N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 1998
N. 745 Ordinanza emessa il 23 marzo 1998 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Ghiringhelli Gian Luigi Reato in genere - Prescrizione - Criteri di determinazione - Riferimento alla configurazione giuridica data al fatto dal giudice, con computo delle circostanze attenuanti o aggravanti ritenute all'esito dell'esame del merito del processo - Preclusione della determinazione del tempo necessario a prescrivere nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale - Contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo circa la durata ragionevole del processo penale. (C.P., art. 157, comma 2). (Cost., art. 112; legge 4 aprile 1955, n. 848, art. 6, primo comma).(GU n.42 del 21-10-1998 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento penale nei confronti di Ghiringhelli Gian Luigi, nato a Milano il 28 giugno 1945, nato a Milano il 28 giugno 1945, imputato del reato p. e p. dall'art. 232, terzo comma, n. 1 e quarto comma r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e 61, n. 7 c.p. perche' nella sua qualita' di imprenditore che esercita attivita' commerciale, dopo la dichiarazione di fallimento della societa' "Supermercato della pelliccia" (intervenuta in data 14 novembre 1989), sottraeva merci della fallita per un valore di circa 513.690.000; Rilevato
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 744/1998). 98C1152