato e procuratore - Praticanti procuratori abilitati dall'ordine professionale - Ammissione all'esercizio del patrocinio davanti al pretore, per tutte le cause di sua competenza, ai sensi dell'art. 8, r.d.-l. n. 1578/1933 - Mancata abrogazione, secondo il diritto vivente, di detta norma e conseguente, attuale ammissibilita' dal patrocinio di tali praticanti - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata - Incidenza sul principio che impone il superamento di un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 127/1985 e 202/1987. (C.P.C., art. 82, comma 3, sostituito dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, artt. 20 e 47; r.d.-l. 25 novembre 1933, n. 1579, art. 8 (recte: r.d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578)). (Cost., artt. 3, commi primo e secondo, 24, comma 2, e 33, comma quinto).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva adottata nell'udienza 23 giugno 1998. Considerato che nella presente causa (iscritta al n. 5170/1997 r.g. e promossa da Associazione culturale "Teatro aperto" vs. Associazione culturale "Teatri possibili" il procuratore dell'attore, avv. C. M. Muscolo conferi' la delega ex art. 9 del r.d.l. n. 1578/1993, per la sostituzione processuale relativa all'udienza 23 giugno 1998 (fissata per gli incombenti previsti dall'art. 183 c.p.c.), al dott. Luca Venturini, praticante avvocato iscritto all'albo di Milano, precisando che la delega era conferita "in forza dell'art. 8, d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578, che abilita i praticanti abilitati all'esercizio davanti alla pretura)" (sic); Considerato che dopo l'iniziale opposto orientamento dei giudici di merito, risulta ormai affatto prevalente l'orientamento giurisprudenziale che ritiene ammissibile il patrocinio esercitato da praticanti avvocati (ex aliis cfr. ordinanza 6 novembre 1995, causa Scaramucci e Zippo vs. IACP Bologna, est. Verardi, edita), sicche' tale orientamento puo' fondatamente essere qualificato come "diritto vivente"; Ritenuto, allora, che le norme vigenti, cosi' interpretate, non possono non suscitare alcuni dubbi di legittimita' costituzionale; Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 20 legge 21 novembre 1991, n. 374), dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, n. 374, nella parte in cui tali norme non comportano - stando al diritto vivente - l'abrogazione dell'art. 8, r.d. n. 1578/1933, e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 8, r.d. n. 1578/1933, secondo cui e' ancora ammissibile il patrocinio dei praticanti innanzi al pretore per tutte le cause di sua competenza; Ritenuto che la sopravvivenza di tale norma, affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, si ponga in contrasto coi parametri costituzionali individuabili: nell'art. 24, secondo comma della Costituzione, che stabilisce l'inviolabilita' del diritto alla difesa tecnica adeguata; nell'art. 33, quinto commma della Costituzione, che pretende il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'eserizio professionale (nella specie, di difensore); nellart. 3, primo e secondo comma della Costituzione, che esclude la legittimita di irragionevole identico trattamento di situazioni in fatto obiettivamente diverse; Tenuto conto che gia' in passato codesta onorevole Corte, dopo l'aumento (nel 1984) della competenza pretorile, riconobbe l'incostituzionalita' di norme che non assicuravano l'adeguatezza della difesa tecnica per il patrocinio avanti il pretore, richiamando l'art. 33, quinto comma della Costituzione; Rilevato infatti che con la sentenza n. 127 del 29 aprile 1985 codesta Corte accolse i dubbi relativi agli artt. 6, 7, 8 e 9, legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture); artt. 1, primo, secondo e terzo comma del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture); in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 33, quinto comma, Cost., sollevati con le ordinanze pronunciate l'8 febbraio 1980 al pretore di Salo'; il 13 aprile 1981 dal tribunale di Pistoia; il 25 giugno 1981 dal pretore di Padova; il 28 luglio 1983 dal tribunale di Pisa, secondo i quali l'esercizio profesionale (avanti le preture site in comuni non sede di tribunale), pur essendo qualitativamente omogeneo rispetto a quello proprio degli avvocati e procuratori, era ingiustificatamente attribuito a categorie professionali diverse nei requisiti e nel trattamento normativi ed altrettanto ingiustificatamente esonerato dall'esame di Stato imposto dalla legge professionale forense in conformita' all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Inoltre, secondo due delle ordinanze (quella del pretore di Padova e quella del tribunale di Pisa) la carenza di un controllo mediante esame di Stato sull'adeguatezza tecnica dei detti esercenti il patrocinio legale importava altresi' lesione del diritto alla difesa assicurato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Dunque, la Corte cosi' argomento': "Quando la legge riserva l'esercizio di un'attivita' professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la necessita' di un controllo sulla idoneta' tecnica dei soggetti in parola. Ma in tal caso la mancata previsione di detto controllo, anzi la mancata elevazione di esso a livello di esame di Stato ai sensi dell'art. 33, quinto comma, della Costituzione va giustificata razionalmente. Tale, come si e' accennato, e' il presupposto argomentativo della sentenza di questa Corte sopra richiamata (ossia la sentenza di rigetto n. 58 del 3 maggio 1963, N.d.E.) la quale ha ravvisato il giustificato motivo della esenzione nella minore difficolta' tecnica che l'attivita' difensiva presenterebbe nelle cause davanti al pretore, contrassegnate da scarsa importanza in connessione con la facolta' di autodifesa data alla parte. E nel medesimo senso argomenta l'Avvocatura dello Stato quando ravvisa una giustificazione della deroga - e in pari tempo della disciplina differenziata - nella ridotta competenza delle preture minori di cui si tratta. Ma tali motivi piu' non ricorrono o non hanno piu' il valore giustificativo ad essi attribuito. Va considerato infatti: che nelle cause davanti al pretore la parte puo' assumere l'autodifesa soltanto se autorizzata; che, comunque, l'autodifesa-ammessa in materia penale solo per limitate ipotesi (cfr. art. 125 c.p.p.) implica che la parte possa scegliere fra autodifesa e difesa tecnica, non gia' che, se presceglie la difesa "tecnica", questa possa essere sprovvista di garanzie per quel che riguarda la sua "tecnica" adeguatezza; che il criterio discretivo costituito dalla presumibile maggior o minor frequenza di liti di scarsa importanza e' estrinseco rispetto al tipo di esercizio professionale, al tipo di processo e al tipo di competenza del giudice, che sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che in ogni caso la competenza del pretore e' andata gradualmente aumentando, per qualita' e quantita' (cfr. fra l'altro: r.d. 15 gennaio 1934, n. 56, sulla competenza esclusiva del pretore, nelle sedi ove manchi il tribunale, in tema di impugnazione delle delibere delle assemblee condominiali; art. 700, c.p.c., sui provvedimenti di urgenza; legge 15 lugĀ³io 1966, n. 604, legge 20 maggio 1970, n. 300 e legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di lavoro; legge 23 maggio 1950, n. 253, legge 1 maggio 1955, n. 368 e legge 27 luglio 1978, n. 392, in tema di locazioni urbane; legge 25 luglio 1966, n. 571 e legge 31 luglio 1984, n. 399, sull'aumento dei limiti di competenza del pretore; legge 31 luglio 1984, n. 400, sulla competenza penale del pretore; che la censurata disciplina fu introdotta in considerazione della non facile reperibilita' nei centri minori di avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilita' dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione allora in uso: motivo, questo, che gia' da tempo e' divenuto inattuale. D'altra parte il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti secondo la normativa impugnata, anche se implica una qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente dell'esame di Stato prescritto dall'art. 33, quinto comma della Costituzione, che implica una prova tecnica, circondata da particolari garanzie. 4. - Per le espresse considerazioni l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale di cui si tratta, non preceduta da controllo dell'idoneita' tecnica costituito da esame di Stato o da equipollente di esso, di una categoria di soggetti diversa da quella degli avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, costituisce una ingiustificata deroga all'art. 33, quinto comma, e cosi' violazione del medesimo e dell'art.3, primo comma della Costitutzione. Le norme impugnate vanno dunque dichiarate illegittime in riferimento ai due detti parametri, mentre rimane assorbita la questione di illegittimita' delle stesse in riferimento all'art. 24 della Costituzione". Rilevato che, per tali ragioni, codesta Corte dichiaro' l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283, nonche' dell'art. 1, secondo comma, del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415, "nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' degli artt. 2 e 3 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901"; Rilevato che, poco dopo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 202, del 28 maggio 1987 accolse l'analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, lett. a), della legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con ordinanza pronunciata dal tribune di Lucca, e nella motivazione preciso': "La suindicata disposizione consente il patrocinio legale dinanzi alle preture site nei comuni che sono sede di tribunale, oltre che agli avvocati e procuratori, anche ai notai, ai laureati in legge ed a coloro che hanno sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale. Consente inoltre, combinandosi con il disposto della lett. b) dello stesso articolo (che alla lett. a) fa specifico riferimento), che i soggetti, diversi dagli avvocati e procuratori, in essa indicati, esercitino il patrocinio anche nelle preture site in comuni che non sono sede di tribunale. Cio' e' ritenuto, dal giudice a quo, lesivo di vari precetti costituzionali: dell'art. 33, quinto comma, per essere consentito l'esercizio della professione legale davanti alle preture a soggetti che non hanno superato l'esame di Stato; dell'art. 3, primo comma, per essere posti sullo stesso piano professionisti muniti di diversi titoli abilitanti; dell'art. 24, secondo comma, perche' il diritto di difesa deve essere inteso come potesta' effettiva di valida assistenza tecnica. 2. - Come ha ricordato il giudice a quo, questa Corte si e' gia' pronunciata sul patrocinio davanti alle preture, con la sentenza n. 127 del 1985. Con tale decisione, tuttavia, la Corte, in ragione dei limiti della questione sottopostale, ha preso in esame soltanto uno specifico aspetto dell'istituto del patrocinio esercitato davanti alle preture da soggetti diversi dagli avvocati e procuatori. In particolare si e' occupata del patrocinio davanti alle sole "preture minori" (site in comuni non sede di tribunale), esplicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, lettera b), e 7 della legge n. 283/1901, su abilitazione concessa dal tribunale in camera di consiglio, da persone fornite di dati requisiti (incensurata condotta; possesso di determinati titoli di studio o di precedenti esperienze professionali). La suindicata pronuncia non riguarda, invece, la diversa ipotesi del patrocinio consentito a persone diverse dagli avvocati o procuratori, aventi i requisiti elencati nell'art. 6, lettera a), ed iscritti in apposito albo ad opera del presidente del tribunale, previo il mero riscontro dei requisiti anzidetti, tanto nelle preture site in comuni sede di tribunale (art. 6, lettera a)), che nelle preture ubicate in comuni non dotati di tribunale (art. 6, lettera b), prima parte). Orbene, l'ordinanza del tribunale di Lucca - pur riferendosi ad un caso di iscrizione nell'albo chiesta al fine di esercitare il patrocinio nelle preture minori da persona avente i requisiti di cui alla lettera a) - finisce con l'investire l'intero sistema normativo quale e' delineato dall'art. 6, lettere a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte non caducata dalla sentenza n. 127 del 1985, poiche' censura nella sua globalita' la discilina del patrocinio davanti alle preture ad opera di soggetti diversi dagli avvocati e procuratori. 3. - La questione e' fondata. Con la suindicata sentenza n. 127 del 1985 si e' negato che abbia una razionale giustificazione l'ammissione al patrocinio davanti alle preture, senza limiti di tempo e al di fuori di ogni esigenza apprezzabile, di persone, diverse dagli avvocati e procuratori, non preventivamente sottoposte al controllo di idoneita' tecnica costituito dall'esame di Stato (art. 33, quinto comma, Cost.) o da equipollente di esso. Al riguardo si e' infatti osservato che l'esenzione dei patrocinatori dall'esame di Stato non puo' trovare adeguata giustificazione nella facolta', concessa alle parti nel giudizio pretorile, di "autodifesa", poiche' questa e' subordinata all'autorizzazione del pretore, nelle cause civili, ed e' ammessa solo per limitate ipotesi in materia penale (art. 125, c.p.p.), ed implica, comunque, una scelta tra l'autodifesa ed una difesa tecnica che dia garanzie di "tecnica" adeguatezza; che la pretesa minore importanza delle cause attribuite alla cognizione del pretore e' contrastata dal graduale incremento, qualitativo e quantitativo, della competenza del pretore, che e' ovviamente identica in tutte le preture, quale che sia la loro ubicazione; che, infine, la non facile reperibilita' di difensori nei centri minori derivante dalla non agevole accessibilita' di questi ultimi, che costitui' una delle ragioni dell'introduzione della figura del patrocinatore, appare ormai inattuale in ragione dell'elevato livello raggiunto dai mezzi di comunicazione. Tali considerazioni, espresse in riferimento ai patrocinatori abilitati ex art. 7 della legge n. 283/1901, valgono altresi' per i patrocinatori di cui all'art. 6, lettera a), stessa legge. Invero, ne' la qualifica professonale (notaio) ne' il titolo culturale (laurea in giurisprudenza o superamento di determinati esami di tale corso di laurea) ad essi richesti possono assicurare quell'indispensabile vaglio di specifica idoneita' tecnica all'esercizio della professione forense che solo l'esame di Stato o un adeguato equipollente (non ravvisabile nel superamento del concorso notarile, in quanto finalizzato all'abilitazione ad una attivita' professionale nettamente diversa) sono in grado di garantire. Ne' vale opporre che, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), i notai ed i laureati in giurisprudenza possono essere nominati vice-pretori onorari. In proposito e' sufficiente rilevare che quella del vice-pretore e' una funzione a carattere onorario e non gia' una attivita' professionale, come quella del patrocinatore; che il relativo incarico ha durata limitata ed un triennio (con possibilita' di conferma) mentre l'esercizio della professione del patrocinatore e' senza limiti di tempo; che, infine, la nomina e' subordinata a un rigoroso vaglio di idoneita' da parte del Consiglio superiore della magistratura. Pertanto va dichiarato illegittimo, per violazione degli articoli 33, quinto comma, e 3, primo comma Cost., l'art. 6, lettere a) e b), della legge n. 283/1901, nella parte in cui consente, a notai, laureati in giurisprudenza e studenti; che abbiano superato determinati esami di tale corso di laurea, di esercitare il patrocinio davanti alle preture ubicate in comuni dotati di tribunale ovvero privi di tale ufficio. Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va inoltre dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale delle disposizioni legislative che hanno successivamente tenuto ferme la norme suindicate, e precisamente: l'art. 15, ultima parte, del r.d. 20 settembre 1922, n. 1316 (Esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1287, che modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori); l'art. 2 del r.d. 6 settembre 1923, n. 1920 (Norme transitorie per il patrocinio davanti alle preture); l'art. 1 del r.d.-l. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali); gli artt. 1 e 3 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture)". Ritenuto che le stesse argomentazioni bene si attaglino al caso che ne occupa, stante la piena corrispondenza tra le fattispecie allora esaminate dalla Corte e quelle oggi proposte alla cognizione del pretore; Considerato infatti che possono certamente assimilarsi la posizione, da un lato, dei patrocinatori previsti dalle norme dichiarate incostituzionali a seguito del penultimo aumento di competenza pretorile, e quella, dall'altro lato, dei praticanti avvocati cui il prevalente orientamento ritiene ancora possibile conferire il patrocinio innanzi al pretore, dopo la novella che ha, fra l'altro, decuplicato la competenza per valore di questo giudice (con l'effetto di provocarne anche un sensibile innalzamento qualitativo delle questioni sottoposte al suo vaglio), sicche' inevitabile e' il riproporsi del dubbio circa la costituzionalita' della sopravvivenza del patrocinio conferito a persone che non abbiano ancora superato l'esame di Stato; Considerata, sia pure solo in modo incidentale, la c.d. impertinenza della normativa denunciata, alla luce della illustrata mancanza di correlazione logica fra il disposto della legge e l'obiettivo che il legislatore intendeva prefiggersi (Corte cost. nn. 207/1988, 44/1988, 54/1975 e molte altre), nonche' la palese inadeguatezza della scelta del legislatore (almeno secondo l'interpretazione che della mens legis da' la giurisprudenza prevalente); Ritenuto che la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione cosi' prospettata non siano inficiate, neppure sotto il profilo dell'opportunita' (ove mai si trattasse di un parametro cui poter riconoscere una qualche dignita' in sede di valutazione di norme sui diritti fondamentali ed inviolabili), dalla imminente entrata in vigore della riforma prevista dall'art. 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (e del decreto legislativo approvato in sua attuazione, n. 398/1997, peraltro - allo stato - solo per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario) dacche', piuttosto, tale riforma conferma che lo stesso legislatore ha ben presenti i seri problemi connessi alla formazione post universitaria per le professioni forensi; Considerato che neppure la recente approvazione (avvenuta il 14 novembre 1997 da parte del Consiglio dei Ministri) dello schema di decreto delegato attuativo della legge n. 254/1997 consente di ritenere cessata la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sopra dipanate, poiche' anzi la prevista soppressione delle preture comportera' inevitabilmente l'inattualita' dell'art. 8 r.d. citato (salvo che per il patrocinio innanzi ai giudici onorari) e mostrera' ancor piu' icasticamente come sia irragionevole prevedere che, per cause e questioni analoghe (non e' previsto l'incremento della competenza per valore in capo al giudice professionale unico di primo grado), possa darsi una diversa disciplina della difesa tecnica e della sua adeguatezza; Rilevato, infatti, che in virtu' della riforma (disposizioni transitorie previste dagli artt. 110-114 del citato schema) alcune delle cause pendenti davanti al pretore verranno decise da tale giudice (davanti al quale, secondo il diritto vivente surriferito, saranno ammessi al patrocinio i praticanti) mentre ogni altra verra' proseguita dal nuovo giudice unico (davanti al quale, appunto perche' non piu' identificabile come pretore, tale patrocinio non sara' ammissibile); Considerato che la questione e' di evidente rilevanza nel presente giudizio, poiche' dall'accoglimento dell'eccezione discenderebbe la declaratoria di nullita' della delega (conferita dall'avv. Muscolo al dott. Venturini ex art. 9 r.d.-l. n. 1578/1933) e quindi la formale assenza del procuratore dell'attrice dall'udienza di prima trattazione, in particolare coll'mpossibilita', per esempio, di richiedere i termini per l'appendice scritta prevista dal quinto comma dell'art. 183 c.p.c.; Considerato infine che non consta al giudicante che per nessuna altra professione liberale, per l'esercizio della quale sia prescritto il superamento di esame di Stato, sia ammesso che i praticanti, neppure temporaneamente e per questioni di minore importanza, svolgano autonomamente la professione medesima, sicche' anche sotto tale profilo deve ravvisarsi una irragionevole disparita' di trattamento;
P. Q. M. Letti ed applicati gli artt. 134 Cost., 11, legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82/3 codice procedura civile, come sostituito dall'art. 20 della legge 21 novembre 1991, n. 374; Nonche' dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, legge 21 novembre 1991, n. 374; Nonche' dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del r.d.-l. n. 1579 del 25 novembre 1933; Norme che, complessivamente considerate secondo l'interpretazione che ne da' il prevalente orientamento dei giudici di merito, e che dunque assurge al rango di diritto vivente, non comportando l'abrogazione dell'art. 8, qualificano il praticante procuratore (ora praticante avvocato) esercente ai sensi dell'art. 8 medesimo come procuratore legalmente esercente; Nella parte in cui tali norme rendono cosi' ammissibile, per tutte le cause di competenza del pretore, il patrocinio e la difesa ad opera di un praticante avvocato abilitato dal competente ordine professionale; In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 24, secondo comma, 33, quinto comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, e in particolare in quanto il sistema che risulta dalle norme qui denunciate: consente la violazione del diritto ad una difesa tecnica adeguata; non richiede il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; determina un'irragionevole disparita' di trattamento di situazioni analoghe; Sospende pertanto il processo in corso; Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che ai difensori delle parti. Milano, addi' 2 luglio 1998 Il pretore: Pertile 98C1138