N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 1998

                                 N. 39
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 9 ottobre 1998 (della regione siciliana)
 Impiego pubblico - Regione siciliana - Assunzione presso enti  locali
    del  personale  in servizio, ai sensi dell'art. 3, legge regionale
    n.  22/1991,  con  atto   di   assunzione   gia'   annullato,   ma
    successivamente   reiterato   e  divenuto  esecutivo  -  Personale
    dipendente da societa' dismesse, operanti nel settore zolfifero  -
    Riconoscimento  dell'indennita'  una tantum, anche in costanza del
    trattamento  di  prepensionamento  e  in  alternativa  ad  esso  -
    Autorizzazione,  a  favore dell'EMS, a rinunciare a tutte le cause
    promosse e pendenti in materia  di  lavoro  -  Irragionevolezza  -
    Lesione  del  principio  di buon andamento della p.a. - Violazione
    del diritto alla tutela contro gli atti della p.a. - Richiamo alle
    sentenze  della  Corte  costituzionale  nn.  94/1995,   1/1996   e
    346/1991.
 (Legge  regione  siciliana  22 settembre 1998, artt. 5, 6, comma 1, e
    7).
 (Cost., artt. 3, 97 e 113).
(GU n.45 del 11-11-1998 )
   L'Assemblea regionale siciliana,  nella  seduta  del  22  settembre
 1998,  ha  approvato  il disegno di legge n. 576 - Norme stralciate -
 dal  titolo  "Disposizioni  finanziarie  urgenti  per  l'anno  1998",
 pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
 effetti  dell'art.  28  dello  statuto  speciale,  il  successivo  25
 settembre 1998.
   Il  provvedimento  legislativo  precipuamente  contiene  norme  per
 l'utilizzazione degli accantonamenti previsti nei fondi  globali  del
 bilancio   regionale   nonche'   disposizioni  volte  a  reperire  il
 finanziamento per interventi ritenuti improcrastinabili  nei  diversi
 settori di competenza regionale.
   Nel disegno di legge teste' approvato sono altresi' confluite norme
 contenute  in  separate  iniziative  legislative di cui talune ancora
 all'esame delle competenti commissioni permanenti ed altre  all'esame
 dell'assemblea.
   Gli  artt.  6  e 7, oggetto del presente atto di gravame unitamente
 alla previsione dell'art. 5, costituiscono anticipazione  e  stralcio
 del  piu'  organico ed esaustivo disegno di legge nn. 413-458, su cui
 e'  in  avanzato  stato  il  dibattito  all'A.R.S.,   relativo   alla
 soppressione e messa in liquidazione dei tre enti economici regionali
 E.M.S.,  E.S.P.I.  ed  A.ZA.SI.   Le disposizioni in questione che di
 seguito  si  trascrivono,  concernono   il   limitato   settore   del
 contenzioso    insorto    tra    E.M.S.    e   personale   dipendente
 sull'applicazione dell'art. 6, secondo comma della l.r.  n.  27/1984,
 presumibilmente in ottemperanza ad un protocollo d'intesa siglato dal
 Governo regionale e le Organizzazioni sindacali:
   "Art. 6 (Provvedimenti per il personale del settore zolfifero).
   1.  -  I  benefici  di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge
 regionale 9 maggio 1984, n. 27, applicati  secondo  i  criteri  della
 legge  regionale  10  agosto  1984,  n.  46, limitatamente a tutte le
 richieste esercitate e presentate alla  data  di  entrata  in  vigore
 della  presente legge, sono concessi ai soggetti interessati anche in
 costanza del periodo di fruizione del trattamento dell'indennita'  di
 prepensionamento ed in alternativa allo stesso.
   2.  -  Il  personale  che  in  atto  usufruiscono  delle previsioni
 normative di cui  alla  legge  regionale  6  giugno  1975,  n.  42  e
 successive  modifiche  ed  integrazioni,  cessa dai relativi benefici
 all'atto  del  conseguimento  dei  requisiti  minimi  di  legge   per
 l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', secondo la
 normativa   previdenziale   comune  e  generale  per  l'assicurazione
 obbligatoria. La disposizione del presente comma ha  efficacia  anche
 per i prepensionati ai quali sono pervenuti provvedimenti sospensivi.
 Art.  7  (Norme  sul  contenzioso in materia di lavoro riguardante il
 personale ex l.r. n. 42/1975).
   1. - Al fine di agevolare  la  liquidazione  degli  enti  economici
 regionale, l'E.M.S. e' autorizzato a procedere alla rinuncia di tutte
 le  cause  promosse  in materia di lavoro pendenti innanzi al giudice
 ordinario  o  amministrativo,  relative  a  personale  dipendente   o
 dismesso  ai  sensi  della  legge  regionale  6  giugno 1975, n. 42 e
 successive modifiche e integrazioni. L'E.M.S. procedera' al tentativo
 di transazione con quanti hanno promosso causa in materia  di  lavoro
 sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge. Le
 transazioni  non  potranno  comunque  superare  il   30   per   cento
 dell'importo   oggetto   delle   richieste  senza  riconoscimento  di
 interessi legali e rivalutazione  monetaria.    L'E.M.S.  impartira',
 nelle forme di legge, analoga direttiva alle societa' in liquidazione
 interamente    partecipate".    L'intervento  legislativo ha preso le
 mosse, secondo quanto emerso anche dalla stampa locale, a seguito  di
 una  inchiesta  avviata dalla procura regionale della Corte dei conti
 circa presunte illegittimita'  nell'erogazione    dell'indennita'  di
 prepensionamento  concessa  ad  operai  ed  impiegati  di  societa' a
 partecipazione  pubblica  operanti  nel  settore  zolfifero  e  delle
 procedure  avviate  dall'amministrazione  per il recupero delle somme
 indebitamente   erogate.   Secondo l'art.  6  della  citata  l.r.  n.
 27/1984  i  lavoratori  dipendenti  da  societa' operanti nel settore
 zolfifero  dismesse,  avevano  la  facolta'   di   chiedere,   previa
 risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  o  un'indennita'  mensile di
 prepensionamento,   pari   all'80%   della   retribuzione   fino   al
 raggiungimento  dell'eta'  massima pensionabile, oppure un'indennita'
 una tantum pari al 50% di quanto il dipendente avrebbe usufruito  nel
 tempo.    Detta  opzione,  secondo comuni canoni ermeneutici, avrebbe
 dovuto essere esercitata al momento della risoluzione del rapporto di
 lavoro.
   Tuttavia,   una   nota   esplicativa    dell'assessore    regionale
 all'industria   prospettava  la  possibilita'  che  detta  indennita'
 potesse essere richiesta anche in un momento successivo.
   Peraltro,   negli   anni   successivi   si   e'   consolidata   una
 giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione  secondo  cui il momento
 dell'opzione fra le diverse forme di benefici economici connessi alla
 risoluzione anticipata  del  rapporto  di  lavoro  e'  esclusivamente
 quello iniziale.
   L'amministrazione   regionale,   conseguentemente,  ha  di  recente
 avviato procedure di recupero delle somme corrisposte  ai  lavoratori
 che  durante  il  periodo  di  prepensionamento  avevano richiesto ed
 ottenuto l'indennita' una tantum.
   Appare evidente che il legislatore con  la  disposizione  dell'art.
 6,  primo  comma, intenda non solo sanare ex post tutte le situazioni
 di illegittimita' venutesi a determinare a seguito  dell'applicazione
 dell'art.   6,   l.r.   n.   27/1984   secondo  la  nota  esplicativa
 dell'assessore    regionale    all'industria,   ma   anche   azzerare
 indistintamente tutto il contenzioso instaurato  "autorizzando",  con
 l'art.  7,  la  rinuncia  dell'E.M.S. a tutte le cause promosse ed ai
 giudizi pendenti innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo.
   Orbene, come codesta ecc.ma Corte ha avuto occasione di chiarire in
 numerose pronunce (sentenze  n. 94/1995 e n. 1/1996), pur non essendo
 precluse in via di  principio  le  leggi  di  sanatoria,  le  stesse,
 trattandosi  di  ipotesi  eccezionali,  devono essere sostenute da un
 interesse  pubblico  legislativamente  rilevante  e   di   preminente
 interesse  generale e non causare indebite interferenze nei confronti
 dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali (c.c. n. 346/1991).
   Entrambe le condizioni nella  fattispecie  in  esame  non  e'  dato
 rinvenire.
   La  disposizione  dell'art.  6,  primo comma consente tout court di
 legittimare  l'avvenuta   erogazione   dell'indennita'   una   tantum
 richiesta  in  un  qualsiasi  momento  del  periodo  di fruizione del
 trattamento  di  prepensionamento  -  in  assenza  della   preventiva
 imprenscindibile  valutazione circa l'eventuale convenienza economica
 derivantene per l'amministrazione pubblica.
   Che l'intervento del legislatore sia quello di  corrispondere  alle
 comprensibili  aspettative  dei lavoratori interessati, piuttosto che
 all'interesse generale al buon andamento della p.a. ed  all'efficacia
 ed  economicita'  della  connessa  attivita', emerge anche dai lavori
 parlamentari  durante  i  quali  e'  stata  richiamata   l'attenzione
 esclusivamente sulla necessita' di non arrecare eccessivo pregiudizio
 economico   ai   lavoratori   citati  in  giudizio  per  ottenere  la
 restituzione di quanto illegittimamente loro corrisposto.
   La norma, inoltre, consentirebbe di  escludere  la  responsabilita'
 degli  amministratori  che  nel  corso  degli  anni  hanno  di  fatto
 autorizzato la corresponsione di  indennita'  in  forme  non  dovute,
 interferendo cosi' sull'attivita' giurisdizionale in corso.
   Analogamente  appare posposto l'interesse pubblico a quello privato
 nella previsione del primo periodo dell'art. 7 che autorizza l'E.M.S.
 a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro.
   Detta disposizione, che peraltro appare strettamente collegata  con
 il   censurato   art.  6,  primo  comma,  non  puo'  essere  sorretta
 dall'esclusiva finalita' di  agevolare  la  liquidazione  degli  enti
 economici regionali in quanto dalla prosecuzione dei giudizi in corso
 potrebbe,  con  ogni verosimiglianza, derivare un vantaggio economico
 per l'ente.
   Infatti, dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai
 sensi  dell'art.  3  d.P.R.  n.  488/1969  emerge  (all.  1)  che  il
 contenzioso in questione riguarda circa 1.500 casi riferentesi per lo
 piu'  a  cause  intentate  a  seguito di richiesta di restituzione di
 somme erogate per indennita' una tantum o per il mancato accoglimento
 di istanze tendenti ad ottenere detta indennita'.
   Tenuto conto che l'ufficio legale dell'ente minerario ha stimato in
 150 miliardi l'ammontare complessivo del  contenzioso  e  prevedutone
 probabile  l'esito  negativo  soltanto  per il 50%, dall'applicazione
 della norma in questione deriverebbe un minore introito o un maggiore
 esborso e quindi un sicuro pregiudizio per  le  gia'  esigue  finanze
 pubbliche, pari a 75 milardi di lire.
   Anche  la seconda parte del medesimo art. 7 e' censurabile sotto il
 profilo della violazione degli  artt.  3  e  97  della  Costituzione,
 atteso  che  non  e' ragionevole e congruo al fine della tutela degli
 interessi  della  p.a.  prefissare  un  limite  all'esercizio   della
 facolta'  di transazione, che piuttosto dovrebbe essere devoluta caso
 per caso all'apprezzamento dell'amministratore.
   Parimenti l'art. 5, che di seguito si riporta,  si  ritiene  lesivo
 dei principi posti dall'art. 97 della Costituzione:
   "Art.  5 (Autorizzazione ad assunzione di personale presso gli enti
 locali).
   1. - Gli enti locali che hanno  deliberato  entro  il  31  dicembre
 1995,  l'assunzione  in  servizio  del personale indicato dall'art. 3
 della legge  regionale  15  maggio  1991,  n.  22,  ed  il  cui  atto
 deliberato   sia   stato   annullato  dall'organo  di  controllo,  ma
 successivamente  reiterato  e  divenuto  esecutivo,  e  che   abbiano
 presentato istanza di finanziamento ai sensi dell'art. 57 della legge
 regionale  1 settembre 1993, n. 25, nello stesso anno di esecutivita'
 dell'atto e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad
 assumere detto personale ai sensi di  quanto  previsto  dall'art.  57
 della legge regionale n.  25 del 1993.
   2.  -  Alla  spesa  complessiva derivante dal presente articolo per
 l'anno in corso, pari a lire  1.500  milioni,  si  provvede  mediante
 riduzione di pari importo del capitolo 19027".
   Pur  ritenendosi in astratto condivisibili le motivazioni di natura
 assistenziale    nei    confronti    di     lavoratori     estromessi
 dall'applicazione  dell'art.  57,  l.r.  n.  25/1993,  e quindi dalla
 possibilita' di vedere stabilizzato il  proprio  rapporto  di  lavoro
 precario   presso   gli  enti  locali,  a  causa  di  ritardi  dovuti
 all'illegittimita', poi sanata, degli atti deliberativi d'assunzione,
 le  stesse  non  sono  tuttavia  sufficienti  a   rendere   legittimo
 l'intervento legislativo.
   Infatti,    l'esistenza    dell'imprescindibile    requisito    per
 l'assunzione di nuovo  personale,  ovverossia  la  disponibilita'  di
 posti  vuoti  in organico, non e' stata in alcun modo valutata ne' in
 sede di discussione in aula,  ove  si  e'  fatta  esclusiva  menzione
 sull'opportunita'  di  tutelare  le  aspettative  occupazionali degli
 interessati,    ne'    attraverso     i     chiarimenti     richiesti
 all'amministrazione  regionale  ai  sensi  dell'art.    3,  d.P.R. n.
 488/1969.
   Non sono stati forniti  elementi  utili  e  certi  sul  numero  dei
 destinatari,  sugli  enti  locali  interessati e sulla corrispondenza
 alle necessita' funzionali degli enti  stessi  che  con  l'assunzione
 dovrebbero essere soddisfatte.
   Si  e'  pertanto  in  presenza  di  una  disposizione  che antepone
 l'interesse di singoli lavoratori alla tutela  del  proprio  precario
 rapporto  di lavoro, rispetto al buon andamento degli uffici pubblici
 che impone di evitare  l'irrazionale  distribuzione  e  l'eccesso  di
 personale (ex plurimis sent. C.C. n. 205/1996).
                               P. Q. M.
   Impugna   i  sottoelencati  articoli  del  d.d.l.  576  dal  titolo
 "Disposizioni  finanziarie  urgenti  per   l'anno   1998"   approvato
 dall'A.R.S. il 25 settembre 1998:
     art,. 5 per violazione dell'art. 97 Cost.;
     artt. 6, primo comma per violazione dell'art. 97 e 113 Cost.;
     art. 7 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
      Palermo, addi' 29 settembre 1998
                 Il commissario dello Stato: Romagnoli
 98C1178