N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1998

                                N. 745
  Ordinanza  emessa  il  23 marzo 1998 dalla corte d'appello di Milano
 nel procedimento penale a carico di Ghiringhelli Gian Luigi
 Reato  in  genere  -  Prescrizione  -  Criteri  di  determinazione  -
    Riferimento  alla  configurazione  giuridica  data  al  fatto  dal
    giudice, con computo delle  circostanze  attenuanti  o  aggravanti
    ritenute   all'esito   dell'esame   del   merito  del  processo  -
    Preclusione  della   determinazione   del   tempo   necessario   a
    prescrivere  nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento
    - Lesione del principio di obbligatorieta'  dell'azione  penale  -
    Contrasto  con  la Convenzione europea dei diritti dell'uomo circa
    la durata ragionevole del processo penale.
 (C.P., art. 157, comma 2).
 (Cost., art. 112; legge 4 aprile 1955, n. 848, art. 6, primo comma).
(GU n.42 del 21-10-1998 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  nei
 confronti  di  Ghiringhelli  Gian  Luigi,  nato a Milano il 28 giugno
 1945, nato a Milano il 28 giugno 1945, imputato del  reato  p.  e  p.
 dall'art.  232,  terzo comma, n. 1 e quarto comma r.d. 16 marzo 1942,
 n. 267 e 61, n. 7 c.p. perche' nella sua qualita' di imprenditore che
 esercita  attivita'  commerciale, dopo la dichiarazione di fallimento
 della societa' "Supermercato della pelliccia" (intervenuta in data 14
 novembre 1989), sottraeva merci della fallita per un valore di  circa
 513.690.000;
                               Rilevato
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 744/1998).
 98C1152