N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 21 settembre 1998
N. 743 Ordinanza emessa l'11 febbraio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 settembre 1998) dalla commissione tributaria provinciale di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Cariplo s.p.a. contro l'ufficio del registro di Milano. Imposta sull'incremento del valore immobiliare (IN.V.IM.) - IN.V.IM. decennale - Applicabilita' agli immobili di societa' destinati all'esercizio diretto di attivita' commerciale, una volta cessato il diritto all'esenzione - Mancata previsione del valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile - Tassabilita' di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta nei quali sussisteva il diritto all'esenzione - Mera elencazione dei parametri costituzionali di riferimento. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, comma 2, lett. d)). (Cost., artt. 3, 23 e 53).(GU n.41 del 14-10-1998 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 23274/96 depositato il 9 dicembre 1996, avverso avv. di liquid. n. 027110 vol. 00028 - Invim contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via Monte di Pieta', 8, e difeso da Letizia Augusto Luigi, resi-dente a Milano in via Andegari, 9, e sul ricorso n. 23275/96 depositato il 9 dicembre 1996, avverso avv. di liquid. n. 027098 vol. 00027 - Invim, 96, contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via Monte di Pieta', 8, difeso da Letizia Augusto Luigi, residente a Milano, in via Andegari, 9.
La commissione, ritenuto che la questione di legittimita' sollevata dal ricorrente e' fondata e che la sua decisione e' rilevante ai fini della decisione del presente ricorso, rimette gli atti alla Corte costituzionale sulla questione di legittimita' degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ritenendo gli stessi non conformi agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia nella parte in cui gli artt. 3, 6 e 25, secondo comma del decreto Invim non stabiliscono il valore iniziale di riferimento ai fini della determinazione dell'incremento imponibile dell'Invim decennale, allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello stesso art. 25, secondo comma, lettera d) e sia per la conseguente sottoposizione a tassazione a titolo di Invim decennale di incrementi di valore riferiti a periodi di imposta, per il decennio in corso e per i precedenti decenni, in cui sussisteva il diritto all'esenzione dal pagamento del tributo. Milano, addi' 11 febbraio 1998 Il presidente: Ingrasci 98C1150