N. 742 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio - 21 settembre 1998

                                N. 742
  Ordinanza  emessa  il  29  gennaio  1998   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  21  settembre  1998) dal tribunale amministrativo
 regionale della Liguria sul  ricorso  proposto  da  Restivo  Giovanni
 contro l'Universita' degli Studi di Genova ed altri.
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione  universitaria  - Attribuzione al
    Ministro della pubblica istruzione del potere di  definizione,  su
    conforme   parere   del   C.U.N.,  dei  criteri  generali  per  la
    regolamentazione  dell'accesso  ai  corsi  universitari   compresi
    quelli  a "numero chiuso" - Violazione del principio della riserva
    di  legge  relativa   in   materia   di   accesso   all'istruzione
    universitaria  nonche'  dei  principi  di uguaglianza e del libero
    accesso alle scuole.
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma  4,  modificata  dalla
    legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).
 (Cost., artt. 33 e 34).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1771/97 r.g.r.
 proposto da Giovanni Restivo rappresentato e difeso  dall'avv.  Mimma
 Guelfi,  presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova, via XX
 Settembre, 36/14;
   Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del  rettore
 in  carica;  la  facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di
 Genova,  in  persona  del  presidente  pro-tempore;  Ministero  della
 ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro in carica;
 rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in
 Genova;
   Per l'annullamento:
     a)  della  determinazione  dell'Universita'  di Genova con cui e'
 stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno  del  corso  di
 laurea  di  medicina  e chirurgia, non conosciuta, ma implicita nella
 mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi;
     b)  degli  atti  e  delle  deliberazioni,   non   conosciuti   al
 ricorrente,  con cui l'Universita' ha deciso di limitare ad un numero
 chiuso e predeterminato le iscrizioni al corso di laurea in  medicina
 e  chirurgia  per  l'anno  accademico  1997-1998,  fra  i  quali,  in
 particolare  il  decreto  del  rettore  in  data   1   agosto   1997,
 disciplinante  le  modalita' di ammissione al primo anno del corso di
 laurea;
     c) del decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
 scientifica  e  tecnologica  n.  245, del 21 luglio 1997 (Regolamento
 recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di
 connesse attivita' di orientamento), in particolare  con  riferimento
 agli artt. 4 e 5;
     d)  del  decreto  del  Ministero dell'universita' e della ricerca
 scientifica e  tecnologica  del  31  luglio  1997  (pubblicato  sulla
 Gazzetta  Ufficiale  n.  188 del 13 agosto 1997), recante limitazioni
 all'accesso ai corsi di laurea in medicina  e  chirurgia  per  l'anno
 accademico   1997-1998,  nonche'  di  ogni  altro  atto  presupposto,
 conseguente e comunque connesso.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998  la  relazione  del
 dottor  Giuseppe  Sapone  e  uditi, altresi', i difensori delle parti
 costituite;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso ritualmente notificato e  depositato  Giovanni  Restivo
 impugnava,  chiedendone  l'annullamento,  i provvedimenti in epigrafe
 indicato, esponendo di aver presentato domanda di partecipazione alla
 prova selettiva per l'ammissione al corso di  laurea  in  medicina  e
 chirurgia,  indetta  dalla Universita' per un totale di 180 posti per
 gli  studenti  italiani  e  stranieri  dell'unione   europea   e   20
 extracomunitari.   Nella relativa graduatoria il ricorrente non si e'
 collocato nei posti utili, e con  il  ricorso  in  esame  ha  chiesto
 l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi:
     1)  Violazione  e/o  falsa  applicazione  degli artt. 33, 34 e 76
 della Costituzione. Eccesso di potere per straripamento  o  sviamento
 per difetto di motivazione.
     2)  Eccesso  di  potere  per  difetto  di motivazione. Eccesso di
 potere per sviamento, contraddittorieta' della motivazione.
     3) Eccesso di potere per incongruita',  illogicita',  ingiustizia
 manifesta.
    4)  Violazione  dell'art.  10  delle  disposizioni  sulla legge in
 generale.  Violazione dei principi in tema di  efficacia  degli  atti
 amministrativi.  Eccesso di potere per carenza dei presupposti.
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 degli atti impugnati,  contrastato  dalle  amministrazioni  intimate,
 costituitesi in giudizio.
   Con  ordinanza  in  data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di  medicina  e
 chirurgia dell'universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per
 l'anno   accademico  1997-98  hanno  limitato  il  numero  dei  posti
 disponibili  per  le  nuove  immatricolazioni  e   tra   questi,   in
 particolare, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
 scientifica n. 245 del 21 luglio 1997, che prevede la possibilita' di
 limitare,  con  atti  ministeriali e per determinati corsi, il numero
 delle nuove iscrizioni. Per la facolta' di medicina e chirurgia  tale
 facolta' e' stata esercitata con d.m. in data 31 luglio 1997.
    Formano  oggetto  del  ricorso anche gli atti della universita' di
 Genova che  hanno  dato  applicazione  al  suddetto  principio  della
 limitazione  delle  iscrizioni,  e  ne  hanno  tratto  le conseguenze
 (sfavorevoli per il ricorrente), ma il collegio ritiene di rimandarne
 l'esame  all'esito   del   giudizio   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale che ritiene di dover sollevare.
   L'annullamento   degli  atti  dell'Universita'  di  Genova  non  si
 ripercuoterebbe  infatti   sui   provvedimenti   ministeriali   sopra
 richiamati  con  i  quali,  in  sede  centrale,  si  e'  stabilita la
 limitazione contestata,  provvedimenti  che  resterebbero  validi  ed
 efficaci, talche' con l'annullamento degli atti dell'Universita', ove
 pronunciato,  si  assicurerebbe  al  ricorrente  un  grado  minore di
 tutela.
   I provvedimenti impugnati (quelli ministeriali  e  quelli  adottati
 dall'universita')  trovano il proprio presupposto normativo nell'art.
 9, comma 4 della legge n. 341 del  1990,  come  modificato  dall'art.
 17,  comma  116,  della  legge  n.  127  del 1997, che attribuisce al
 Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica
 il  potere  di  definire  i  criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ai corsi universitari,  "anche  a  quelli  per  i  quali
 l'atto   emanato   dal   Ministro   preveda   una  limitazione  nella
 iscrizioni".
   In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi'  conferitogli
 stabilendo  la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di
 laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando
 successivamente il numero dei posti disponibili per l'anno accademico
 1997-98, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   Quanto  al  primo  profilo,  non  e'  dubbio   che,   anche   nella
 prospettazione  del  ricorrente, l'interesse dedotto in giudizio, che
 e'  quello  ad  ottenere  senza  limitazioni   l'accesso   al   corso
 universitario, troverebbe piena ed integrale soddisfazione solo dalla
 caducazione  delle  norme che consentono all'amministrazione di porre
 tali limitazioni.
   La  non  manifesta  infondatezza  della  questione   emerge   dalla
 considerazione  in  base alla quale il diritto allo studio, garantito
 dagli artt.   33 e 34  Cost.,  puo'  soffrire  limitazioni  solo  per
 effetto di norme aventi rango di legge.
   Ed  in  effetti,  laddove  il legislatore ha ritenuto di introdurre
 limitazioni all'accesso, vi ha provveduto direttamente (e  cosi'  per
 quanto  riguarda  l'iscrizione  agli istituti superiori di Magistero:
 art. 224, r.d. n. 1592 del 1933; per l'iscrizione al primo anno degli
 istituti superiori di educazione  fisica:  art.  24,  secondo  comma,
 legge  n.  88  del  1958;  per l'accesso dei diplomati degli istituti
 tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961-62 al
 1964-65: art. 3, legge n. 685 del 1961), ovvero mediante attribuzione
 del relativo potere alla p.a. nell'ambito fissato dalla legge  stessa
 (si veda, ad es., l'art. 38, legge n. 590 del 1982).
   La  modificazione  apportata dall'art. 17, comma 116, legge 127 del
 1997, all'art. 9 comma 4, legge n. 341 del 1990, delega il Ministro a
 limitare  l'accesso  all'Universita',  ma  non   pone   essa   stessa
 limitazioni:    non  e'  quindi dalla stessa nuova formulazione della
 norma che puo' ritenersi soddisfatto il  principio  della  riserva  -
 relativa - di legge.
   Ma  tale  principio  non  sembra  al  collegio  che possa ritenersi
 soddisfatto neppure mediante  l'operata  attribuzione  di  potere  al
 Ministro.  E' bensi' vero che la previsione costituzionale di riserva
 relativa di legge non preclude al legislatore di demandare  ad  altre
 fonti  sottordinate la disciplina della materia, ma cio' e' possibile
 solo  previa  determinazione  di  una  serie  di  precetti  idonei  a
 indirizzare  e  vincolare  la normazione secondaria entro confini ben
 delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali
 della disciplina stessa; in modo che non "residui la possibilita'  di
 scelte  del  tutto  libere  e  percio' eventualmente arbitrarie della
 stessa   pubblica   amministrazione",   occorrendo,   all'uopo,   che
 sussistano   nella   previsione   legislativa   -  considerata  nella
 complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati  criteri
 (Corte cost. 5 febbraio 1986 e giurisprudenza ivi richiamata).
   La norma in discorso, peraltro, non sembra ubbidire alla condizione
 di  cui  sopra.  Essa,  infatti,  conferisce al Ministro il potere di
 determinare la limitazione agli accessi all'istruzione  universitaria
 senza   individuare   le   linee   essenziali  della  disciplina,  ma
 addirittura   attribuendogli,   con   l'ausilio   di   altro   organo
 amministrativo  (il CUN), la stessa definizione dei "criteri generali
 per la regolamentazione dell'accesso... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto  ipotizzabile  la  violazione  del principio della
 riserva relativa di legge, ed altresi' la  violazione  del  principio
 della tutela del diritto allo studio, posto dagli artt. 33 e 34 della
 Costituzione, diritto che verrebbe limitato attraverso meccanismi non
 conformi al dettato costituzionale.
   Va  pertanto  sollevata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 9, quarto comma legge cit., per contrasto con il  principio
 costituzionale  della  riserva di legge nonche' con gli arrt. 33 e 34
 Cost.: conseguentemente va disposta la trasmissione degli  atti  alla
 Corte costituzionale, mentre il presente giudizio deve essere sospeso
 ai  sensi  dell'art.  23,  legge  n. 87 del 1953, fino alla pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della norma indicata.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  della  Liguria,   seconda
 sezione,  pronunciando  in via interlocutoria sul ricorso in oggetto,
 dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre
 1990, n. 341, come modificato  dall'art.  17,  comma  116,  legge  15
 maggio  1997, n.   127 in relazione al principio costituzionale della
 riserva relativa di legge e agli artt. 33 e 34 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende la trattazione del ricorso in oggetto ai  sensi  dell'art.
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ordina  che,  a  cura  della  segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Cosi' deciso in Genova, nella camera di consiglio  del  29  gennaio
 1998.
                          Il presidente: Balba
                                               Il giudice est.: Sapone
 98C1149