N. 738 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1997- 21 settembre 1998

                                N. 738
  Ordinanza   emessa   il  13  febbraio  1997  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 settembre  1998)  dalla  commissione  tributaria
 regionale  di Roma sul ricorso proposto da Serio Fortuna Lucia contro
 D.R.E. Lazio
 Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Tassazione separata
    -  Applicabilita'  all'indennita'  di  cessazione  dalle  funzioni
    notarili,  corrisposta  dalla  Cassa  nazionale  del  notariato  -
    Mancata  previsione  di  esonero  dell'imposizione   fiscale,   in
    considerazione  del  fatto  che  tale  indennita'  e'  fondata  su
    contribuzioni volontarie  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto
    all'indennita'  di buonuscita dei dipendenti statali - Lesione del
    principio  di  eguaglianza  -  Violazione  del   principio   della
    capacita'  contributiva  -  Riferimento  alla sentenza della Corte
    costituzionale  n. 178/1986.
 (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. e)).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 1074/1996
 spedito il 30 giugno 1995, avverso la sentenza  n.  337/33/95  emessa
 dalla  commissione tributaria provinciale di Roma dalla Serio Fortuna
 Lucia, residente a Udine in  via  Carducci  n.  23,  assistito  dalle
 controparti:  ufficio D.R.E. Lazio (via del Clementino);
   Lucia  Serio  Fortuna  chiedeva con istanza presentata il 26 luglio
 1991 all'lntendenza di finanza il rimborso di L.  10.591.908  versate
 il  25  giugno  1990  dalla  cassa  nazionale  notariato  a titolo di
 ritenuta fiscale operata sull'indennita' di cessazione della funzione
 notarile.
   Ricorreva avverso il silenzio rifiuto sostenendo che, vertendosi in
 materia di indennita'  formatasi  esclusivamente  con  il  contributo
 versato  dalla  contribuente,  doveva  essere  applicato il principio
 stabilito nella sentenza n. 178 della  Corte  costituzionale  di  non
 considerare reddito tale indennita'.
   La  33  sezione della  ct. di 1 grado di Roma respingeva il ricorso
 ritenendo che la sentenza  della  Corte  si  riferisse  a  situazioni
 completamente diverse (lavoro autonomo e lavoro dipendente statale).
   La    contribuente    nell'appello   insiste   sul   principio   di
 assoggettabilita'   ad   Irpef   della   indennita'   di   buonuscita
 limitatamente  alla  quota  relativa  ai versamenti a suo carico come
 nella fattispecie trattata.
   Produce  una  decisione  favorevole  della I sezione della ct. di 2
 grado di Roma.
   La D.R.E.  di  Roma,  costituitasi  in  giudizio,  osserva  che  il
 principio   stabilito   nella  sentenza  n.  178  e'  applicabile  al
 trattamento  di  fine   rapporto   di   lavoro   dipendente,   mentre
 l'indennita'  di  specie imponibile ai sensi della lett. e) dell'art.
 16 T.U.I.R.
   Chiede la verifica della tempestivita' della procedura ex art.  38,
 d.P.R. n. 602/1973; la conferma della decisione e  la  condanna  alle
 spese di giudizio a norma di legge.
   Osserva  la commissione che, contrariamente a quanto hanno rilevato
 i giudici della  commissione  di  1  grado,  non  occore  tanto  aver
 riguardo  alla  situazione,  indubbiamente  diversa,  fra  dipendenti
 statali  e  lavoratori  autonomi,  quanto  alla  natura  del  reddito
 sottoposto a tributo; in effetti, la ricorrente non chiede affatto di
 essere  assimilata  ad  una  lavoratrice dipendente, sibbene di poter
 godere dello stesso trattamento (come modificato dalla nota  sentenza
 della Corte costituzionale) dal momento che il beneficio assoggettato
 a  tributo  - l'indennita' di cessazione della attivita' lavorativa -
 trova il suo fondamento in una stessa, identica causale, vale a  dire
 la contribuzione volontaria.
   Cio'  premesso,  neanche  puo'  condividersi  la decisione adottata
 dalla 1 sezione di questa commissione di  secondo  grado,  richiamata
 dalla ricorrente, secondo cui non puo' ravvisarsi identita' oggettiva
 fra  compensi  costituenti  il  corrispettivo  dei contributi versati
 durante la attivita' di lavoro notarile e l'indennita' percepita  per
 la cessazione delle funzioni notarili, con la conseguenza che i primi
 non  rientrano  nelle disposizioni previste nell'art. 6 del d.P.R. n.
 917/1996; basta osservare che le indennita' percepite dal notaio alla
 fine del  periodo lavorativo sono espressamente previste dall'art. 16
 del d.P.R. ora citato, e per esse e' stabilta la tassazione  separata
 proprio  perche' vengono considerate come reddito tassabile, anche se
 con una aliquota di favore.
   Cosi' precisati i termini della questione, ritiene  la  commissione
 che,  poiche'  l'indennita'  di  cui  si  discute  e'  formata  con i
 contributi versati dal notaio, non appare manifestamente infondata la
 eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla ricorrente
 una volta che la Corte costituzionale, con sentenze nn. 178 del 1986,
 400 del 1987, 231 del 1991, ha sancito il principio che, per la parte
 afferente  alla  contribuzione  dei  dipendenti  le   indennita'   di
 buonuscita  non  possono  essere  considerate  reddito  e  quindi non
 possono essere assoggetate ne' all'Irpef ne' all'imposta  di  r.m.  o
 complementare;  richiamato  inoltre  l'art. 53 della Costituzione, la
 Corte ha statuito che il  legislatore,  nel  disciplinare  il  regime
 tributario  delle indennita' di fine rapporto, e' tenuto ad osservare
 il principio secondo il quale, per le indennita' che siano costituite
 anche dai contributi degli aventi diritto, deve  provvedersi  ad  una
 detrazione che di cio' tenga adeguato conto.
   Ripetesi,  la Corte ha esaminato la questione per quanto attiene al
 lavoro dipendente; ma se il principio della  non  tassabilita'  delle
 indennita'  di fine lavoro e' fondato sul presupposto che, almeno per
 quella  parte  derivante  da  contributi  del   lavoratore,   occorre
 provvedere ad una corrispondente detrazione della imposta, non sembra
 azzardato  ritenere  che, anche per chi non e' lavoratore dipendente,
 debba valere lo stesso principio in presenza - come nel caso in esame
 -  di  indennita'  di  cessazione  dal  lavoro a seguito di esclusivo
 calcolo dei contributi versati.
   Ritiene quindi la commissione che, pur in  presenza  di  situazioni
 dissimili  ma  comunque non contrastanti - lavoro dipendente e lavoro
 autonomo - e di indennita'  dovute  per  cessazione  della  attivita'
 lavorativa  e commisurate, in tutto o in parte, su contributi versati
 durante detta  attivita'  lavorativa  un  diverso  trattamento,  piu'
 rigoroso,  quale  e'  stabilito  dall'art.  16 del d.P.R. 22 dicembre
 1986, n. 917, possa dare adito a sospetto di incostituzionalita'  per
 contrasto  con  gli  artt.  3  e 53 della Costituzione, e giustifichi
 conseguentemente la remissione degli atti alla Corte  costituzionale,
 previa sospensione del giudizio.
                               P. Q. M.
   Sospende il giudizio;
   Ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale;
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   eccezione   di
 illegittimita' costituzionale relativamente all'art. 16 del d.P.R. 22
 dicembre 1986, n. 917, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Carta
 costituzionale,  nella  parte   in   cui   sottopone   a   tassazione
 l'indennita'  di  cessazione  dalla  attivita'  lavorativa  dei notai
 fondata su contribuzioni volontarie;
   Ordina che questa ordinanza sia notificata a cura della  segreteria
 alle  parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, 13 febbraio 1997.
                    Il presidente est.: Battimelli
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