N. 743 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio - 21 settembre 1998

                                N. 743
  Ordinanza   emessa   l'11   febbraio   1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 21 settembre  1998)  dalla  commissione  tributaria
 provinciale  di Milano sui ricorsi riuniti proposti da Cariplo s.p.a.
 contro l'ufficio del registro di Milano.
 Imposta sull'incremento del valore immobiliare (IN.V.IM.) -  IN.V.IM.
    decennale  -  Applicabilita'  agli  immobili di societa' destinati
    all'esercizio diretto di attivita' commerciale, una volta  cessato
    il  diritto all'esenzione - Mancata previsione del valore iniziale
    di  riferimento  ai  fini  della  determinazione   dell'incremento
    imponibile  -  Tassabilita'  di  incrementi  di  valore riferiti a
    periodi di imposta nei quali sussisteva il diritto all'esenzione -
    Mera elencazione dei parametri costituzionali di riferimento.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6  e  25,  comma  2,  lett.
    d)).
 (Cost., artt. 3, 23 e 53).
(GU n.41 del 14-10-1998 )
                 LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha  emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 23274/96 depositato
 il 9 dicembre 1996, avverso avv. di liquid. n. 027110  vol.  00028  -
 Invim  contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo - Cassa di
 risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via
 Monte  di  Pieta', 8, e difeso da Letizia Augusto Luigi, resi-dente a
 Milano in via Andegari, 9, e sul ricorso n. 23275/96 depositato il  9
 dicembre  1996, avverso avv. di liquid. n. 027098 vol. 00027 - Invim,
 96, contro il registro di Milano pubblici dalla Cariplo  -  Cassa  di
 risparmio delle provincie lombarde s.p.a., residente a Milano, in via
 Monte  di  Pieta',  8,  difeso  da Letizia Augusto Luigi, residente a
 Milano, in via Andegari, 9.
   La commissione, ritenuto che la questione di legittimita' sollevata
 dal ricorrente e' fondata e che la sua decisione e' rilevante ai fini
 della decisione del presente ricorso, rimette  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale  sulla  questione  di legittimita' degli artt.  3, 6 e
 25, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ritenendo  gli
 stessi  non  conformi  agli  artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sia
 nella parte in cui gli artt. 3, 6 e 25,  secondo  comma  del  decreto
 Invim  non  stabiliscono  il  valore  iniziale di riferimento ai fini
 della determinazione dell'incremento imponibile dell'Invim decennale,
 allorquando cessa il diritto all'esenzione a norma dello stesso  art.
 25, secondo comma, lettera d) e sia per la conseguente sottoposizione
 a  tassazione  a  titolo  di  Invim decennale di incrementi di valore
 riferiti a periodi di imposta, per il  decennio  in  corso  e  per  i
 precedenti  decenni,  in  cui sussisteva il diritto all'esenzione dal
 pagamento del tributo.
     Milano, addi' 11 febbraio 1998
                        Il presidente: Ingrasci
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