N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 21 settembre 1998
N. 742 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dal tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Restivo Giovanni contro l'Universita' degli Studi di Genova ed altri. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonche' dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole. (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116). (Cost., artt. 33 e 34).(GU n.41 del 14-10-1998 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1771/97 r.g.r. proposto da Giovanni Restivo rappresentato e difeso dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre, 36/14; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica; la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, in persona del presidente pro-tempore; Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica; rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova; Per l'annullamento: a) della determinazione dell'Universita' di Genova con cui e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno del corso di laurea di medicina e chirurgia, non conosciuta, ma implicita nella mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi; b) degli atti e delle deliberazioni, non conosciuti al ricorrente, con cui l'Universita' ha deciso di limitare ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998, fra i quali, in particolare il decreto del rettore in data 1 agosto 1997, disciplinante le modalita' di ammissione al primo anno del corso di laurea; c) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245, del 21 luglio 1997 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento), in particolare con riferimento agli artt. 4 e 5; d) del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 luglio 1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1997), recante limitazioni all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997-1998, nonche' di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 la relazione del dottor Giuseppe Sapone e uditi, altresi', i difensori delle parti costituite; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso ritualmente notificato e depositato Giovanni Restivo impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicato, esponendo di aver presentato domanda di partecipazione alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, indetta dalla Universita' per un totale di 180 posti per gli studenti italiani e stranieri dell'unione europea e 20 extracomunitari. Nella relativa graduatoria il ricorrente non si e' collocato nei posti utili, e con il ricorso in esame ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 33, 34 e 76 della Costituzione. Eccesso di potere per straripamento o sviamento per difetto di motivazione. 2) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorieta' della motivazione. 3) Eccesso di potere per incongruita', illogicita', ingiustizia manifesta. 4) Violazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale. Violazione dei principi in tema di efficacia degli atti amministrativi. Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati, contrastato dalle amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia dell'universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-98 hanno limitato il numero dei posti disponibili per le nuove immatricolazioni e tra questi, in particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica n. 245 del 21 luglio 1997, che prevede la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, il numero delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia tale facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997. Formano oggetto del ricorso anche gli atti della universita' di Genova che hanno dato applicazione al suddetto principio della limitazione delle iscrizioni, e ne hanno tratto le conseguenze (sfavorevoli per il ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne l'esame all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale che ritiene di dover sollevare. L'annullamento degli atti dell'Universita' di Genova non si ripercuoterebbe infatti sui provvedimenti ministeriali sopra richiamati con i quali, in sede centrale, si e' stabilita la limitazione contestata, provvedimenti che resterebbero validi ed efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove pronunciato, si assicurerebbe al ricorrente un grado minore di tutela. I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali e quelli adottati dall'universita') trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata. Quanto al primo profilo, non e' dubbio che, anche nella prospettazione del ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che e' quello ad ottenere senza limitazioni l'accesso al corso universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla caducazione delle norme che consentono all'amministrazione di porre tali limitazioni. La non manifesta infondatezza della questione emerge dalla considerazione in base alla quale il diritto allo studio, garantito dagli artt. 33 e 34 Cost., puo' soffrire limitazioni solo per effetto di norme aventi rango di legge. Ed in effetti, laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e cosi' per quanto riguarda l'iscrizione agli istituti superiori di Magistero: art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli istituti superiori di educazione fisica: art. 24, secondo comma, legge n. 88 del 1958; per l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge stessa (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982). La modificazione apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del 1997, all'art. 9 comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a limitare l'accesso all'Universita', ma non pone essa stessa limitazioni: non e' quindi dalla stessa nuova formulazione della norma che puo' ritenersi soddisfatto il principio della riserva - relativa - di legge. Ma tale principio non sembra al collegio che possa ritenersi soddisfatto neppure mediante l'operata attribuzione di potere al Ministro. E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva relativa di legge non preclude al legislatore di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei a indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa; in modo che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione", occorrendo, all'uopo, che sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri (Corte cost. 5 febbraio 1986 e giurisprudenza ivi richiamata). La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione di cui sopra. Essa, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione agli accessi all'istruzione universitaria senza individuare le linee essenziali della disciplina, ma addirittura attribuendogli, con l'ausilio di altro organo amministrativo (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio della riserva relativa di legge, ed altresi' la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non conformi al dettato costituzionale. Va pertanto sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma legge cit., per contrasto con il principio costituzionale della riserva di legge nonche' con gli arrt. 33 e 34 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, fino alla pronuncia sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale della Liguria, seconda sezione, pronunciando in via interlocutoria sul ricorso in oggetto, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29 gennaio 1998. Il presidente: Balba Il giudice est.: Sapone 98C1149