N. 737 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 1997- 21 settembre 1998

                                N. 737
  Ordinanza   emessa   il   18   aprile  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 settembre  1998)  dalla  Commissione  tributaria
 regionale  di  Roma  sul  ricorso  proposto  dall'ufficio  I.V.A.  di
 Frosinone contro Frasca Franco
 Contenzioso  tributario  -  Procedimento   innanzi   la   Commissione
    tributaria  -  Pendenza  di  causa  pregiudiziale innanzi ad altro
    organo  giurisdizionale  (tributario,  civile,  amministrativo   o
    penale)  dalla  cui definizione dipenda la decisione del ricorso -
    Possibilita' di sospendere il procedimento fino  al  passaggio  in
    giudicato  della  relativa sentenza - Mancata previsione - Lesione
    del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa.
 (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente sentenza-ordinanza, sull'appello r.g. appelli
 4702/1996, depositato il 29  giugno  1995,  avverso  la  sentenza  n.
 12/3/1995,   emessa   dalla  commissione  tributaria  provinciale  di
 Frosinone  dall'ufficio  I.V.A.  di  Frosinone;  controparti:  Frasca
 Franco,  residente  a Trevi nel Lazio (Frosinone), in via Suria n. 7,
 assistito da: avv. di rett.  n. 603717, I.V.A., 1988.
                       Svolgimento del processo
   Con avviso n. 603717 notificato  il  10  novembre  1993,  l'ufficio
 I.V.A.  di  Frosinone  informava  il  signor Frasca Franco, esercente
 l'attivita' di commercialista e di agente immobiliare in Cisterna  di
 Latina,  di  aver  recepito  l'accertamento  per  il 1988 espletato a
 carico del professionista dall'ufficio II.DD. di Frosinone e di  aver
 conseguentemente  rettificato  la dichiarazione annuale, dallo stesso
 inoltrata, contestando ricavi per L. 45.000.000.
   Impugnava l'atto il Frasca dinanzi alla commissione tributaria di 1
 grado  di   Frosinone,   deducendo   che   l'accertamento   induttivo
 dell'ufficio  II.DD. era stato gia' oggetto di ricorso e, nel merito,
 la carenza dei presupposti per l'applicazione della disciplina di cui
 al primo comma  dell'art.  39  del  d.P.R.  n.  600/1973  nonche'  la
 eccessivita'  dell'addebito, atteso che l'attivita' di fiscalista era
 espletata nel tempo libero residuato dallo svolgimento  di  attivita'
 subordinata.
   Con  decisione n. 12/3/95 del 2-13 maggio 1995 la commissione adita
 ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo  l'accertamento  operato
 dall'ufficio  II.DD.  ai sensi degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972
 e, peraltro, sottolineando l'intervenuto annullamento dello stesso da
 parte di altra sezione della stessa commissione.
   Entrambe le decisioni sono state impugnate dagli uffici soccombenti
 della amministrazione finanziaria.
   In attuazione della nuova disciplina del contenzioso tributario  di
 cui  all'art.  72 del decreto legislativo n. 546/1992, i ricorsi sono
 stati assegnati  rispettivamente,  quello  relativo  all'accertamento
 II.DD.,  alla  sesta  sezione e, quello inerente la rettifica ai fini
 I.V.A.,  a  questa  sezione  che,  accertata  la   ritualita'   delle
 comunicazioni  ex  art.  17  del  richiamato  decreto  legislativo n.
 546/1992, lo ha trattenuto in decisione all'udienza pubblica  del  18
 aprile  1997, nel mentre l'altro giudizio e' in attesa di fissazione.
 Il collegio, ritenendo condizionata la decisione  della  impugnazione
 della  rettifica  I.V.A.  dall'esito  del giudizio sulla legittimita'
 dell'accertamento  compiuto  dall'ufficio  II.DD.,  intende sollevare
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  39  del  decreto
 legislativo n. 546/1992.
                        Motivi della decisione
   Per  il  richiamato  art.  39,  "il  processo  e' sospeso quando e'
 presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale
 una questione sullo stato o la capacita' delle persone". La circolare
 n. 98/E del 1996, commentando la norma, precisa e sottolinea che "con
 il nuovo rito si  e'  avvertita  la  esigenza  di  prevedere  ipotesi
 tassative   in  quanto  l'istituto  della  sospensione  del  processo
 tributario puo' verificarsi solo quando ricorrano, alternativamente o
 cumulativamente, le ipotesi" innanzi segnalate.
   Considerato che il comma 2, dell'art. 1 del decreto legislativo  n.
 546/1992  statuisce  che  "i giudici tributari applicano le norme del
 presente decreto e, per quanto da esse non disposto ..., le norme del
 codice di  procedura  civile",  nessun  riferimento  a  detta  ultima
 disciplina  sul  tema  e'  possibile  e nessuna integrazione da parte
 della stessa e' consentita.
   In particolare, inapplicabile  deve  considerarsi  l'art.  295  del
 codice  di  procedura civile, secondo cui la sospensione del processo
 puo' essere disposta "in ogni caso in cui egli  stesso  (id  est:  il
 giudice della causa) o altro giudice deve risolvere una controversia,
 dalla cui definizione dipende la decisione della causa".
   E'  questa una disposizione di carattere generale rispondente ad un
 sistema non esclusivo del  rito  civilistico,  ma  rientrante  in  un
 sistema  di  coordinamento  logico esulante dal campo ristretto di un
 singolo ordinamento per assumere il valore di principio  fondamentale
 dell'intero  ordinamento.  Per detto principio la causa dipendente va
 sospesa  in  attesa  della  definizione  di   quella   principale   o
 pregiudiziale,  onde  armonizzare  la  decisione della prima a quella
 della  seconda.    La  validita'  delle  svolte   argomentazioni   e'
 confortata  dalla circostanza che la pregiudizialita' non va riferita
 solo a giudizi pendenti dinanzi allo stesso  organo  giurisdizionale,
 bensi'  anche  a  giudizi  pendenti  dinanzi  a  giudici  ordinari ed
 amministrativi   od   anche   penali.   Ovviamente   la    menzionata
 armonizzazione esige che la sospensione persista sino al passaggio in
 giudicato della sentenza nella causa pregiudiziale.
   La  disposizione  dell'art.  39  del decreto legislativo n. 546 del
 1992 sembra, pertanto, ledere precetti costituzionali:
     innanzitutto l'art. 3 della  Costituzione,  per  l'ingiustificato
 trattamento  differenziato  che  ne discende dalla applicazione delle
 norme richiamate;
     l'art.  24   della   Costituzione,   per   le   limitazioni   che
 inevitabilmente  subisce l'esercizio della difesa del ricorrente, non
 sempre in grado di approntare le proprie difese efficacemente al pari
 di quelle relative al ricorso pregiudiziale.
   E' ovvio, infatti, che la decisione della causa pregiudiziale,  pur
 nella  sua non definitivita', esercitera' una efficacia preclusiva di
 ogni altra difesa.
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  39 del decreto legislativo n. 546/1992 con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in  cui
 non  prevede la sospensione del processo tributario ove altro giudice
 debba  procedere  alla  definizione  di  una controversia dalla quale
 dipende la decisione del ricorso;
   Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti    alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Ordina  altresi'  che  a  cura della segreteria sia notificata alle
 parti  in  causa,  al  Presidente  del    Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata alle due Camere del Parlamento.
     Roma, addi' 18 aprile 1997
                  Il presidente: (firma illeggibile)
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